Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 44967 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44967 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Sandrigo il 10/09/1972
avverso l’ordinanza del 09/04/2024 del Tribunale di Padova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sosti Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 09/04/2024, il Tribunale di Padova rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME in proprio e quale leg rappresentante di RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto del Gip del Tribunale di Padova i data 1/03/2024, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo ex artt. bis digs 74/2000 e 321 cod,proc,pen. in relazione al reato di cui all’art. 10 qu d.lgs 74/2000.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo dei difensori di fiducia e procuratori speciali, articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 240, comma 2 cod.pen., 324, comma 7 cod.proc.pen. e 12-bis d.lgs 74/2000 in relazione al capo 1) dell’incolpazione.
Lamenta che il Tribunale aveva esteso in malam partem il divieto di restituzione di cui all’art. 324, comma 7, cod.proc.pen., equiparando la confis obbligatoria del profitto di reato di cui all’art. 12-bis d.lgs 74/2000 alla co obbligatoria delle res intrinsecamente pericolose di cui all’art. 240, comma cod.pen.
Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 125, comma 3 e 321, comma 2, cod.proc.pen.
Argomenta che il Tribunale aveva espresso una motivazione apparente in ordine al presupposto del periculum in mora, limitandosi ad affermare la volatilità dei beni sottoposti al vincolo cautelare reale, costituiti da somme di denaro giace sui conti della società e dell’indagato, in contrasto con i principi di diritto af dalle SU Ellade.
Chiede, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va osservato, con riferimento al primo motivo di ricorso, che secondo il dictum delle Sezioni Unite (Sez.U, n. 40847 del 30/05/2019, Rv.276690 – 02), il divieto di restituzione di cui all’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. rigua soltanto le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, sec comma, cod. pen., restando escluse quelle soggette a confisca obbligatoria ai sens di previsioni speciali, salvo che tali previsioni richiamino il predetto art.
secondo comma, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato.
Le Sezioni Unite hanno rimarcato, innanzitutto, sul piano letterale, il riferimento alle sole confische di cui all’art. 240, secondo comma, cod. pen., aventi ad oggetto, nella formulazione originaria della norma, le cose intrinsecamente pericolose, per le quali la restituzione è comunque esclusa ben al di là della fase cautelare e indipendentemente dall’esito del giudizio di merito; hanno, poi, sottolineato, la ratio originaria della disposizione di cui al secondo comma 240 cod. pen. consente di ritenere comprese nel divieto di restituzione anche quelle confische che, pur previste da disposizioni diverse, riguardino cose intrinsecamente pericolose, perché tali cose rientrerebbero comunque nell’ambito di applicazione dell’art. 240, secondo comma, cod. pen., se non fossero contemplate da leggi speciali. A tali rilievi, si è osservato, deve aggiungersi la considerazione, di carattere generale, che l’estensione del divieto di cui all’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. a tutti i casi di confisca obbligatoria, diversi da quelli ricadenti nella previsione dell’art. 240, secondo comma, cod. pen., costituirebbe un’applicazione analogica della norma, che non appare corretta sul piano ermeneutico, perché, pur trattandosi di disposizione processuale, deve essere considerata la particolare funzione che il divieto di restituzione assolve.
Ebbene, il Tribunale ha affermato in maniera apodittica che la confisca obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs 74/2000 rientra nei casi indicati di cui all’art. 240, comma 2, cod.pen., senza confrontarsi con il principio di diritto summenzionato ed esprimendo, in tal modo, una motivazione apparente ed in contrasto con il dictum delle Sezioni Unite.
3. Va, poi, osservato, con riferimento al secondo motivo di ricorso, che le Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848, hanno affermato il seguente principio di diritto: «Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege.
La ratio della misura è, infatti, quella di preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l’esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo. Operando un parallelismo con l’istituto del sequestro conservativo ex art. 316 cod. proc. pen., l’indicata sentenza ha
inequivocabilmente esplicato che, in definitiva, «è il parametro della “esigenz anticipatoria” della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tene conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio».
