Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1279 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1279 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a NAPOLI DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/03/2022 del TRIB. LIBERTA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/~ le conclusioni del PG NOME COGNOME,, CAMtryie ta·CAAAVAtl.
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Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/202
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'appello cautelare reale, ha confermato l'ordinanza di rigetto dell'istanza di restituzione dei beni sequestrati presentata dagli odierni ricorrenti qualificatisi come terzi interessati. Il rigetto si fonda sulla ritenuta insufficienza della documentazione offerta a provare l'effettiva titolarità dei beni in capo ai ricorrenti, titolari di una situazione reddituale del tutto incompatibile convvalore dei beni sequestrati.
Propongono ricorso per cassazione COGNOME NOME e COGNOME NOME in qualità di terzi interessati.
2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della mancanza di una motivazione con riferimento alle specifiche dettagliate deduzioni difensive e alla documentazione prodotta.
Non sarebbe stato considerato che la documentazione proveniva da soggetto (COGNOME NOME) avente autonomo reddito nonché "titolare del libretto postale intestato alla madre" e contitolare di ulteriore libretto postale intestato al padre. Quanto all'assegno del maggio del 2013, questo era di poche centinaia di euro maggiore della somma versata all'emittente dall'RAGIONE_SOCIALE in data 18 aprile 2013.
Avrebbe inoltre dovuto tenersi conto della piena corrispondenza tra il Rolex in sequestro e quello di cui alla fotografia depositata. Inoltre, dalla documentazione presentata risultava che l'acquisto degli orologi corrispondeva a un corrispettivo di circa 18.000 €, somma pienamente compatibile con le disponibilità patrimoniali dei richiedenti.
Con riferimento alla provenienza dei beni, inoltre, avrebbe dovuto considerarsi che nessuna delle vittime dell'usura – in relazione alla quale il sequestro era stato eseguito – aveva affermato di essersi spogliata di beni per pagare gli interessi usurari e quindi avrebbe dovuto in radice escludersi la provenienza illecita dei beni medesimi.
Sarebbe infine illegittimo il provvedimento che disponeva la confisca perché questa avrebbe dovuto essere parametrata all'importo degli interessi usurari concretamente corrisposti che, nel caso in contestazione, sarebbero stati pari ad euro 1300.
La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
3.1. Il Procuratore Generale – in persona del sostituto NOME COGNOME – ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Va premesso che oggetto dell'odierna controversia è la legittimità del rigetto di una richiesta di restituzione di beni sequestrati e non la legittimità della confisca disposta dal GIP con la sentenza di condanna a carico della madre degli odierni ricorrenti.
2.1. Al proposito, risulta sussistente, legittima e non apparente la motivazione del provvedimento impugnato laddove, a fronte del sequestro di beni – una serie di orologi Rolex – che risultano accompagnati di solito da una attestazione di autenticità, la documentazione depositata risultava del tutto inidonea ad attestare alcunché in quanto priva di data certa e proveniente da soggetti del tutto estranei agli ordinari canali di distribuzione di tali particolari beni. Nemmeno appare possibile attribuire efficacia certa alle dichiarazioni dello zio del ricorrente che dichiara di aver regalato circa dieci anni prima uno degli orologi Rolex oggetto di sequestro.
2.2. La doglianza in punto determinazione del valore della confisca esula infine dai motivi proponibili dal terzo interessato, non è stata presentata nel grado precedente ecomunque i rimane del tutto generica perché non collegata ad alcun contenuto della motivazione del provvedimento medesimo né accompagnata dalla indicazione di atti rilevanti.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2022 Il Consiglier estensore
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