Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30413 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30413 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 515 CC – 25/03/2025 R.G.N. 42866/2024
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso di COGNOME NOMECOGNOME in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE
3. GLYPHPreliminarmente si dà atto che i difensori hanno chiesto la trattazione orale e dopo il decreto autorizzativo del Presidente di sezione titolare vi hanno rinunciato. Il processo Ł stato trattato in pubblica udienza perchØ il Collegio ritiene che la richiesta di trattazione orale deve considerarsi irretrattabile, atteso che in caso contrario non sarebbe possibile rispettare i termini previsti dall’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per la forma di trattazione alternativa, caratterizzata dall’instaurazione di un contraddittorio meramente cartolare, con necessità di differire ulteriormente la trattazione, incidendo sulla durata del procedimento in pregiudizio del bene tutelato dall’art. 111, comma secondo, Cost. (tra le piø recenti, Sez. 2, n. 42410 del 17/06/2021, Basile, Rv. 282207 – 01 e Sez. 1, n. 22248 del 18/05/2021, L., Rv. 281520 01).
Nel merito il ricorso Ł fondato.
Il controllo di legittimità delle misure cautelari reali Ł ammesso, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 26/06/2008, COGNOME, Rv. 239692 e Sez. U, n. 5876 del 13/2/2004, COGNOME, Rv. 226710, e tra le piø recenti Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608 – 01 e amplius con riferimento ai precedenti giurisprudenziali, Sez. 3, n. 19989 del 10/01/2020, COGNOME, Rv. 279290-01; si vedano anche Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv 269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269119 – 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 254893; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, COGNOME e altri, Rv. 242916; Sez. 6, n. 3529 del 01/02/1999, COGNOME, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104).
Nel caso in esame, la motivazione a sostegno del periculum Ł assolutamente incoerente, dunque priva dei requisiti minimi di idoneità giustificativa, perchØ, a prescindere dall’adempimento tributario che parrebbe essere stato accertato nella sentenza relativa ai fatti del 2016, circostanza devoluta dai difensori ma non esaminata nell’ordinanza, il Tribunale del riesame ha desunto il periculum esclusivamente dal fumus , ossia dalla gravità indiziaria, e ciò nonostante l’accertata capienza patrimoniale della società e la mancanza di atti distrattivi. GLYPHLe Sezioni Unite hanno chiarito che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, indicando gli elementi per cui il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege” (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01).
S’impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli per nuovo esame riguardo al presupposto del pericolo di dispersione dei beni.
Così deciso, il 25 marzo 2025
Il Presidente NOME COGNOME