Le Sezioni Unite hanno ribadito la centralità del principio di proporzionalità residualità) delle misure cautelari (anche) reali che è costantemente richiamat dalla giurisprudenza della Corte EDU nella valutazione delle ingerenze rispetto a diritto di proprietà tutelato dall’art. 1, Prot. 1, Convenzione EDU (Corte EDU Grande Camera, 5/1/2000, caso COGNOME c. Italia; Corte EDU, Grande Camera, 16/7/2014, caso COGNOME c. Bosnia e Erzegovina), e costituisce anche uno dei princip generali del diritto dell’Unione (art. 52, § 1, CFDUE; Corte di Giustizia dell’Unio Europea del 3/12/2019, C-482/17, secondo cui il principio di proporzionalità «esige che gli strumenti istituiti da una disposizione di diritto dell’Unione s idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trat non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerli»). Tale principio, ricordano le Sezioni Unite, è stato espressamente richiamato dall’art. 1, § 3, Regolamento 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca in materia penale, nonché dalla Direttiva 2014/42/UE del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da re nell’Unione europea (in particolare dai “considerando” n. 17 e n. 18). Solo un soluzione ermeneutica che vincoli il sequestro preventivo funzionale alla confisca ad una motivazione anche sul periculum in mora sarebbe coerente con i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, evitand un’indebita compressione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali il diritto di proprietà o la libertà di iniziativa economi trasformazione della misura cautelare in uno strumento, in parte o in tutt inutilmente vessatorio. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con riferimento all’obbligo del giudice di motivare sulla sussistenza de periculum anche in caso di sequestro preventivo di cosa confiscabile, le Sezioni Unite hanno affermato che tale motivazione non potrà che riguardare il pericolo di dispersione del bene prima della definizione del giudizio, posto che, diversamente la confisca rischierebbe di divenire impraticabile. Non rileva, di conseguenza,
natura (obbligatoria o facoltativa) della confisca, né la funzione concretament assolta dalla stessa (misura di sicurezza, sanzione, misura amministrativa). natura “obbligatoria” della confisca non rende “obbligatorio” anche il sequestro a essa funzionale, perché, ai sensi dell’art. 321, co. 2, cod. proc. pen., n generale e onnicomprensiva, il giudice “può”, e quindi non “deve”, adottare l misura cautelare. Sicché, affermare che la motivazione del provvedimento di sequestro di cui all’art. 321, co. 2, cod. proc. pen., dovrebbe sempre risolvers dare atto della confiscabilità della cosa perché già tale caratteristica sarebbe i di pericolosità oggettiva del bene, significa, da un lato, e in correlazione co natura “proteiforme” della confisca, trascurare la diversità sostanziale delle ipo per le quali il legislatore ha previsto la confisca di beni, peraltro non se incentrata sulla pericolosità del bene quanto, piuttosto, in numerosi ca espressiva, semplicemente, di intento sanzionatorio (come è, ad esempio, nei casi di confisca “per equivalente”), dall’altro, pervenire ad una non consent sovrapposizione della misura cautelare, da una parte, e di quella definitiv dall’altra. Il giudice, dunque, dovrà sempre indicare le ragioni per le quali il potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorat utilizzato od alienato, anche in caso di sequestro preventivo di cosa soggetta confisca obbligatoria.
Nella specie, il Tribunale ha ritenuto / con riferimento al denaro oggetto del sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria ex art 12-bis d.lgs 74/2000 che, sostanza, il periculum in mora sia in re ípsa, essendo insito il pericolo di dispersione nella stessa natura del bene.
Tale motivazione risulta apparente ed apodittica perché il pericolo d dispersione non può coincidere con la natura del bene mafg deve essere desunto da elementi concreti che evidenzino un reale pericolo di dispersione (cfr in termin Sez. 3, n. 41602 del 2023, 14/09/2023, Testa, secondo cui la sussistenza de periculum non può essere dedotta dalla natura del bene quale fungibile: si è affermato che «Trattasi, tuttavia, di giustificazione argomentativa non sufficien a fondare la configurabilità del perículum la motivazione sulla cui sussistenza, come chiarito dalle Sezioni Unite “Ellade”, deve prevedere l’esplicita specificazion delle ragioni per cui si ritiene che, nelle more del giudizio, la cosa -nella spe denaro-, suscettibile di confisca, possa essere modificata, dispersa, deteriora utilizzata o alienata, rendendone imprescindibile l’immediata apprensione, stant il rischio che la confisca possa successivamente divenire impraticabile», nonchè Sez. 4, n. 41861 del 2023, 14/09/2023, COGNOME, non massimata, che ha affermato che è meramente apodittica e, dunque, solo apparente, la motivazione che si limiti a richiamare la natura fungibile del denaro, senza dare atto dell’esistenz elementi concreti da cui desumere un reale pericolo di dispersione, tale d
legittimare una apprensione anticipata del bene, rispetto al giudizio e alla affermazione di responsabilità).
Risultano, pertanto, integrati i vizi di violazione di legge dedotti.
Consegue, quindi, l’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Padova per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Padova competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod.proc.pen.
Così deciso il 08/10/2024