Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42871 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42871 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, terza interessata avverso la ordinanza del 23/05/2024 del Tribunale di Ravenna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto che la Corte di cassazione voglia dichiarare inammissibile il ricorso, con le conseguenze previste dalla legge.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 23 maggio 2024 il Tribunale di Ravenna, in sede di riesame, confermava il decreto in data 29 aprile 2024 con il quale il G.i.p. dello stesso Tribunale, ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., aveva disposto
il sequestro preventivo – per quanto qui rileva – della impresa e dei beni aziendali riferibili alla RAGIONE_SOCIALE.
Avverso l’ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso NOME COGNOME, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, lamentando la violazione di legge, in relazione all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
La difesa aveva contestato il provvedimento di sequestro solo sotto il profilo dell’assoluta mancanza di elementi dai quali dedurre la qualifica di amministratore di fatto della suddetta società in capo a NOME COGNOME, sottoposto a indagini, unitamente ad altri soggetti, per i reati di associazione per delinquere, truffa, autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Il Tribunale non si è confrontato con le argomentazioni difensive e non ha esaminato il tema della sussistenza dei presupposti legittimanti il vincolo ablativo nei confronti di società non attinta da alcuna imputazione, non essendo all’uopo sufficiente il riferimento alla ricezione di due bonifici sul conto corrente della ricorrente.
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo generico e manifestamente infondato.
Secondo il diritto vivente, «il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali» (così Sez. U, n. 18954
del 31/03/2016, COGNOME, non mass. sul punto; successivamente, in senso conforme, cfr., ad es., Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656 01, nonché Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269119 – 01; di recente vds. Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, COGNOME, Rv. 283035 – 01).
Nel caso di specie non è ravvisabile alcuna violazione di legge, neppure sotto il profilo della mancanza assoluta o apparenza della motivazione, considerato che il Tribunale, richiamate puntualmente le censure difensive riguardanti la contestata qualifica di NOME COGNOME di “amministratore di fatto” della RAGIONE_SOCIALE, le ha disattese con ampie argomentazioni, osservando che l’accertamento di tale veste in capo all’indagato, formalmente dipendente della società, era privo di rilievo. È stato accertato, infatti, che sono confluite sui conti correnti della RAGIONE_SOCIALE somme di rilevante entità, profitto dei reati di truffa, provenienti dalla RAGIONE_SOCIALE, società in sostanza inesistente e non operativa (una “scatola vuota”) della quale lo stesso COGNOME era direttore commerciale.
L’ordinanza ha evidenziato “la oggettiva destinazione alla azienda sottoposta a vincolo reale dei proventi delle condotte fraudolente” e la necessità di “impedire reiterazioni di analoghe condotte tramite l’utilizzo apparentemente lecito dell’impresa intestata a persona estranea al reato” e ha richiamato e fatto corretta applicazione del principio, obliterato dalla ricorrente, secondo il quale «il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l’esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all’illecito ed in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti» (così da ultimo, Sez. 3, n. 24065 del 11/04/2024, Scossa, Rv. 286552 – 01; nello stesso senso, in precedenza, cfr. Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018, COGNOME, Rv. 274691 – 01; Sez. 3, n. 40480 del 27/10/2010, Orlando, Rv. 288741 – 01; Sez. 5, n. 11287 del 22/01/2010 Canone, Rv. 246358 – 01; Sez. 4, n. 32964 del 01/07/2009, Duranti, Rv. 244797 – 01).
6. Alla inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processualì e della somma di euro tremila in favore della cassa dell ammende.
Così deciso il 06/11/2024.