Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24065 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24065 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LUGANO (SVIZZERA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/11/2023 del TRIB. LIBERTA’ di LIVORNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
3entite le conclusioni del PG NOME COGNOME che, riportandosi alla memoria già depositata, ha concluso per l’annullamento con rinvio per quanto concerne il periculum in mora e declaratoria di inammissibilità nel resto;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, che, al termine del proprio intervento, ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14 novembre 2023, il Tribunale di Livorno rigettava la richiesta di riesame presentata nell’interesse di COGNOMENOME, quale amministratore delegato della società RAGIONE_SOCIALE, terza proprietaria del veicolo sequestrato (unitamente a COGNOME NOME, qui non ricorrente), avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Livorno in data 2 ottobre 2023, avente ad oggetto un velivolo ad uso turistico Piper iscritto nel registro del Dipartimento dei Trasporti USA con matricola NUMERO_DOCUMENTO, sequestro eseguito in Verona in data 19 ottobre 2023, in relazione al reato di contrabbando doganale per essere stato omesso il versamento dell’IVA all’importazione del predetto velivolo.
Avverso l’ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia – procuratore speciale, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato.
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. ed il correlato vizio di motivazione mancante od apparente.
In sintesi, premette la difesa che dinanzi ai giudici del riesame era stata depositata una memoria corredata da documentazione con cui sarebbe stata fornita la prova che la società di cui il ricorrente è amministratore era l’effettiva proprietaria del velivolo e che la stessa era da considerarsi terzo di buona fede ed estranea rispetto ai fatti contestati all’indagato COGNOME. Richiamati per sintesi i contenuti della documentazione prodotta, ribadisce la difesa che la società del ricorrente, società di diritto svizzero amministrata dallo COGNOME, cittadino svizzero, avrebbe riacquistato il velivolo dall’indagato COGNOME in data successiva ai fatti a quest’ultimo contestati, avvenuti secondo lo stesso giudice del riesame tra il 23.06.2021 ed il 18.01.2022, sicché il ricorrente dovrebbe ritenersi terzo acquirente di buona fede. Nonostante questo, tuttavia, i giudici del Tribunale di Livorno non avrebbero speso una parola in ordine alla posizione di buona fede della società ricorrente, accomunando indebitamente la posizione dell’indagato a quella del terzo di buona fede, sostenendo che gli stessi avrebbero fondato la richiesta di riesame sui medesimi motivi e attraverso la produzione dei medesimi documenti. Diversamente, evidenzia la difesa, le questioni poste dalle rispettive difese erano diverse, atteso che il ricorrente non aveva rivestito alcun ruolo né interesse rispetto alle condotte ascritte all’indagato COGNOME quanto alle modalità
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 17 febbraio 2024, cui si è riportato in sede di discussione orale, ha chiesto l’accoglimento parziale del ricorso per la carente motivazione sul periculum in mora, motivata non correttamente sulla mera obbligatorietà della confisca e sul sequestro ad essa finalizzato.
di importazione del velivolo in territorio italiano, successive alla sua vendita regolarmente posta in essere dalla società del ricorrente nell’anno 2020. In altri termini, il ricorrente, “ridivenuto” proprietario del velivolo, avrebbe prodotto differente documentazione e discusso davanti ai giudici del riesame il tema della propria posizione di terzo acquirente di buona fede, questione non considerata dall’ordinanza impugnata, limitandosi a ritenere opponibile le confisca obbligatoria al terzo acquirente. I giudici del riesame avrebbero dunque errato nel valutare come un unicum le istanze di riesame proposte dall’indagato e dal terzo acquirente, dovendosi censurare la motivazione che richiama l’art. 301, d.P.R. n. 43 del 1973 facendone discendere l’opponibilità della confisca obbligatoria al terzo acquirente in buona fede, difettando qualsiasi spiegazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali quanto dedotto dalla difesa non poteva essere accolto. Il Tribunale avrebbe poi errato nel non ritenere applicabile il combinato disposto di cui agli artt. 240, comma 3, cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen., richiamando a sostegno giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 1475/2013), ribadendo che la documentazione allegata ai motivi di riesame forniva la prova che il velivolo fosse stato acquistato con regolare contratto dalla società ricorrente in data 1.06.2022, e che lo stesso, dopo l’acquisto, era stato immesso nella disponibilità della società divenutane proprietaria, che aveva incaricato un pilota di condurre il mezzo all’aeroporto di Bosconnantico, provINDIRIZZO, affinché venisse sottoposto a manutenzione. Le condotte contestate all’indagato risalgono al 2022 e non riguarderebbero quindi in alcun modo la società e l’amministratore, attuale ricorrente. Né, infine, rileverebbe quanto affermato dal Tribunale del riesame, ossia la circostanza che non fosse stato indicato il prezzo di riacquisto del velivolo da parte della società, atteso che si verserebbe pur sempre in presenza di un acquisto di buona fede eseguito da un terzo. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, oggetto di trattazione orale a seguito della tempestiva richiesta depositata dal difensore in data 16 febbraio 2024 ai sensi dell’art. 24, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, è inammissibile.
