Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 36682 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 3 Num. 36682 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
EEN:11W1OR n/A iv11 4
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 21/05/2025 del G.I.P. del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATI -0
Con ordinanza del 21 maggio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso il decreto di rigetto del 10 febbraio 2025 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli sull’istanza di restituzione della somma di euro 12.095,00, sottoposta a sequestro in data 12/11/2024.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 321 e 263, comma 5, cod. proc. pen., per inesatta applicazione del sequestro oggetto dell’opposizione proposta.
In sintesi, il ricorrente eccepisce che, nella ordinanza impugnata, il tipo di sequestro è stato erroneamente qualificato come probatorio, anziché preventivo, poiché a) il giudice ha ancorato il rigetto della opposizione alla perdurante sussistenza delle esigenze probatorie, richiamando pronunce di legittimità sul tema, concernenti la cessazione della necessità di mantenere le cose in sequestro ai fini di prova, b) è stato fatto riferimento ad un orientamento giurisprudenziale secondo cui, solo a seguito del venir meno della esigenza probatoria e salvo conversione del sequestro probatorio in preventivo, il giudice dell’opposizione può disporre la restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, c) è stata sottolineata la chiara esigenza probatoria sottesa al mantenimento del vincolo.
2.2. Con il secondo motivo, lamenta manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento al mancato superamento del dato contestuale e alla mancanza di una specifica motivazione in ordine al ritrovamento sulla persona dell’indagato di una somma di denaro di non scarsa rilevanza.
In sintesi, il ricorrente contesta la logicità della motivazione del provvedimento ricorso che legittima il vincolo sul denaro ritenendo ancora sussistenti le esigenze probatorie, senza rapportarsi ai presupposti che la legge impone in caso di sequestro preventivo, non essendovi il minimo cenno che i soldi sottratti all’indagato possano essere strumentali alla protrazione o all’aggravamento del reato, né sul rapporto di pertinenza tra i soldi sequestrati e i reati contestati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso dev’essere qualificato come appello e trasmesso al Tribunale di Napoli, non essendo impugnabile per saltum davanti a questa Corte il provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro preventivo.
Preliminarmente, è utile una breve ricostruzione della vicenda sulla base di quanto emerge dal provvedimento impugnato e dai provvedimenti allegati al ricorso e alle memorie:
in data 12/11/2024, la Guardia di finanza di Casalnuovo di Napoli, all’esito di perquisizione nei confronti del ricorrente, ha sottoposto a sequestro probatorio ex art. 354, comma 2, cod. proc. pen., un telefono cellulare Iphone 14 pro max, e, a sequestro preventivo di iniziativa, ex art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., la somma di euro 12.095,00;
in data 15/11/2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta del Pubblico ministero, ha convalidato il sequestro preventivo operato dalla polizia giudiziaria e, contestualmente, ha disposto il sequestro preventivo della somma di euro 12.095,00;
su istanza di dissequestro del cellulare e del denaro, il Pubblico ministero, con provvedimento del 10/02/2025, ha evidenziato, quanto al cellulare, di essere in attesa di accertamenti, e, quanto al denaro, che il contesto e la documentazione prodotta dalla parte istante deponevano per la natura illecita del denaro;
d) a seguito di opposizione limitata alla restituzione della somma drdenaro, il Giudice per le indagini preliminari, dopo aver premesso la descrizione delle circostanze in cui era maturato il sequestro, vale a dire che il ricorrente aveva raggiunto in un parcheggio adiacente ad un distributore il conducente di un automezzo con annessa cisterna contenente del gasolio, privo di documenti autorizzativi che potessero giustificare il prodotto petrolifero di cui disponeva, subendo il controllo dei militari della Guardia di finanza che avevano sottoposto a sequestro il cellulare e la somma di euro 12.095,00 in possesso del COGNOME, ha respinto l’opposizione al rigetto della richiesta di dissequestro della somma di denaro, ritenendo persistente l’esigenza probatoria a fondamento del mantenimento del vincolo, stante la mancanza di elementi idonei a ritenere cessate le esigenze probatorie, anche ai fini della definitiva confisca, sottolineando che il solo elemento che l’indagato non fosse un soggetto del tutto incapiente e che avesse ricevuto nel corso dell’anno delle entrate, seppur non in maniera costante, non consentiva di superare il dato del contesto in cui la somma di denaro era stata rinvenuta, tenuto conto dell’importo di non scarsa rilevanza da porsi in relazione alla situazione reddituale dell’indagato.
