Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23244 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23244 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/01/2025 del TRIB. LIBERTA’ di SANTA MARIA CAPUA VETERE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con decreto del 27 dicembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord disponeva il sequestro preventivo di denaro nei confronti di NOME COGNOME (nato ad Aversa il DATA_NASCITA) perché ritenuto profitto del reato di truffa; il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza del 31 gennaio 2025, rigettava la richiesta di revoca del sequestro preventivo.
A vverso l’ordinan za propone ricorso per cassazione il difensore di NOME, eccependo:
2.1. mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza del requisito del periculum in mora , per cui si imponeva l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
2.2. mancanza di motivazione in ordine alle deduzioni concernenti la mancata individuazione del profitto netto sequestrabile.
- Il ricorso è inammissibile.
Si deve infatti ribadire il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli ” errores in iudicando ” o ” in procedendo “, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (tra le tante, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608-01).
Nel caso in esame, si deve rilevare che il ricorso è stato apparentemente proposto per violazione di legge, ma in realtà non si confronta affatto con la motivazione del Tribunale che, alle pagine 2 e 3 dell’ordinanza impugnata, ha esaurientemente motivato sulla sussistenza del periculum in mora e sulla quantificazione del profitto, per cui il motivo di ricorso è inammissibile per la sua genericità.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile in quanto si censura in realtà un vizio di motivazione, e non una violazione di legge come previsto dall’art. 325 cod. proc. pen.
A i sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità -al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/06/2025