Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9848 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9848 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ATTERITANO NOME nato a BELVEDERE DI SPINELLO il DATA_NASCITA avverso il decreto del 14/11/2025 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza per l’ulteriore corso .
RITENUTO IN FATTO
Il pubblico ministero presso il Tribunale di Cosenza, con provvedimento del 14 novembre 2025, res pingeva l’istanza avanzata nell’interesse di COGNOME NOME di rideterminazione del sequestro finalizzato alla confisca disposto con decreto del G.I.P. presso lo stesso Tribunale in data 6 ottobre 2025.
Avverso detto provvedimento proponevano ricorso per cassazione i difensori dell’indagato, AVV_NOTAIO, deducendone l’abnormità non essendo il pubblico ministero legittimato ad emettere un provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro preventivo dovendo in tali casi trasmettere gli atti al giudice per le indagini preliminari con il proprio parere negativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Ed invero, secondo l’orientamento di questa Corte di legittimità è abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione il provvedimento con cui il pubblico ministero, in luogo di trasmettere al giudice per le indagini preliminari, con le proprie valutazioni negative, la richiesta di revoca di sequestro del preventivo, proceda a rigettarla direttamente, in quanto provvedimento estraneo alla sua sfera di attribuzioni, potendo egli solo disporre la revoca, con decreto motivato, del sequestro preventivo durante la fase delle indagini preliminari ed essendogli, invece, inibito il relativo provvedimento negativo, devoluto alla cognizione del giudice (Sez. 3, n. 15459 del 13/03/2018, COGNOME, Rv. 272698 – 01; Sez. 3, n. 3449 del 20/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254710 – 01).
Stabilito che secondo la costante interpretazione di legittimità il provvedimento con cui il pubblico ministero ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo è abnorme, nel caso in esame va fatta applicazione del medesimo principio anche nel l’ipotesi di richiesta di rideterminazione del sequestro, che contiene una domanda di riduzione del provvedimento ablativo.
Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Cosenza (Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari), perché proceda alla valutazione in merito all’istanza di revoca proposta dal ricorrente tenuto conto del parere negativo del P.M.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cosenza.
Roma, 5 marzo 2026 IL CONSIGLIERE AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
IL PRESIDENTE NOME COGNOME