Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 50480 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 50480 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/02/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LATRONICO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 04/10/2022 del TRIB. LIBERTA’ di MILANO udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME: Inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in sede di riesame, con ordinanza del 4 ottobre 2022, ha rigettato l’appello cautelare proposto da COGNOME COGNOME avverso il provvedimento, del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 20 agosto 2022, di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro preventivo dell’immobile sito in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO (foglio 580, part. 18, 19, 20, 21 e 22), disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con provvedimento del 28 ottobre 2019, in relazione ai reati di cui agli art. 44, primo comma lettera B, 71, 72 e 95 d.P.R. 380 del 2001.
Ricorre in cassazione l’indagato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
1. Violazione di legge (art. 321 e 325 cod. proc. pen.).
Il ricorrente ha acquistato l’immobile in oggetto tramite asta pubblica, ritenendo di poterlo mettere in sicurezza e a norma, per la realizzazione di un progetto edilizio di più ampio respiro. Sono stati bloccati i doverosi interventi di messa in sicurezza. Per il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE l’edificazione dei nuovi volumi edilizi sarebbe avvenuta in totale assenza del permesso di costruire e senza il rispetto della normativa di settore sul cemento armato. Quanto affermato nell’ordinanza risulta documentalmente smentito dagli atti amministrativi e progettuali prodotti dall’indagato. Si evidenzia la NUMERO_DOCUMENTO del 9 aprile 2018 (per interventi di conservazione e consolidamento, ex art. 3 bis d.P.R. 380/2001 per ragioni di ordine statico e di igiene), integrata il 28 gennaio 2019, con richiesta di un’istruttoria preliminare.
Ottenuto il titolo edilizio il ricorrente ha proceduto esclusivamente al consolidamento della struttura, con la posa di colonne e di travi in acciaio. Il 18 gennaio 2019 la pratica è stata
integrata con il “deposito sismico”, del 19 dicembre 2018 a seguito delle osservazioni del RAGIONE_SOCIALE. Ulteriore documentazione veniva depositata il 2 aprile 2019, su sollecitazione del RAGIONE_SOCIALE. Il RAGIONE_SOCIALE, tuttavia, revocava il titolo edilizio per la asserita mancata presentazione, nei termini assegnati, della documentazione richiesta. Il ricorrente presentava denuncia alla Procura della Repubblica per omessa valutazione della documentazione presentata nei confronti del responsabile dell’Ufficio comunale.
Si è comunque in presenza di una revoca del titolo edilizio e non già di assenza del titolo; distinzione fondamentale in ragione dell’imputazione. Il ricorrente ha operato esclusivamente in vigenza del titolo; niente veniva modificato, edificato o trasformato dopo la revoca del titolo abilitativo. Il “deposito sismico” è stato subito presentato il 18 gennaio 2019, come ampiamente documentato nel procedimento di riesame. Manca, pertanto, il fumus dei reati contestati. Infatti, le opere compiute ricalcano pedissequamente ciò che è analiticamente indicato nel “deposito sismico”.
I vigili del fuoco con il verbale (di diffida) del 30 ottobre 2019 evidenziavano il pericolo di crollo della struttura. Conseguentemente, sussisteva la necessità e l’urgenza della messa in sicurezza. Contrariamente a quando accertato dai vigili del fuoco per il P.M. e la polizia giudiziaria non sussisteva nessun pericolo di crollo della struttura.
Il ricorrente ha solo realizzato una intelaiatura in metallo per impedire un probabile crollo. L’adeguamento sismico dell’immobile, inoltre, risulta necessario essendo la costruzione di oltre cinquant’anni (costruito all’inizio del 900), ed essendo RAGIONE_SOCIALE classificata zona sismica. Gli interventi di messa in sicurezza, iniziati dall’indagato, non erano rinviabili in ragione dell’articolo 11 del regolamento edilizio del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Invece, per l’ingegnere del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE l’immobile non necessiterebbe di adeguamento sismico, sempre che non sia soggetto a mutazione o variazioni di carico.
Peraltro, tutti gli interventi qualificabili “strutturali e antisismici” sono di competenza regionale e non del RAGIONE_SOCIALE. Ne consegue che la correttezza e completezza del “deposito sismico”, e in precedenza l’invio della SCIA, oltre a legittimare l’attività dell’indagato, esclude la sussistenza delle violazioni amministrative rilevate e i reati contestati.
In conseguenza, il decreto di sequestro preventivo dell’immobile si fonda su un presupposto errato, ovvero che l’indagato avrebbe edificato nuovi volumi edilizi. Tale assunto non è fondato, posto che le opere compiute avevano la sola funzione, esclusiva, di mettere in sicurezza l’immobile. Inoltre, le opere sono state effettuate come dalla SCIA del 29 marzo 2018.
2. 2. La revoca del sequestro preventivo può essere sempre disposta allorché sia venuto meno il pericolo di reiterazione dei reati. La situazione giuridica è totalmente modificata, in quanto il sequestro è avvenuto in relazione ad un altro progetto edilizio, non più esistente. Il nuovo progetto, diverso da quello precedente, e la connessa autorizzazione edilizia si riferiscono a “RAGIONE_SOCIALE“; questo nuovo progetto supera ogni possibile eccezione, dedotta con l’ordinanza che oggi si impugna, ed appare irrilevante che il nuovo committente possa essere in parte riconducibile al vecchio proprietario, essendo esclusivamente rilevante, ai fini del decidere, la bontà e legalità della nuova progettazione. E’ venuto a mancare qualsiasi periculum in mora. La libera disponibilità dell’immobile non può in alcun modo considerarsi pericolosa (reiterazione dei reati); la permanenza del vincolo cagionerebbe un grave pregiudizio economico in quanto la RAGIONE_SOCIALE, attuale proprietaria dell’immobile, ha chiesto finanziamenti pubblici, approvati (a fondo perduto). La RAGIONE_SOCIALE ha inoltrato al RAGIONE_SOCIALE il 29 giugno 2022 il nuovo deposito sismico completo di tutta la documentazione del nuovo progetto edificatorio (intervento di adeguamento sismico ex Mulino Certosa, edificio biblioteca con alloggi come da decreto n 168 del 10 febbraio 2020 con progetto ammesso al
cofinanziamento MIUR”). Risulta altresì inviata alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la richiesta di sottoscrizione della convenzione relativa all’intervento. In relazione al nuovo progetto la RAGIONE_SOCIALE in data 30 giugno 2022 ha inviato anche la comunicazione di inizio lavori, al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. Comunque, con il sequestro preventivo non possono essere iniziati i lavori e neanche sottoscritta la convenzione con la RAGIONE_SOCIALE.
Ha NOME chiesto NOME pertanto NOME l’annullamento NOME dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta inammissibile perché proposto per vizi della motivazione, con motivi generici e manifestamente infondati; peraltro articolato in fatto. Richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita.
4. Preliminarmente si deve rilevare che il ricorrente ha fatto pervenire a questa Corte di Cassazione diversi atti che non possono essere valutati dalla Corte di NOME legittimità, trattandosi di documentazione non pertinente al presente giudizio e, comunque, riguardanti valutazioni di merito non consentite: “Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un’attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito. (Fattispecie di ricorso avverso ordinanza di rigetto di riesame di sequestro preventivo, in cui la Corte ha ritenuto inammissibile la produzione di perizia redatta in data successiva alla decisione del tribunale e di documentazione non esibita nei precedenti gradi cautelari)” (Sez. 3, Sentenza n. 5722 del 07/01/2016 Cc. (dep. 11/02/2016 ) Rv. 266390 – 01 ).
Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione.
Nella specie, i motivi di ricorso sul fumus dei reati, risultano proposti per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (sia letteralmente e sia nella valutazione sostanziale del ricorso).
