Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45819 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45819 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Ravenna il 08/08/1973 avverso l’ordinanza del 13/12/2023 del Tribunale di Ravenna udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio per nuovo esame
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. E’ impugnata l’ordinanza del 13 dicembre 2023 con la quale il Tribunale di Ravenna, sezione riesame, in funzione di giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di sospensione dell’esecutività dell’ordinanza emessa il 29 settembre 2023 dal medesimo Tribunale, che, pronunciando in materia di misura cautelare reale, a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Sez. 3, n. 1345 del 16/11/2021, dep. 2022, aveva rigettato l’istanza di riesame reale a suo tempo proposta dal ricorrente, così confermando il decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari il 3 maggio 2021, con il quale era stato disposto nei confronti del ricorrente il sequestro preventivo dell’ambulatorio veterinario, del materiale in esso contenuto, nonché della stanza per la preparazione del miele e dei relativi
prodotti, in quanto indagato per plurime condotte di uccisione e maltrattamenti di animali, falso ideologico e materiale, abusivo esercizio della professione di farmacista, violazione delle prescrizioni sullo smaltimento dei rifiuti, irregolare tenuta dei registri di carico e scarico degli stupefacenti, detenzione per la vendita e cessione a terzi di alimenti ad uso umano in cattivo stato di conservazione, vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.
1.1 Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 111, comma sesto, cost. per nullità dell’ordinanza impugnata, per mancanza di motivazione, per inosservanza degli artt. 588, 293 e 325, comma 4, cod. proc. pen.
Si premette che, senza alcun impulso da parte degli organi giudiziari, la polizia giudiziaria ha dato immediata esecuzione al dispositivo emesso il 29 settembre 2023 dal Tribunale, nell’ambito del procedimento cautelare reale, senza attendere l’esito definitivo della fase rescissoria del procedimento e si deduce che il Tribunale, nell’ordinanza impugnata, ha adottato, nel rigettare la richiesta di sospensione dell’esecuzione, una motivazione apparente, dando una lettura non condivisibile degli artt. 325, 568, 588, 593 e 628 cod. proc. pen., posto che nel caso di specie la fase rescissoria non si era ancora conclusa, essendo stato presentato in data 11 ottobre 2023 ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che ha rigettato il riesame e che solo l’intangibilità del giudicato (ove fosse stato confermato il sequestro) potrebbe consentire di porre in esecuzione il provvedimento di sequestro.
1.2. Come secondo motivo di doglianza, lamenta la violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 111, comma sesto, cost. per nullità dell’ordinanza impugnata, per mancanza di motivazione, per inosservanza dell’art. 670 cod. proc. pen.
Si deduce che manca il provvedimento con cui si dà esecuzione all’ordinanza del 29 settembre 2023, la quale, in carenza di detto “ordine” non è divenuta esecutiva e ciò a prescindere anche dalla (provvisoria) esecutorietà g33D dell’ordinanza, nella pendenza del termine per il ricorso per cassazione avverso la stessa.
Si contesta che il Tribunale del riesame abbia ritenuto tale comando un adempimento del pubblico ministero, al quale compete dare impulso all’esecuzione, e ciò nonostante abbia deciso di non sospendere l’esecuzione, come impone l’art. 670 cod. proc. pen., incorrendo in motivazione apparente.
Alla luce di tali osservazioni, si chiede l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, ordinando la sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza del 29 settembre 2023.
Il Sostituto Procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto annullarsi con rinvio l’ordinanza impugnata, ritenendo fondato il ricorso proposto.
Il ricorso proposto è inammissibile per le ragioni di seguito esplicate.
3.1 E’ necessario premettere che il 3 maggio 2021, su richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna disponeva nei confronti del Guerra il sequestro preventivo, tra gli altri beni, anche dell’ambulatorio veterinario, in quanto indagato per le plurime condotte di reato sopra descritte.
La misura ablatoria veniva disposta con funzione impeditiva, sul presupposto che l’ambulatorio e l’attrezzatura ivi presente fossero legati da un vincolo di stretta pertinenzialità con i reati contestati e che la libera disponibilità delle res comportasse un concreto ed attuale pericolo di aggravamento di illeciti già commessi oltre che di commissione di nuovi.
A seguito di istanza di riesame, il Tribunale si pronunciava con una prima ordinanza il 26 maggio 2021, con la quale, ritenuta la sussistenza del fumus commissi delicti, confermava il provvedimento del giudice per le indagini preliminari quanto agli altri beni, eliminando il vincolo, e dunque annullando il decreto di sequestro preventivo, limitatamente all’ambulatorio medico veterinario, sul presupposto che tale vincolo fosse privo del carattere di proporzionalità, non ravvisandosi un integrale asservimento della struttura a fini illeciti.
Proposto ricorso per cassazione dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, questa sezione con sentenza n. 1345 del 16 novembre 2021, depositata nel 2022, annullava l’ordinanza impugnata rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Ravenna, ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Il Tribunale di Ravenna, in sede di rinvio, con ordinanza del 29 settembre 2023 ha rigettato l’istanza di riesame proposta dal ricorrente, confermando il decreto di sequestro a suo tempo emesso dal Giudice per le indagini preliminari in data 3 maggio 2021 (e dunque confermando il sequestro anche dell’ambulatorio veterinario).
3.2 Tanto premesso, il ricorrente propone oggi ricorso avverso un’ulteriore ordinanza, emessa dal medesimo Tribunale, nel procedimento cautelare reale, ma in funzione di giudice dell’esecuzione, con la quale è stata rigettata la richiesta di sospensione dell’esecutività dell’ordinanza del 29 settembre 2023, e restituzione dell’ambulatorio, sequestrato dalla polizia giudiziaria, si legge nel ricorso, senza aver atteso la definitività del vincolo e senza un formale ordine di esecuzione.
Nelle more, tuttavia, avverso l’ordinanza del 29 settembre 2023 emessa in sede rescissoria risulta essere stato proposto dall’indagato ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile con sentenza emessa da Sez. 4 n. 9186 del 31/01/2024, dep. il 4/03/2024.
Si è dunque formato il giudicato sul sequestro preventivo che ha ad oggetto, tra gli altri, l’ambulatorio veterinario, e l’irrevocabilità del titolo rende non valutabile la richiesta di sospensione della esecuzione, in quanto divenuto ormai definitivo. L’irrevocabilità della decisione sulla misura cautelare reale, escludendo che possa porsi una questione relativa alla sospensione di quella misura, rende quindi inammissibile l’impugnazione proposta.
Ne discende l’inammissibilità del proposto ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso 1’11/09/2024