Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30669 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30669 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
Q GLYPH 26 LUG. 2024
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste nel procedimento nei confronti di: COGNOME NOME, nato a Trieste il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/02/2024 del Giudice per le indagini preliminari de Tribunale di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni, per l’indagato non ricorrente, dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto emesso e depositato il 22 febbraio 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, pronunciando in materia di misure /
Depositai.a in C 1, lefia
cautelari reali, ha respinto la richiesta, avanzata dal P.M., di convalida del sequestro preventivo eseguito dalla Polizia giudiziaria il 17 febbraio 2024, avente ad oggetto sette linee di tiro esterne di un poligono di tiro, pur accogliendo l’ulteriore richiesta di emissione del sequestro preventivo a fini impeditivi sul medesimo bene.
Il sequestro è stato disposto nell’ambito del procedimento a carico di NOME COGNOME, siccome indagato del reato di cui all’art. 659 cod. pen., per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale legale rappresentante di un poligono di tiro, cagionato ovvero non impedito che la rumorosità delle esercitazioni di tiro fosse eccessiva, provocando disturbo al riposo ed alle ordinarie occupazioni delle persone residenti nelle vicinanze.
Secondo il G.i.p., però, non risulterebbero sussistenti le ragioni di urgenza a fondamento del sequestro operato dalla P.G., iscrivendosi tale intervento nell’ambito di indagini già avviate da tempo e in assenza di improvvisi accadimenti, tali da non consentire l’intervento del giudice.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, articolando un unico motivo.
Con il motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione all’art. 321, comma 3-bis, cod. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avuto riguardo alla sussistenza delle ragioni d’urgenza a fondamento del sequestro preventivo operato di propria iniziativa dalla Polizia giudiziaria.
Si deduce che, illegittimamente, il G.i.p. ha mancato di considerare come l’intervento della P.G. sia stato giustificato dalla necessità di far cessare comunque impedire la protrazione del reato in corso nella sessione di tiro. Si osserva che l’unico parametro a cui si sarebbe dovuto attenere il Giudice è quello dell’urgenza, pacificamente sussistente nel caso di specie, anche perché attendere l’intervento del giudice avrebbe provocato un inutile aggravio del disturbo già sofferto dalle persone residenti nei pressi del poligono.
Ha presentato memoria, nell’interesse dell’indagato, l’AVV_NOTAIO.
Nella memoria si deduce, in primo luogo, che manca l’interesse al ricorso da parte del Pubblico Ministero, in quanto il sequestro innpeditivo è stato comunque disposto dal G.i.p., e, quindi, al momento dell’impugnazione, non sussisteva alcuna situazione di svantaggio da rimuovere o di utilità da conseguire.
Si deduce, in secondo luogo, che, alla data del sequestro, il 16 febbraio 2024, mancava qualunque situazione di urgenza, poiché le prime rilevazioni fonometriche, già di per sé significative, erano del settembre 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
Il provvedimento oggetto di ricorso, il decreto di non convalida del sequestro preventivo eseguito dalla polizia giudiziaria, non è impugnabile, e ciò determina, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inammissibilità dell’impugnazione proposta contro di esso.
2.1. La disciplina dettata con riguardo alle impugnazioni avverso i provvedimenti emessi in materia di sequestro preventivo indica analiticamente quelli che, tra questi, sono impugnabili.
In dettaglio, il codice di procedura penale prevede: a) nell’art. 322 cod. proc. pen. il rimedio del riesame contro il decreto di sequestro emesso dal giudice; b) nell’art. 322-bis cod. proc. pen. il mezzo dell’appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il provvedimento di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero; c) nell’art. 325 cod. proc. pen., il rimedio del ricorso pe cassazione contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 e 322-bis cod. proc. pen. e contro il decreto di sequestro emesso dal giudice.
2.2. Nel novero di questi provvedimenti non rientrano le ordinanze del giudice di convalida o non convalida di provvedimenti di sequestro provvisoriamente adottati dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria.
In questo senso, chiarissimo è l’insegnamento delle Sezioni Unite, le quali, nell’esaminare specificamente il problema dell’ammissibilità dell’impugnazione dell’ordinanza di convalida del sequestro, sono pervenute ad una conclusione negativa (Sez. U, n. 21334 del 312/05/2005, Napolitano, Rv. 231055 – 01).
In particolare, le Sezioni Unite, con riferimento alla nozione di ordinanze in materia di sequestro preventivo di cui all’art. 322-bis cod. proc. pen., hanno osservato: «5. Ma il mezzo di impugnazione che più di frequente si considera applicabile alla convalida è quello introdotto dall’art. 322 bis che prevede l’appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo. Opinione da stimarsi errata in quanto, come è stato giustamente osservato l’espressione “ordinanze in materia di sequestro preventivo”, impiegata dalla disposizione in esame, indica, sotto un profilo letterale, le ordinanze che negano la misura o decidono sul suo mantenimento e non quelle che hanno ad oggetto l’autonomo problema del corretto uso dell’attribuzione interinale da parte del p.m., che sono perciò propriamente in materia di legittimità dell’intervento del p.m.
D’altronde organizzare per queste ultime ordinanze un sistema che preveda l’appello e il successivo ricorso in Cassazione, come dovrebbe reputarsi avvenuto se si abbracciasse la tesi dell’applicabilità dell’art. 322 bis alla specie,
corrisponderebbe, anche a superare gli argomenti letterali, ad una vera e propria sproporzione di tutela, rispetto alla convalida del fermo di indiziato, suscettibile questa, solo di impugnazione dinanzi al giudice della legittimità.
Sproporzione che, a ben vedere, non si risolverebbe solo in un’asimmetria, ma costituirebbe una vera e propria incongruenza. Infatti nella Costituzione il riparto delle attribuzioni in materia di libertà personale è ben più rigido di quell in materia di proprietà, per la quale sono consentiti interventi tanto dell’autorit giudiziaria che di quella amministrativa. E allora ritenere che le ordinanze di convalida del sequestro siano suscettibili di appello e quindi di ricorso in Cassazione e quelle di convalida di fermo solo di quest’ultimo gravame porterebbe necessariamente a concludere che in sede di legislazione ordinaria si è circondato di minori garanzie l’assetto più rigido e di maggiori garanzie quello più flessibile».
E, nel medesimo senso, con specifico riguardo alla questione esaminata in questa sede, si può richiamare una decisione secondo la quale non è impugnabile l’ordinanza con la quale il G.i.p., richiesto della convalida del decreto di sequestro preventivo emesso ai sensi dell’art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., e della contestuale emissione di sequestro preventivo, si limiti a non convalidare il provvedimento di urgenza disposto dal Pubblico Ministero, non potendosi ritenere che tale decisione contenga un implicito rigetto della autonoma richiesta di misura cautelare (così Sez. 5, n. 49616 del 12/10/2016, COGNOME, Rv. 268596 – 01).
2.3. Di conseguenza, non essendo espressamente prevista l’impugnabilità delle ordinanze del G.i.p. di non convalida del sequestro preventivo di urgenza disposto dal pubblico ministero o effettuato dalla polizia giudiziaria, la stessa deve essere esclusa in applicazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, fissato dall’art. 568 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue alcuna condanna al pagamento delle spese processuali o di pene pecuniarie a favore della cassa delle ammende, siccome lo stesso è stato proposto da una parte pubblica, atteso quanto previsto dall’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in data 31/05/2024.