Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2255 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2255 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Catanzaro il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/05/2025 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’appello presentato nell’interesse di NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui la Corte di appello di Catanzaro aveva dichiarato inammissibile la richiesta di dissequestro dell’autovettura Fiat 500, di proprietà della moglie NOME COGNOME, con la quale si deduceva l’insussistenza dei presupposti del sequestro e la circostanza che, con la sentenza di condanna di primo grado, non era stata disposta la confisca.
Il bene era stato sottoposto a sequestro preventivo nell’ambito del procedimento penale a carico del ricorrente per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, definito, in primo grado, con sentenza di condanna del Giudice per le indagini preliminari, confermata, il 11/02/2025, dalla Corte di appello.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME, deducendo un unico motivo di ricorso per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’art. 323 cod. proc. pen.
Deduce la difesa che sia l’autovettura Fiat 500 – di proprietà di NOME COGNOME – sia l’immobile sito in INDIRIZZO – di proprietà degli eredi di NOME COGNOME, padre del ricorrente -, sottoposti a sequestro preventivo, non sono stati restituiti agli aventi diritto, pur in assenza di valido titolo ablativo. La sentenza di primo grado, sul punto non impugnata dal Pubblico ministero, non ha, infatti, disposto la confisca di tali beni, e nessun provvedimento è stato emesso in secondo grado.
Nella prospettazione difensiva, la giurisprudenza secondo cui può essere disposta la confisca anche in sede esecutiva, richiamata dall’ordinanza impugnata, non sarebbe pertinente, sia perché ciò che veniva censurato innanzi al Tribunale per il riesame è l’assenza di un titolo ablativo attuale sia perché la possibilità di confisca in sede esecutiva riguarda solo i condannati e non i terzi interessati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va premesso che il ricorso è inammissibile nella parte in cui censura l’omessa restituzione dell’immobile sito in NettunoINDIRIZZO, in quanto tale richiesta non risulta essere stata avanzata al Tribunale per il riesame ed è proposta per la prima volta in sede di legittimità.
È, altresì, opportuno ribadire che l’art. 325 cod. proc. pen. prevede che, contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322bis e 324 «il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge».
Le lacune motivazionali possono rientrare nella violazione di legge, ma solo nei casi in cui la motivazione manchi del tutto, ovvero sia meramente apparente e non anche allorquando sia affetta da illogicità, quand’anche manifesta (Sez. U, n. 5876 2 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 224611).
Si considera ‘assente’ non solo la motivazione fisicamente mancante ma anche quella apparente, ossia quella affetta da vizi così radicali da rendere l’apparato argomentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692).
Ciò premesso, il ricorso è fondato, in quanto la motivazione del provvedimento impugnato è meramente apparente in ordine alla specifica richiesta avanzata con l’appello.
Il ricorrente, con la richiesta di restituzione, aveva dedotto il difetto di ‘valido titolo ablativo’ in riferimento all’autovettura intestata alla moglie e sottoposta a sequestro preventivo, in quanto tale bene non è stato confiscato con la sentenza di primo grado né, in difetto di impugnazione del Pubblico ministero, con la sentenza di secondo grado.
La norma di riferimento è l’art. 323 cod. proc. pen. (relativo alla « perdita di efficacia del sequestro preventivo » ) che, al comma 1, prevede che «con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorché soggetta a impugnazione, il giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la confisca a norma dell’articolo 240 del codice penale. Il provvedimento è immediatamente esecutivo»; il successivo comma 3 stabilisce che «se è pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro permangono quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate».
Il confronto letterale tra le due norme rende evidente che la sentenza non definitiva è idonea a incidere direttamente sul sequestro solo se di proscioglimento. Solo, infatti, per tale tipo di sentenza la disposizione citata precisa che l’effetto viene prodotto ancorché il provvedimento sia ancora soggetto a impugnazione, mentre analoga previsione non è riferita alla sentenza di condanna.