Il ricorso in cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 – dep. 11/11/2009, COGNOME, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 – dep. 26/06/2008, COGNOME, Rv. 239692).
Tuttavia, nella specie non ricorre una violazione di legge (neanche prospettata), e nemmeno l’apparenza della motivazione, e conseguentemente il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato.
Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come il reato di cui all’art. 44, d.P.R. 380 del 2001 è relativo alla contestata realizzazione di opere abusive di ampliamento degli immobili cui rimane estraneo il profilo della stabilità; neppure dall’allegato riconoscimento della RAGIONE_SOCIALE e dall’attività della stessa può concretamente farsi discendere l’elisione delle esigenze cautelari; si tratta, peraltro, continua l’ordinanza impugnata, di elemento affatto nuovo in quanto già compiutamente valutato dal Tribunale del riesame nell’ordinanza del 14 settembre 2021, confermata dalla
Corte di Cassazione che ha ampiamente motivato sulla questione. Inoltre, rileva l’ordinanza nella descrizione del fatto, richiamando l’imputazione che risulta realizzato un “piano ulteriore nell’immobile accatastato alla particela n. 22”.
Del resto, «Nella valutazione del “fumus commissi delicti”, quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l’impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l’indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell’accusa» (Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014 – dep. 27/11/2014, Armento, Rv. 26167701; vedi anche Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016 – dep. 17/06/2016, P.M. in proc. Bulgarella e altri, Rv. 26700701). Si deve, comunque, evidenziare che si discute di un provvedimento cautelare per il quale risulta sufficiente il fumus dei reati, ovvero concreti e persuasivi elementi di fatto, anche indiziari: “Il fumus commissi delicti per l’adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 cod. proc. pen., necessita comunque dell’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l’evento punito dalla norma penale alla condotta dell’indagato” (Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019 – dep. 29/01/2020, COGNOME GUIDO, Rv. 27815201).
5. 1. Il Tribunale del riesame richiama i precedenti provvedimenti definitivi e rileva la preclusione cautelare. Tuttavia, l’ordinanza erroneamente ritiene preclusa la questione del fumus dei commessi reati dal decreto che dispone il giudizio (vedi per la citazione diretta a giudizio Sez. 3, Sentenza n. 19991 del 23/06/2016 Cc. (dep. 27/04/2017) Rv. 269762 – 0), ma questo non è stato determinante nel rigetto del ricorso per la presenza di ulteriore e concreta motivazione sulla ricorrenza del fumus dei reati.
6. Manifestamente infondata anche la questione proposta con il secondo motivo, della insussistenza del pericolo della reiterazione dei reati in quanto la situazione giuridica sarebbe modificata, per un nuovo progetto edilizio riferibile alla RAGIONE_SOCIALE. La Corte di Cassazione, Sezione 3, nella precedente sentenza del 27 maggio 2022 n. 35390, aveva già rilevato come la presenza della RAGIONE_SOCIALE e il nuovo progetto (ad essa riferibile) risultano neutri in quanto non si discute delle future opere da realizzare (che potrebbero essere anche legittime) ma “delle opere ad esse preesistenti, la cui conformità agli strumenti edilizi ed urbanistici vigenti nell’area di loro insistenza non è, evidentemente, influenzata dal fatto che, successivamente alla loro realizzazione, la titolarità dell’area di loro pertinenza sia passata ad un soggetto impersonale positivamente valutato, ai fini della sua erezione a persona giuridica, dall’amministrazione regionale e dalla eventuale legittimità delle iniziative edificatorie da esso prospettate”.
Infine, deve rilevarsi che per la messa in sicurezza (solo prospettata, ma non dimostrata in concreto) sarebbe necessaria la sola autorizzazione al P.M. (in sede esecutiva della misura cautelare) per consentire le opere necessarie, senza revoca del sequestro.
Nessun rilievo nel giudizio di legittimità può rivestire la circostanza dei finanziamenti pubblici per gli scopi della RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di questione in fatto indipendente dal giudizio cautelare.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
e
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/02/2023