Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 390 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 390 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Roma il DATA_NASCITA; avverso la ordinanza del 23/06/2022 del tribunale di Latina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; COGNOME NOME che ha lette le conclusioni del difensore del ricorrente avv.to chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il tribunale di Latina, adito nell’interesse di COGNOME NOME ex art cod. proc. pen. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip d medesimo tribunale, con riguardo all’impianto in corso di costruzione di propri della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarava inammissibile l’istanza di riesame.
Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propone ricorso mediante il proprio difensore COGNOME NOME, deducendo un unico motivo di ricorso.
Deduce la violazione degli artt. 322 e 568 cod. proc. pen. co riguardo alla dichiarazione di inammissibilità della richiesta di rie sostenendo sotto plurimi profili la sussistenza dell’interesse del Longar proposizione della domanda.
A seguito del ricorso così proposto, è pervenuta a questa Corte i data 25 novembre 2022, rituale dichiarazione di rinuncia all’impugnazione, sensi dell’art. 589 comma 2 cod. proc. pen., nell’interesse del COGNOME. Ad e allegato il decreto di intervenuta revoca del sequestro disposta dal procedente. Ricorre quindi, in tal caso, l’applicabilità del principio per cui di impugnazioni, l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravven carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente compor che quest’ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spes processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decision non configura un’ipotesi di soccombenza. (Fattispecie di restituzione della c sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento sequestro) (Sez. 4 -, n. 45618 del 11/11/2021 Rv. 282549 – 01).
Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichia pertanto inammissibile senza condanna alla spese e al pagamento di ammenda.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso
Così deciso il 29/11/2022