In questo senso è la giurisprudenza di questa Corte secondo cui «l’art. 323, co. 3, c.p.p. , nel prevedere che, in caso di condanna, gli effetti del sequestro preventivo permangano soltanto se sia stata disposta la confisca dei beni sequestrati, intende riferirsi soltanto all’ipotesi che la pronuncia di condanna abbia assunto carattere di irrevocabilità; ragion per cui, in difetto di tale condizione, il fatto che la confisca non sia stata disposta non implica che debba necessariamente darsi luogo alla restituzione dei beni in sequestro, dovendosi invece comunque verificare, da parte del giudice, la permanenza o meno delle esigenze cautelari (Sez. VI, 26/05/2009, n. 40388, Rv. 245473, conf. Sez. I, 09/01/2013, n. 8533, Rv. 254927).
In altri termini, quando è stata emessa una sentenza non irrevocabile di condanna deve escludersi la cessazione di efficacia del vincolo sui beni sottoposti a sequestro preventivo anche nell’ipotesi in cui non ne sia stata disposta la confisca.
La restituzione, ovviamente, potrà essere disposta, su richiesta del pubblico ministero o dell’interessato e non di ufficio – secondo la disciplina dell’art. 321, comma 3, cod. proc. pen. – qualora le esigenze cautelari giustificative del vincolo siano cessate.
Del resto, che l’art. 323, comma 3, cod. proc. pen. disponga per il caso di definitività della sentenza lo dimostra il riferimento a qualsiasi sequestro preventivo, anche quello impeditivo, i cui diversi presupposti prescindono dal provvedimento di confisca e che, non solo non vengono di per sé meno per la pronuncia di una sentenza di condanna non definitiva, ma risultano, anzi, di regola rafforzati.
Ciò conferma che la funzione della disposizione non è quella di fare cessare le misure cautelari, che per la loro funzione ancillare sono destinate a venire meno con il giudicato, ma quella di disciplinare una eccezionale ultrattività del sequestro, finalizzata all’esecuzione della confisca.
Il testo della disposizione, al riguardo, è inequivoco: a fronte della regola del sistema processuale che le misure cautelari decadono con la fine del processo e la definitività della decisione, l’eccezione è che gli effetti del sequestro ‘permangono’ se vi è confisca. A ben vedere, quindi, l’art. 323 cod. proc. pen. svolge, per le misure cautelari reali, funzione analoga a quella svolta a quella dell’art. 300 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali.
Se, allora, non può essere invocato il comma 3 citato per ritenere la perenzione del sequestro, il tema si sposta, come rilevato dalla giurisprudenza richiamata, sulla permanenza o meno delle esigenze cautelari.
Certamente, per i casi in cui una sentenza di condanna non definitiva non disponga la confisca per i beni sequestrati ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. va considerato come la confisca possa intervenire nel successivo grado di giudizio di merito (nel caso di sentenza di condanna pronunciata in primo grado) ovvero, ricorrendo l’ipotesi di confisca obbligatoria, anche in sede esecutiva.
Mentre per il sequestro impeditivo, la condanna non è, di per sé solo, un elemento significativo quanto alla permanenza delle ragioni del provvedimento ablatorio, la condanna senza confisca non è certamente neutrale rispetto al sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
Dunque, laddove vi sia una richiesta di restituzione della parte, il giudice è tenuto a valutare se, a fronte della mancata confisca, permangano ragioni del sequestro.
È necessario, cioè, che sia valutato il periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio (Sez. U, n. 36959 del 24/6/2021, Ellade, Rv. 281848).
La sentenza “Ellade” ha chiarito che la motivazione riferita al periculum risulta comunque necessaria anche per rispettare «il principio di presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27, secondo comma, Cost. e di cui all’art. 6, par. 2, CEDU: evidenti sarebbero infatti gli aspetti problematici di una soluzione ermeneutica in ragione della quale il provvedimento cautelare prescindesse da una concreta prognosi in ordine alla conseguibilità della misura ablativa finale, così non scongiurandosi la possibilità, esattamente antitetica al predicato costituzionale appena ricordato, che la misura cautelare possa incidere sui diritti individuali più di quanto non lo possa la pronuncia di merito» (§ 6.2.1.).
Nel caso di specie il Tribunale non ha fatto corretta applicazione di tali principi, in quanto, con motivazione meramente apparente, si è limitato a riportare la giurisprudenza di questa Corte che prevede che la confisca possa essere disposta anche in sede esecutiva, ma non ha affrontato il tema che il ricorso poneva, ossia la permanenza di esigenze cautelari da tutelare attraverso il sequestro del bene fino alla definitività della sentenza.
L’ordinanza impugnata va quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso il 05/11/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME