Sequestro Preventivo: i Limiti del Ricorso in Cassazione
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 23244/2025, offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso contro un’ordinanza di sequestro preventivo. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: l’appello alla massima istanza giurisdizionale è ammesso solo per violazione di legge e non per contestare la sufficienza della motivazione del giudice. Analizziamo insieme questo caso per capire le implicazioni pratiche di tale principio.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da un decreto di sequestro preventivo di denaro emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli Nord nei confronti di un soggetto indagato per il reato di truffa. Il denaro era stato identificato come profitto del reato.
L’indagato, tramite il suo difensore, aveva richiesto la revoca della misura cautelare, ma il Tribunale della Libertà di Santa Maria Capua Vetere aveva rigettato l’istanza con un’ordinanza. Contro quest’ultima decisione, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, lamentando vizi di motivazione.
I Motivi del Ricorso e il Vizio di Motivazione
Il ricorso si basava essenzialmente su due punti:
1. Mancanza di motivazione sul periculum in mora: secondo la difesa, il provvedimento non spiegava adeguatamente perché vi fosse il rischio concreto che il trascorrere del tempo potesse causare un danno.
2. Mancanza di motivazione sul profitto netto: si contestava l’omessa individuazione del profitto netto derivante dal presunto reato, che sarebbe l’unico importo legittimamente sequestrabile.
Entrambi i motivi, sebbene presentati come violazioni di legge, miravano in realtà a criticare l’apparato argomentativo del Tribunale, configurandosi come un tentativo di ottenere un nuovo esame del merito della questione.
Le Motivazioni della Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione di questa decisione è cruciale. Gli Ermellini hanno richiamato il principio consolidato secondo cui il ricorso in Cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo è consentito solo per violazione di legge (art. 325 c.p.p.).
Cosa si intende per ‘violazione di legge’? La Corte chiarisce che in questa nozione rientrano gli errori nell’interpretazione o applicazione delle norme (errores in iudicando o in procedendo), ma anche i vizi di motivazione talmente gravi da renderla inesistente, illogica o contraddittoria. Una motivazione semplicemente sintetica o non pienamente condivisa dal ricorrente non integra una violazione di legge.
Nel caso specifico, la Cassazione ha osservato che il Tribunale della Libertà aveva, in realtà, motivato in modo esauriente sia sulla sussistenza del periculum in mora sia sulla quantificazione del profitto. Il ricorso, quindi, non si confrontava realmente con le argomentazioni del provvedimento impugnato, ma si limitava a riproporre le proprie tesi, chiedendo alla Cassazione una nuova valutazione che non le compete. Per questa ragione, il ricorso è stato giudicato generico e, in ultima analisi, inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La sentenza ribadisce un’importante lezione procedurale: non si può utilizzare il ricorso per cassazione come un terzo grado di giudizio nel merito per le misure cautelari reali. Chi intende impugnare un sequestro preventivo deve concentrarsi sull’individuazione di specifiche e chiare violazioni di norme di legge.
Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono trascurabili. Come previsto dall’art. 616 c.p.p., la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisando una colpa nella proposizione di un’impugnazione palesemente infondata. Questo serve da monito: un ricorso deve essere ponderato e fondato su solidi motivi di legittimità, per non incorrere in sanzioni e per tutelare efficacemente i diritti dell’assistito.
È possibile ricorrere in Cassazione contro un sequestro preventivo per criticare la motivazione del giudice?
No, di regola non è possibile. Il ricorso è ammesso solo per ‘violazione di legge’. Una critica alla motivazione è considerata un vizio di legittimità solo se la motivazione è totalmente assente, manifestamente illogica o contraddittoria al punto da essere incomprensibile.
Cosa si intende per ‘violazione di legge’ in un ricorso contro il sequestro preventivo?
Si intendono errori specifici nell’applicazione o interpretazione delle norme di diritto (sostanziale o processuale), non un generico disaccordo con la valutazione dei fatti o con l’adeguatezza delle argomentazioni fornite dal giudice di merito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in questa materia?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e, se viene ravvisata una colpa nella sua proposizione, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23244 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23244 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVERSA il 03/11/1982
avverso l’ordinanza del 31/01/2025 del TRIB. LIBERTA’ di SANTA MARIA CAPUA VETERE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con decreto del 27 dicembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord disponeva il sequestro preventivo di denaro nei confronti di NOME Michele (nato ad Aversa il 3.11.1982) perché ritenuto profitto del reato di truffa; il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza del 31 gennaio 2025, rigettava la richiesta di revoca del sequestro preventivo.
A vverso l’ordinan za propone ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME eccependo:
2.1. mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza del requisito del periculum in mora , per cui si imponeva l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
2.2. mancanza di motivazione in ordine alle deduzioni concernenti la mancata individuazione del profitto netto sequestrabile.
3. Il ricorso è inammissibile.
Si deve infatti ribadire il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli ” errores in iudicando ” o ” in procedendo “, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (tra le tante, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608-01).
Nel caso in esame, si deve rilevare che il ricorso è stato apparentemente proposto per violazione di legge, ma in realtà non si confronta affatto con la motivazione del Tribunale che, alle pagine 2 e 3 dell’ordinanza impugnata, ha esaurientemente motivato sulla sussistenza del periculum in mora e sulla quantificazione del profitto, per cui il motivo di ricorso è inammissibile per la sua genericità.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile in quanto si censura in realtà un vizio di motivazione, e non una violazione di legge come previsto dall’art. 325 cod. proc. pen.
A i sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità -al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/06/2025