Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34140 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2   Num. 34140  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME, nato a Udine il DATA_NASCITA, avverso la ordinanza del 24/04/2025 del Tribunale per il riesame di Udine, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte trasmesse in data 21 luglio 2025 dal Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN 
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Udine rigettava l’istanza proposta, ex art. 324 cod. proc. pen., avverso il decreto emesso, in data 22 marzo 2025, dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso circondario, che aveva disposto il sequestro preventivo (di natura impeditiva) dell’immobile sito in INDIRIZZO del Comune di Butrio, nella titolarità e disponibilità di NOME COGNOME, in relazione a numerosi reati di furto e rapina commessi in concorso con i familiari ed altri ed al reato associativo loro contestato, finalizzato a commettere i detti reati fine di natura patrimoniale.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, che deduceva:
2.1. Violazione di legge in ordine alle ragioni giustificative del sequestro, giacché sostanzialmente apparente deve ritenersi la motivazione spesa dal Tribunale in ordine al i)  vincolo di pertinenzialità necessaria, intesa come rapporto di funzionalità strutturale tra le condotte e la res in sequestro, che è un villino assolutamente neutro rispetto alle condotte realizzate;
ii) periculum in mora in fattispecie del tutto priva di concretezza del pericolo aggravare le conseguenze del reato già commesso o evitare la commissioni di analoghe fattispecie ed attualità (ultimo reato del 7 marzo 2024, sequestro del 22 marzo 2025) nel rapporto che lega il fatto alla res;
iii)  proporzionalità di valori tra il bene sottratto alla disponibilità dell’avente diritto pericoli da tutelare e prevenire nella possibile commissione di condotte omogenee.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in diritto.
1.1. In via preliminare, con riguardo alle condizioni che legittimano il sequestro cautelare previsto dall’art. 321, comma 1 cod. proc. pen., il Collegio intende offrire continuità al filone nomofilattico che ritiene che ai fini dell’adozione della misura cautelare del sequestro preventivo delle cose “pertinenti al reato”, finalizzato ad evitare la protrazione del reato o la commissione di nuove fattispecie consimili, non è necessario accertare, a differenza di quanto richiesto per il sequestro ai fini di confisca, l’esistenza di un “collegamento strutturale” fra il bene da sequestrare e il reato commesso, in quanto la “pertinenza” richiesta dal comma 1 dell’art. 321 cod. proc. pen. comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle
legate solo indiret.tamente alla fattispe.cie criminosa (Sez. .3, n. 9149 del 17/11/2015, dep. 2016, Plaka, Rv. 266454 – 01; Sez. 2, n. 28306 del 16/04/2019, COGNOME, Rv. 276660). La “pericolosità” della res avvinta al processo, in quanto funzionale alla nuova realizzazione di reati, si può quindi desumere dall’apprezzamento prognostico di fatti storicizzati, quali sono certamente le specifiche modalità e circostanze del fatto, indicative di come quella specifica cosa sia stata dall’agente asservita a modalità, non occasionale, della condotta (Sez. 2, n. 38161 del 17/01/2024, Ciaccia, non massimata, in motivazione sub 1.1.; Sez. 3, n. 9149, del 17/11/2015, Rv. 266454-01; Sez. 2, n. 34986, del 19/6/2013, Rv. 256100-01).
1.3. Del pari è a dirsi per le argomentazioni, niente affatto apparenti, che coprono di concretezza ed attualità il ravvisato periculum in mora, stimato dal Tribunale in ragione della iterazione nel tempo di condotte omogenee, della struttura plurisoggettiva funzionale alla consumazione degli illeciti produttivi di ricchezza illecita, della data recente delle condotte contestate.
1.4. Quanto al profilo della proporzionalità valoriale tra bene sottratto e risultato processuale da conseguire, è noto che il principio di proporzionalità impone al giudice cautelare di motivare sull’impossibilità di fronteggiare il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di altri reati ricorrendo a misure cautelari meno invasive oppure limitando l’oggetto del sequestro o il vincolo posto dallo stesso in termini tali da ridurne l’incidenza sui diritti del destinatario della misura reale (Sez. 5, n. 17586 del 22/03/2021, COGNOME, Rv. 281104). Orbene, Il Tribunale si è diffuso sul punto alla pagina 6 della motivazione (primi 4 capoversi), con argomenti pertinenti ai fatti e logici, che non possono esser punto censurati nella sede di legittimità; il giudice della cautela reale ha infatti valorizzato la funzione strutturale insostituibile e servente dell’immobile rispetto alle finalità criminali, la inidoneità di misure meno gravose o limitate nell’oggetto della privazione, la non irragionevolezza valoriale tra l’immobile e il danno patrimoniale provocato.
 I profili di censura dedotti risultano pertanto valutati sulla base di criteri logici lineari e massime di esperienza condivise, tanto da determinare un apparato motivazionale niente affatto apparente. Non si ravvisano pertanto assenze motivazionali o erronee ricognizioni dei presupposti di legge.
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/09/2025.