Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 47426 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 47426 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/03/2023 del TRIB. LIBERTA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; l’inammissibilità del ricorso
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi
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RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME terza non indagata, avverso il decreto di convalida e contestuale sequestro preventivo della somma di denaro di euro 85.000 emesso dal Giudice per le Indagini preliminari dello stesso Tribunale, in data 5 dicembre 2022.
1.1. 1. La vicenda processuale ha avuto il seguente iter:
in data 1 dicembre 2022 la polizia giudiziaria, nel dare esecuzione alla misura cautelare disposta dal Gip nei confronti di NOME COGNOME e di altri indagati in ordine al delitto di cui agli artt. 110 e 603 bis cod. pen., nonché al decreto di perquisizione emesso dal Pubblico Ministero, rinveniva all’interno dell’abitazione nella quale dell’indagato COGNOME aveva la residenza anagrafica e sottoponeva a sequestro di urgenza la somma di circa 85.000 euro in contanti, beni di lusso e oggetti di valore; rispettivamente in data 3 dicembre 2022 e in data 7 dicembre 2022 il Pubblico Ministero chiedeva al G.I.P. la convalida e il contestuale sequestro del denaro, in vista della futura confisca ex art. 240 bis cod. pen., e degli oggetti di valore sequestrati; il Gip con provvedimento del 5 dicembre 2022 convalidava il sequestro di urgenza del denaro e ne disponeva il sequestro preventivo e con decreto del 7 dicembre 2022 disponeva il sequestro preventivo dei residui beni, rinvenuti nell’abitazione;
l’odierna ricorrente, COGNOME figlia dell’indagato NOME COGNOME, COGNOME a mezzo del procuratore speciale, quale terza non indagata, avanzava richiesta di riesame evidenziando che la somma rinvenuta e sequestrata era di sua proprietà e che nell’abitazione ove era avvenuto il sequestro vivevano lei, il marito, la suocera e altra giovane connazionale loro ospite, ma non anche l’indagato che aveva ivi solo la residenza anagrafica; la ricorrente evidenziava altresì di svolgere attività lavorativa e di disporre di redditi propri e affermava che parte del denaro trovato in casa pari a circa 56.000 euro era stato donato da amici e parenti, secondo una antica usanza cinese, in occasione della festa nel luglio del 2022 per celebrare i 100 giorni dalla nascita della figlia.
1.2. Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta, rilevando che il soggetto istante non aveva indicato, ai fini della dimostrazione dell’interesse ad impugnare e, dunque, della ammissibilità dell’istanza, se non in modo generico e approssimativo, la relazione intercorrente con i beni di cui aveva chiesto la restituzione.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma ha proposto ricorso NOME COGNOME a mezzo di proprio difensore, formulando COGNOME un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione. La Corte avrebbe sostenuto in maniera irragionevole che la ricorrente, così come gli altri occupanti dell’alloggio ove era stato effettuato il sequestro (pure ess ricorrenti), avrebbero dovuto indicare quale parte della somma rinvenuta fosse di loro proprietà e in particolare che la ricorrente, quanto meno per una parte della somma, avrebbe dovuto agire in qualità di esercente la responsabilità genitoriale. La legittimazione – osserva il difensore- di tutte le persone che abitavano nella casa era collegata, appunto, al fatto che i beni erano stati ivi rinvenuti: il nucleo famigliare COGNOME abitante nell’appartamento ove erano stati effettuati la perquisizione e il sequestro era composto da persone che svolgevano, o avevano svolto negli anni attività lavorative lecite, sicché i denaro contante doveva ritenersi bene comune, e anche il denaro, in occasione della celebrazione dei cento giorni dalla nascita della piccola, era stato donato alla famiglia e non già ad una bimba di pochi mesi.
