Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20496 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20496 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a URBINO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 21/12/2023 del TRIBUNALE della LIBERTA’ di URBINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 co.8 d.l. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale di Urbino, quale giudice del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame depositata da NOME COGNOME avverso il decreto di sequest preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari il 28 novembre 2023 con cui era stat disposto il sequestro nei confronti di tre società di importi complessivi superiori a € 600.00 disponendo al contempo, in via subordinata, il sequestro per somme corrispettive di beni mobili o immobili nella disponibilità del ricorrente e di altre tre persone.
Presentando ricorso per cassazione, la difesa dell’imputato formula due motivi deducendo in entrambi violazione di legge ex art.606 lett. b) c.p.p. (rispetto all’art.125.3, 192 e 321 con il primo motivo; aggiungendo altresì il riferimento all’art.275 del codice di rito nel se motivo) e lamentando la carenza di motivazione e la violazione dei criteri di proporzionali adeguatezza e gradualità in ordine al periculum in mora.
Con memoria inviata per PEC il AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO ha chiesto l’inammissibilità del ricorso mentre con analogo mezzo il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
–
I motivi su cui si fonda il ricorso sono rispettivamente non consentito e manifestamen T infonda* Essi possono essere trattati unitariamente, per ragioni di economia e logi espositiva, dato che attengono al comune tema del periculum in mora, visto dall’angolo della carenza motivazionale (primo motivo) e della erronea interpretazione (secondo motivo).
Non consentito è il primo motivo che, pur deducendo l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale (in realtà di procedura: art.125, 192 e 321 c.p.p.), tut ‘attacca’ la motivazione denunciandone la carenza ovvero la mera apparenza sul tema del periculum.
Va infatti ribadito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia sequestro (preventivo o probatorio) è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozion dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito giudice (ex multis, da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 49739 del 10/10/2023 Cc. Mannolo Rv. 285608 – 01). Si tratta di vizi estremi (ad. es, oltre all’assenza, si enumerano la redazio motivazione ‘a stampone’ o per relationem ‘integrale’) all’evidenza esclusi nel caso di specie laddove si fa riferimento, al fine di dar giustificazione del periculum, proprio al meccanismo elusivo posto in essere in maniera sistematica dagli indagati nel corso degli anni per depriva i soggetti giuridici (RAGIONE_SOCIALE o società commerciali) di volta in volta utilizzati, dei rispetti patrimoniali. In sostanza, in presenza di una attività callidamente orientata allo Svuotamento’ meri ‘vettori temporanei’ delle operazioni fraudolente o comunque dolose, indica un immanente pericolo di dispersione del patrimonio.
E questo porta al secondo motivo, che si presenta come manifestamente infondato. Esso si incentra sul tema della proporzionalità della misura cautelare.
È ben vero che il principio di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari – opera anche con riferimento alle cautele reali – deve costituire oggetto di valutazione preventi non è eludibile da parte del giudice che le disponga e di quello che sia investito di istan riesame (il principio, inizialmente riconosciuto con la sentenza Sez. 1, n. 2264 del 05/04/19 Imp. Baldassar Rv. 204819 – 01 ha trovato numerose successive conferme). Tuttavia, esso viene adeguatamente affrontato a pg.10 del provvedimento, ove si constata che la sussistenza di oneri (in forma di pignoramenti ed ipoteche) sui cespiti colpiti riduce in via prospett possibilità di assicurare, con la futura confisca, il recupero degli importi sistematica evasi, rendendo così quanto mai evidente la necessità del mantenimento del vicolo.
Né si ignora che il rapporto di proporzione tra quanto sequestrato e quanto dovuto possa essere soggetto a mutamenti a seconda degli sviluppi processuali (a seguito di condanna risarcitoria inferiore al valore dell’immobile, ad esempio) ovvero, come nel caso di spec risultare fin dall’inizio incrinato da una differente (e contestata) lettura dei dati pat tuttavia il mezzo per far valere tali situazioni non è quello individuato dal ricorrente
senso va menzionato, seppure riferentesi a fattispecie parzialmente differente da quella ogg in esame, il precedente di questa stessa Sezione n. 26340 del 28 febbraio 2018 Rv. 272882 01 secondo cui «In tema di sequestro preventivo.., il tribunale del riesame, tranne nei casi manifesta sproporzione tra il valore dei beni e l’ammontare del sequestro corrispondente a profitto del reato, non è titolare del potere di compiere mirati accertamenti per verific rispetto del principio di proporzionalità, con la conseguenza che il destinatari provvedimento di coercizione reale può presentare apposita istanza di riduzione della garanzia al pubblico ministero e, in caso di provvedimento negativo del giudice per le indag preliminari, può impugnare l’eventuale decisione sfavorevole con l’appello cautelare».
Per quanto precede, il ricorso è inammissibile. All’inammissibilità consegue, ai sen dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese d procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa d inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 21 marzo 2024
Il Con igliere COGNOME latore
Il Presid