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3. Ciò posto, deve richiamarsi l’insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 32938 del 19/01/2023, L., Rv. 284993) secondo cui lo schema di tutela codicistico, sia in tema di sequestro probatorio, sia in tema di sequestro preventivo, alla luce delle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 12/1991, è il seguente: a) il pubblico ministero ha il potere decisorio pieno sulla richiesta di restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio (art. 263, comma 4, cod. proc. pen.); b) il pubblico ministero ha il compito di delibare la richiesta di revoca del sequestro preventivo provvedendo direttamente in caso di fondatezza della domanda oppure trasmettendola al giudice in caso contrario (mutuando dallo schema procedimentale previsto dall’art. 263, comma 4, prima della sua modifica); c) in entrambi i casi (sequestro probatorio e sequestro preventivo), il controllo giurisdizionale sulle decisioni del pubblico ministero è assicurato, rispettivamente, dall’opposizione al giudice per le indagini preliminari (art. 263, comma 5, cod. proc. pen.), in caso di sequestro probatorio e dall’appello al Tribunale di cui all’art. 322-bis cod. proc. pen. in caso di sequestro preventivo; d) avverso il provvedimento del giudice che decide sull’opposizione a norma dell’art. 263, comma 5, è ammesso ricorso per cassazione per tutti i motivi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen.; avverso il provvedimento del giudice che rigetta o accoglie la domanda di revoca del sequestro preventivo è ammesso appello ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen.; il provvedimento del giudice dell’appello cautelare è a sua volta sindacabile in sede di legittimità per la sola violazione di legge (art. 325 comma 1, cod. proc. pen.).
E, dunque, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., sono oggetto di ricorso per cassazione le ordinanze emesse dal Tribunale della libertà all’esito del giudizio del riesame o di appello ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen., mentre, ai sensi dell’art. 325, comma 2, cod. proc. pen., è previsto il ricorso per saltum solo quale alternativa al riesame e solo nei confronti del decreto di sequestro preventivo, l’applicabilità del rimedio è invece esclusa per il decreto di rigetto dalla richiesta di sequestro preventivo.
La giurisprudenza di legittimità è, infatti, ferma nel ritenere – orientamento condiviso dal Collegio – che tra i provvedimenti suscettibili di ricorso immediato in cassazione non rientra il provvedimento che respinge la richiesta di revoca del sequestro, essendo in tal caso unico strumento di controllo esperibile l’appello di cui all’art. 322-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 11869 del 08/02/2017, Giacino, Rv. 269689).
E’ stato puntualizzato in proposito che nessuna disposizione di legge consente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di dissequestro: non certamente la norma di carattere generale, di cui all’art. 568, comma 2, cod. proc. pen., perché questa sancisce la ricorribilità contro i provvedimenti relativi alla libertà personale e contro le sentenze, e nessuna norma
di carattere particolare, perché nessuna di essa è rinvenibile in relazione ai provvedimenti in materia di sequestro preventivo. Per questi ultimi è, invece, esperibile l’appello di cui all’art. 322 bis cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 1003 del 11/06/1992, COGNOME, Rv. 191456). Di conseguenza, ove erroneamente esperito il ricorso per saltum, detta impugnazione deve essere qualificata appello, ex artt. 322 bis, 568 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 3, n. 17132 del 24/03/2015, COGNOME, Rv. 263239; Sez. 3, n. 41179 del 25/10/2002, COGNOME e altro, Rv. 222975).
Nel caso in esame, pertanto, avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che ha respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo, erroneamente qualificandolo come sequestro probatorio, non è proponibile ricorso immediato per cassazione, sicchè l’impugnazione dev’essere riqualificata ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen. e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale per esso competente.
P.Q.M.
Riqualificato il ricorso come appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen. ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso. Così deciso nella camera di consiglio del 14/10/2025.