Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 50320 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 50320 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a BERGAMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/06/2023 del TRIB. LIBERTA’ di VICENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore presente, AVV_NOTAIO, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del Tribunale del riesame di Vicenza emessa in data 6 giugno 2023 veniva rigettato l’appello cautelare reale proposto nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE, di cui è legale rappresentante COGNOME NOME, terzo interessato, confermando il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip presso il Tribunale di Vicenza il 27 aprile 2023, sequestro finalizzato alla confisca ex art. 12-bis, D.Igs. n. 74 del 2000, quale profitto del reato di cui all’art. 2, D.Igs. n. del 2000, contestato a tale COGNOME NOME quale amministratore, all’epoca dei fatti, della società RAGIONE_SOCIALE, oggetto del capo y) dell’imputazione provvisoria.
Avverso l’ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il difensore, procuratore speciale, deducendo tre motivi, di seguito sommariamente indicati.
2.1. Deduce, con il primo ed il secondo motivo, da illustrarsi congiuntamente tenuto conto dell’intima connessione dei profili di doglianza ad essi sottesa, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di manifesta illogicità della vazione laddove la decisione riconduce le somme sequestrate sui conti correnti della società al profitto del reato tributario, nonché per aver i giudici qualificat profitto dei reati tributari quale mancato decremento patrimoniale, giustificando inoltre il vincolo reale concretamente eseguito nei confronti di somme accreditate sui conti sociali a seguito di attività lecite dalla stessa compiute.
In sintesi, la difesa del ricorrente rileva che le allegazioni documentali prodotte in sede di appello cautelare dimostravano in maniera evidente che al momento del mutamento della proprietà della società, dal COGNOME alla nuova amministratrice COGNOME, avvenuto il 10 luglio 2020, la società vantava saldi attivi per centinaia di euro, divenuti di migliaia di euro al momento del sequestro eseguito il 28.06.2021. Tali somme derivavano da accrediti a favore della società maturati a seguito di attività lecite poste in essere dalla medesima. Ad avviso della difesa, pertanto, tali somme non costituirebbero profitto del reato tributario, anzitutto, i ragione di un prevalente orientamento giurisprudenziale, di cui sarebbe espressione la sentenza n. 4976 del 21.10.2021 di questa Sezione, con la conseguenza che il profitto dei reati commessi dall’amministratore non sarebbe rimasto nella disponibilità della società, che aveva mutato non solo l’amministratore ma anche la proprietà in favore della sig.ra COGNOME. Né il PM avrebbe dato prova che le somme rinvenute sui conti correnti sociali dopo il mutamento della compagine
societaria costituissero il profitto dei reati posti in essere dal precedente amministratore. In secondo luogo, poi, che tali somme non costituiscano profitto del reato tributario contestato, discenderebbe dalla tipologia di illeciti commessi dall’amministratore stesso, atteso che le somme avvinte dal vincolo reale non potrebbero dirsi riconducibili nemmeno al profitto di alcuni reati posti in essere dall’amministratore COGNOME, in ragione della difficile determinazione del prezzo del reato di cui ai capi c) e r), ossia emissione di fatture per operazioni inesistenti.
2.2. Deduce, con il terzo ed ultimo motivo, il vizio di violazione di legge per nullità assoluta del provvedimento genetico applicativo della misura cautelare reale del 7.06.2021, nonché del provvedimento impugnato per difetto di motivazione circa la sussistenza del periculum in mora.
In sintesi, il ricorrente censura l’ordinanza impugnata per aver operato illegittimamente il richiamo al decreto di sequestro preventivo con riferimento alla motivazione sul periculum in mora, nella specie mancantè, nonostante quanto affermato dalle note Sezioni Unite Ellade. Nella specie, nel provvedimento genetico tale motivazione risulta del tutto omessa, limitandosi ad affermare il Gip presso il Tribunale di Vicenza che la motivazione sul periculum non fosse necessaria trattandosi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, in violazione del richiamato orientamento giurisprudenziale. L’ordinanza, pertanto, deve ritenersi affetta da nullità, anche in ragione del fatto che, nel caso di specie, la persona giuridica non aveva posto in essere, a seguito del mutamento di proprietà, alcuna manovra elusiva atta ad occultare beni mobili ed immobili in danno dell’Erario.
In quanto nullità assoluta ed insanabile rilevabile ex officio, illegittima sarebbe la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello operata dal giudice collegiale della cautela, trattandosi di patologia processuale rilevabile in ogni stat e grado del processo anche in difetto di eccezione difensiva.
AVV_NOTAIO ha depositato telematicamente in data 30.08.2023 istanza di trattazione orale del ricorso, accolta con provvedimento del Presidente titolare di questa sezione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, trattato in presenza, è infondato.