Il Procuratore Generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
Avverso il provvedimento impugnato, il ricorso per cassazione è esperibile nei ristretti limiti indicati dall’art. 325 cod.proc.pen., a tenore del q “Contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge”. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che nel concetto di violazione di legge non possono essere ricompresi la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste dall’art. 606, lett. e), quali motivi di ricorso distinti e autonomi dalla inosservanza o erronea applicazione di legge (lett. b) o dalla inosservanza di norme processuali (lett. c) . Pertanto, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 co. 1 c.p.p. citato, rientrano sia gli errores in iudicando o in
procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692), ma non l’illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606 co. 1, lett. e), c.p.p. (ex multis: Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269119; Sez. 6 n. 7472 del 21/1/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916).
Nel caso in esame la ricorrente ha dedotto essenzialmente la violazione di legge, in quanto ha lamentato che il Tribunale del riesame avrebbe affermato l’inammissibilità del ricorso sotto il profilo del difetto di legittimaz del ricorrente terzo, il quale, invece, in astratto, sarebbe stato legittimat avendo prospettato la qualità di persona a cui le cose erano state sequestrate.
Il ricorso in quanto incentrato su una questione di diritto è COGNOME ammissibile, anche se infondato.
Invero, secondo quanto previso dagli art. 322, 322-bis e 324 cod. proc. pen., titolari del diritto ad impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo sono «l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione». Sulla base di questo dato normativo, la giurisprudenza ritiene che persino l’indagato, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, COGNOME, Rv. 281098-01, e Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, COGNOME, Rv. 280005-01). L’interesse concreto ed attuale a proporre l’impugnazione deve individuarsi in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro, sicché anche il terzo deve allegare di avere il diritto alla restituzione del bene e contestare specificamente il decreto o l’ordinanza nella parte in cui afferma che detto bene sarebbe oggetto della «disponibilità» dell’indagato, invece che della sua.
4.1.Nel caso in esame, la ricorrente ha prospettato la qualità di terzo avente diritto alla restituzione, rilevando che il denaro era stato trovat all’interno di un’abitazione occupata da un nucleo famigliare, composto da lei, dal marito e dalla suocera, oltre che dalla figlioletta, con messa in comune dei iL
proventi delle attività svolte, COGNOME ai fini del sostentamento e della gestione del menage famigliare. Sotto tale profilo la precisazione contenuta nell’ordinanza, secondo cui la ricorrente avrebbe dovuto chiedere la restituzione della somma di 56.000 euro asseritamente donata da amici e parenti alla figlia, in occasione della festa per i 100 giorni dalla sua nascita, non già in proprio, bensì nell qualità di esercente la responsabilità genitoriale, non è sorretta da ragioni di diritto, dovendosi ritenere verosimile, in astratto, che tale somme sia stata donata proprio alla famiglia ed in particolare ai genitori della neonata.
4.2. L’ordinanza, tuttavia, ha fatto corretta applicazione del principio sopra invocato, in quanto ha rilevato che la ricorrente, a fronte del rinvenimento nella abitazione, in cui anche il padre, indagato del delitto di cui all’art. 603 bis cod. pen. aveva la residenza, di una somma di denaro in contante pari a 85.000 euro, si è limitata invocare la titolarità della somma, ma non ha fornito alcuno specifico elemento a corredo dell’ affermazione, tale da supportare il diritto ad ottenerne la restituzione. I giudici hanno spiegato, quanto alla somma di 56.000 euro, che la ricorrente aveva prodotto solo la locandina della festa della piccola, senza neppure allegare il registro sul quale (secondo quanto prospettato nella stessa memoria) i cinesi sono soliti annotare il nominativi del donante e la somma donata, e, quanto alla restante somma di circa 30.000 euro, che essa non poteva essere frutto di risparmi, avendo la donna percepito, come da documentazione allegata, redditi annui esigui, se non irrisori, nell’ordine delle poche migliaia di euro.
Il Tribunale, dunque, in maniera coerente con le risultanze investigative, ha ritenuto che la ricorrente non avesse fornito dimostrazione dei fatti costitutivi della sua pretesa.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente ai pagamento delle spese processuali.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.