Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4755 Anno 2024
RITENUTO IN FATTO Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3   Num. 4755  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
 Il Tribunale di Pistoia, in sede di riesame, con ordinanza del 1 giugno 2023, ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Pistoia del 13 aprile 2023, che aveva rigettato l’istanza di dissequestro e di restituzione dell’immobile in sequestro preventivo finalizzato alla confisca (Villa Lello ubicata nel Comune di Ricadi).
Ricorrono in cassazione NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME deducend.o i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
1. Violazione di legge (art. art. 325 cod. proc. pen.); motivazione apparente ed apodittica.
Il Tribunale ipotizza un effetto preclusivo dovuto alle precedenti istanze di riesame dell’indagato (ora imputato) NOME COGNOME. L’effetto preclusivo non può riguardare le ricorrenti in quanto sono terze, proprietarie del bene, estranee al reato in accertamento. Non compete, certamente, alle ricorrenti aggiungere elementi di novità, rispetto alle precedenti decisioni che riguardavano COGNOME. L’immobile era di proprietà di COGNOME NOME, madre delle ricorrenti, deceduta nel 2010 senza testamento. L’immobile è pervenuto, quindi, alle ricorrenti per successione ereditaria. L’attribuzione dell’immobile al COGNOME risulta, pertanto errata.
L’immobile era abitato da NOME ex coniuge di COGNOME. NOME, tuttavia è anche figlia di una delle ricorrenti (NOME COGNOME) e nipote delle altre due. Conseguentemente abitava e gestiva l’immobile per tale sua posizione e non per conto del COGNOME ex coniuge con il quale ha due figli.
Gli interventi nella gestione valutati dal Tribunale del riesame quali indici di disponibilità concreta dell’immobile da parte dell’indagato COGNOME hanno una diversa e logica spiegazione. Questi si interessava della gestione dell’immobile (anche per gli affitti) della sua ex moglie madre dei suoi figli.
Infatti, una momentanea disponibilità dell’immobile in capo a NOME COGNOME non nega certamente il diritto di proprietà delle odierne ricorrenti, in considerazione, soprattutto, del rapporto familiare tra le ricorrenti e NOME COGNOME.
Hanno chiesto, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi risultano inammissibili, perché proposti per vizi della motivazione, con motivi generici e infondati; peraltro articolati in fatto.
Correttamente il Tribunale ha evidenziato che si discute di un sequestro preventivo di un immobile ritenuto nella “disponibilità” dell’indagato (NOME).
Il terzo non può impugnare il provvedimento di sequestro (contestarne i presupposti giuridici), ma solo provare la sua buona fede e la titolarità dei beni (“In tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all’indagato, senza potere contestare l’esistenza dei presupposti della misura cautelare. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)”, Sez. 3 – , Sentenza n. 36347 del 11/07/2019 Cc. (dep. 22/08/2019 ) Rv. 276700 – 01).
Del resto, con ampia e completa motivazione il Tribunale evidenzia come, a prescindere dalla intestazione formale della proprietà
dell’immobile alle ricorrenti (per successione alla loro madre), la disponibilità concreta – di fatto – della villa all’indagato emerge dalle intercettazioni telefoniche che evidenziano la sua gestione diretta anche per gli affitti; nelle intercettazioni COGNOME parla della villa come sua, commentando gli annunci sul portale subito.it . Inoltre, dalla documentazione rinvenuta nel suo ufficio e dai messaggi WhatsApp emerge sempre la gestione dell’immobile in via diretta e senza ingerenze o autorizzazioni delle formali proprietarie.
Il Tribunale evidenzia come (in considerazione degli elementi sopra analizzati, dell’ingerenza dell’indagato nella totale gestione dell’immobile) l’intestazione dell’immobile alla madre delle ricorrenti era fittizia e, pertanto, non rilevano le vicende successive (la successione).
Conseguentemente la motivazione del provvedimento non può ritenersi solo apparente, e in questa sede non può trovare ingresso una contestazione della motivazione del provvedimento
Le ricorrenti non si confrontano affatto con le motivazioni legittime, adeguate e immuni da contraddizioni o manifeste illogicità, del Tribunale del riesame, ma reiterano i motivi dell’appello. Ciò, evidentemente, rende assolutamente inammissibili tutti i motivi di ricorso in cassazione, proposti in fatto, per aspetti collegati alla motivazione e non alla violazione di legge e completamente scollegati dalla prova della proprietà del terzo e dell’assenza di “disponibilità” della villa in capo all’indagato.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3000, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7/11/2023