Va premesso, per migliore intelligibilità dell’impugnazione, che in data 7.06.2021, il Gip presso il Tribunale di Vicenza disponeva il sequestro preventivo
finalizzato alla confisca ex art. 12 -bis del d.lgs. n. 74 del 2000 della somma di euro 186.935,94 in via diretta a carico della società RAGIONE_SOCIALE, quale profitto del reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 contestato a COGNOME NOME, il quale, all’epoca dei fatti, rivestiva la carica di amministratore della società. particolare, secondo il capo y) dell’imputazione provvisoria, COGNOME, in qualità di firmatario delle dichiarazioni fiscali presentate per la RAGIONE_SOCIALE relativamente al periodo di imposta 2019, avrebbe indicato, nelle predette dichiarazioni annuali, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, così facendo derivare un’evasione d’imposta pari a complessivi 186.935,94 euro (nella specie 89.404,14 euro di IVA e 97.531,80 euro di IRES). In esecuzione del citato decreto di sequestro, in data 28.06.2021, la Guardia di Finanza di Vicenza procedeva al sequestro dei saldi attivi dei conti correnti riconducibili alla società RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE, oggi legalmente rappresentata dal sig. COGNOME NOME.
3. In data 17.11.2022, per il tramite del proprio legale, COGNOME NOME, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, presentava al Gip presso il Tribunale di Vicenza istanza di dissequestro, lamentando che le somme sottoposte a vincolo reale da parte della Guardia di Finanza sarebbero affluite sui conti correnti della società non in seguito agli illeciti contestati al COGNOME, bensì in conseguenza dell’ordinaria e lecita attività di impresa svolta in seguito al cambio di proprietà di amministrazione della stessa. In particolare, si rappresentava che, al momento del subentro di COGNOME NOME, amministratrice unica e proprietaria della società, avvenuto in data 1.7.2020, i saldi attivi sui conti correnti della società erano par a 357 euro. In data 28.12.2021, subentrava quale nuovo proprietario ed amministratore unico della società RAGIONE_SOCIALE, con il quale si realizzava un netto miglioramento dei saldi attivi dei conti correnti sociali.
Con ordinanza emessa in data 27.04.2023, il Gip presso il Tribunale di Vicenza rigettava l’istanza, evidenziando la natura fungibile del denaro in sequestro e sostenendo la riconducibilità delle predette somme al profitto del reato contestato, anche se confluite sui conti correnti della società dopo la commissione dell’illecito.
4. In data 6.05.2023, avverso tale provvedimento, veniva proposto atto di appello, con il quale si deducevano tre motivi di doglianza. Con il primo motivo, la difesa evidenziava l’assenza di qualsivoglia riconducibilità delle somme sequestrate sui conti correnti della società RAGIONE_SOCIALE al profitto del reato di cui al
capo y) dell’imputazione provvisoria. Con il secondo motivo, si evidenziava l’illogicità risultante dal testo dell’ordinanza impugnata nella parte in cui qualifica d un lato, il profitto dei reati tributari quale mancato decremento patrimoniale e dall’altro giustifica il vincolo reale concretamente eseguito nei confronti di somme accreditate sui conti sociali a seguito di attività lecite compiute dalla stessa. Con terzo motivo, si rilevava la nullità assoluta dell’ordinanza genetica applicativa dell misura cautelare reale, nonché del provvedimento impugnato, per difetto di motivazione circa la sussistenza del periculum in mora ai sensi degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen.
In data 6.06.2023, il Tribunale di Vicenza, con l’ordinanza oggetto di esame da parte di questa Corte, rigettava l’appello formulato dalla difesa di RAGIONE_SOCIALE, evidenziando il corretto operato del primo giudice, nonché l’inammissibilità della questione sollevata concernente il difetto di motivazione del periculum in mora, trattandosi di profilo sollevato ex novo nell’atto di appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen.
5. Tanto premesso, e passando all’esame dei motivi propositi, rileva il Collegio che il primo e il secondo motivo sono complessivamente infondati, in quanto, anzitutto, non si confrontano con le motivazioni svolte dai giudici del riesame a confutazione delle identiche doglianze mosse in sede di appello cautelare, replicate senza alcun apprezzabile elemento di novità critica davanti a questa Corte, ma, in ogni caso, si appalesano non fondati in diritto.
5.1. In primo luogo, quanto alla presunta illegittimità del sequestro in ragione della tipologia degli illeciti per cui la misura cautelare è stata disposta, Tribunale del riesame ha già chiarito che il provvedimento di cautela reale è stato disposto unicamente per il reato di cui all’art. 2, D. Igs. n. 74 del 2000, contestat all’indagato COGNOME al capo y) della imputazione provvisoria, in quanto la somma di cui è stato disposto il sequestro corrisponde all’importo complessivo delle imposte evase, sia IRPEF che IVA, mediante la condotta consistita, secondo l’Accusa, nell’indicazione di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni fiscali relative all di imposta 2019, attraverso l’impiego di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. A tal proposito, i giudici hanno chiarito che la misura non è stata d sposta in relazione alle fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistent di cui ai capi c) e r), sicché, correttamente, le doglianze relative alle incertezze alle difficoltà nella determinazione dell’ammontare del profitto o del prezzo del reato di cui all’art. 8, d. Igs. n. 74 del 200, sono state ritenute non afferenti al c di specie (pag. 5 ordinanza Tribunale di Vicenza).