Premesso che risulta agli atti che il difensore, AVV_NOTAIO, ha ricevuto specifico mandato a impugnare il provvedimento del tribunale del riesame dal sig. COGNOME NOME, amministratore delegato della società, terza proprietaria del velivolo sequestrato, con atto depositato in data 28 novembre 2023, ritiene il Collegio che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
3. L’impugnazione in questa sede di legittimità si fonda sull’assunto in realtà rivelatosi parzialmente erroneo, secondo cui il mantenimento in sequestro del velivolo, di proprietà della società ricorrente, proprietaria e terza estranea asseritamente in buona fede rispetto al reato di contrabbando doganale e di evasione dell’IVA all’importazione, oggetto di contestazione all’indagato COGNOME, sia giustificato unicamente dall’essere lo stesso funzionale alla confisca obbligatoria del velivolo medesimo. I giudici del riesame, dunque, nella prospettazione difensiva, avrebbero semplicisticamente liquidato il tema della rilevanza della buona fede del terzo rispetto alla confisca obbligatoria prevista dall’art. 301, d.P.R. n. 43 del 1973, ritenendo il vincolo cautelare opponibile al terzo senza alcun particolare approfondimento in ordine al tema della buona fede.
Sotto tale profilo, indubbiamente, la motivazione del tribunale del riesame si esporrebbe alle censure difensive, avendo infatti giustificato la sussistenza del requisito del periculum esclusivamente sulla funzionalità del sequestro preventivo alla confisca obbligatoria del bene, senza alcun approfondimento relativo alla situazione di asserita buona fede documentata dalla società terza proprietaria del bene, che risulterebbe essere estranea al reato ipotizzato a carico del COGNOME in quanto il velivolo in questione risulta essere stato venduto dalla stessa all’indagato in data 12.10.2020 e riacquistato dalla società in data 1.06.2022, laddove i fatti illeciti ipotizzati riguardano il periodo dal 23.06.2021 al 18.01.2022, avendo superato il proprietario del velivolo in quel periodo (che risulterebbe in tale arco temporale dagli atti formalmente essere il COGNOME) il semestre continuativo previsto per la c.d. importazione temporanea consentita senza l’obbligo di versare i diritti doganali previsti, insorgendo l’obbligo di versamento dell’IVA all’importazione in quanto realizzata a titolo definitivo.
Trascura, tuttavia, la difesa di rilevare che il sequestro preventivo del velivolo è stato disposto dal GIP non solo perché funzionale alla confisca ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., ma anche perché sorretto da finalità innpeditive, ex art 321, comma 1, cod. proc. pen.
4 GLYPH
)41
Risulta infatti dallo stesso provvedimento impugnato (v. ultima pagina del decreto emesso in data 2.10.2023), che il GIP ha disposto il sequestro preventivo, con riferimento al periculum in mora, riconducendo quest’ultimo “al rischio concreto ed attuale che la libera disponibilità da parte dell’indagato del TARGA_VEICOLO possa determinare la reiterazione dell’attività non autorizzata” (dunque, in altri termini, al fine di evitare che la libera disponibilità del velivolo possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati), oltre che per ragioni connesse alla sua finalizzazione alla confisca obbligatoria ex art. 301, d.P.R. n. 43 del 1973.
Se, dunque, il sequestro in questione è giustificato anche da finalità impeditive, ne discende che, allo stato, difettano le condizioni per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE doglianze difensive, fondate esclusivamente sulla questione della rilevanza della buona fede rispetto alla funzionalizzazione del sequestro alla confisca, senza tuttavia attingere il provvedimento genetico nella parte in cui ha disposto il sequestro per finalità innpeditive, rispetto alle quali, come è noto, nessuna rilevanza riveste la situazione di buona fede del terzo proprietario, estraneo al reato.
E’ stato infatti più volte affermato da questa Corte che il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l’esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all’illecito ed in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione RAGIONE_SOCIALE conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018, Rv. 274691 – 01).
La circostanza, dunque, che sia stata attinta dal ricorso una sola RAGIONE_SOCIALE due rationes decidendi che sorreggevano il provvedimento, rende ragione della sua inammissibilità, come già affermato da questa Corte. Ed infatti, deve dichiararsi inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola RAGIONE_SOCIALE diverse “rationes decidendi” poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Rv. 272448 – 01).
5. Né, si noti, risulta applicabile – in difetto dei necessari accertamenti di merito cui fa riferimento il Tribunale del riesame laddove evidenzia la necessità di approfondimenti investigativi circa il reale valore del mezzo e del prezzo di acquisto del velivolo – la giurisprudenza di questa Corte che ha affermato come l’avvenuto legittimo trasferimento della proprietà del bene a un terzo in buona fede determina il venir meno del “periculum in mora” sotto il profilo dell’aggravamento
· 4 s o della protrazione RAGIONE_SOCIALE conseguenze dannose del reato, essendosi già cristallizzato, per effetto dell’atto traslativo, il pregiudizio per la persona offesa, che non potrebbe riacquisire la proprietà del bene (Sez. 2, n. 27895 del 23/06/2022, Rv. 283635 – 01).
Proprio il dubbio sollevato dal Tribunale del riesame circa l’effettiva regolarità della rivendita del velivolo dal COGNOME alla società amministrata dal ricorrente, attesa la mancata allegazione del contratto di vendita o della fattura di pagamento dell’importo del veicolo, osta, allo stato, all’applicabilità di tale principio, res duando dubbi proprio sull’avvenuto legittimo trasferimento della proprietà del velivolo alla società che ne risulta formalmente intestataria, donde il periculum in mora non può rebus sic stantibus ritenersi venuto meno, condicio sine qua non per la restituzione del mezzo, permanendo il pericolo di aggravamento e di protrazione RAGIONE_SOCIALE conseguenze dell’illecito ipotizzato.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, l’11 aprile 2024
Il Co glie estensore ( 1
Il Presidente