5.2. Quanto, poi, alla riconducibilità delle somme sequestrate al profitto del reato tributario di cui all’art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000, i giudici dell’appello caut hanno spiegato le ragioni per le quali corrette erano da considerarsi le argomentazioni del Gip presso il Tribunale di Vicenza (pagg. 6/7 ordinanza Tribunale).
Risolutivo, al riguardo, è il richiamo all’autorevole insegnamento delle Sezioni Unite penali di questa Corte che hanno chiarito come la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell’autore della condotta, e che rappresenti l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita della specific somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037 – 01).
Il principio affermato dalle Sezioni Unite è stato, infine, ripreso dalla giuri sprudenza successiva di questa Sezione, con riferimento proprio alla confisca tributaria ex art. 12 -bis, D.Igs. n. 74 del 2000, affermandosi il principio secondo cui in tema di reati tributari, la confisca, ex art. 12 -bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, delle somme di denaro affluite sul conto corrente intestato alla persona giuridica anche successivamente alla commissione del reato da parte del suo legale rappresentante, ha natura di confisca diretta, in quanto le stesse costituiscono comunque profitto del reato, risolvendosi in un vantaggio per il suo autore il risparmio d spesa conseguente all’omesso versamento delle imposte (Fattispecie di sequestro finalizzato a confisca: Sez. 3, n. 42616 del 20/09/2022, Rv. 283714 – 01).
E’ ben vero che, sul punto, come da atto l’ordinanza impugnata, si registra un contrasto giurisprudenziale, avendo infatti questa stessa Sezione, dopo il predetto arresto delle Sezioni Unite, affermato che in tema di reati tributari, le somme di denaro affluite sul conto corrente della gestione commissariale di una società ammessa a procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla consumazione del delitto ad opera del suo amministratore non sono suscettibili di confisca diretta, in quanto, non derivando da reato, non ne costituiscono il profitto (in motivazione, la Corte ha precisato che tali somme, costituenti, in specie, l’acconto sul prezzo di cessione di un compendio di beni, non costituiscono profitto del reato di omesso versamento delle ritenute dovute, di cui all’art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, neanche sotto forma di risparmio di spesa e che, pertanto, non sono suscettibili di essere sottoposte a sequestro finalizzato alla confisca diretta, potendo essere, invece, sottoposti a sequestro finalizzato alla confisca per equivalente i beni nella disponibilità dell’amministratore di fatto della società: Sez. 3, n. 11086 del 04/02/2022, Rv. 283028 – 01).
I giudici del riesame, tuttavia, hanno ritenuto di dover seguire la giurisprudenza successiva, di cui è espressione la sentenza n. 42616/2022, che ha invece ritenuto che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite trovi applicazion anche con riferimento ai reati tributari ed in tutti i casi in cui il profitto consis un risparmio di spesa. In particolare, si ritiene che non sia necessario operare una differenziazione tra profitto costituito da accrescimento patrimoniale e profitto integrato da risparmio di spesa, distinzione che non sarebbe stata recepita in alcuna disposizione normativa in tema di confisca, sì da ritenere che il Legislatore abbia inteso differenziare il regime giuridico applicabile alle due categorie. Si evidenzia, inoltre, come le Sezioni Unite hanno sottolineato che il denaro rappresenta non solo cosa essenzialmente fungibile, ma anche l’archetipo di bene corrispettivo di valore, essendo parametro unificante del valore di cose tra loro diverse.
In ragione di quanto sopra, i giudici dell’appello cautelare hanno concluso affermando che anche nel profitto determinato da risparmio di spesa viene in rilievo il denaro quale archetipo di bene corrispettivo di valore, rilevando in quest’ipotesi il denaro quale somma non versata a causa della commissione del reato. A ritenere diversamente, soggiungono i giudici del riesame, dovrebbe ritenersi che il profitto del reato, quando consiste in un risparmio di spesa, non sarebbe mai costituito da denaro, non essendovi mai una somma di denaro fisicamente identificabile che entra nel patrimonio del beneficiario, e ciò comporterebbe la generale esclusione, per tutte le ipotesi di profitto integrato da risparmio d spesa, dell’ammissibilità della confisca diretta, dunque anche quando sul conto corrente bancario sia già presente il denaro al momento della commissione del reato. Infine, si aggiunge nell’ordinanza impugnata, richiamando quanto affermato dalla sentenza n. 42616/2022, che il Legislatore, con riferimento alla confisca tributaria di cui all’art. 12-bis, d. Igs. n. 74 del 2000, avrebbe inteso affermare che, quanto ai reati tributari, in relazione ai quali il profitto è generalmente determinat da risparmio di spesa, la confisca ordinaria è quella diretta, non potendo mai l’ente che trae profitto dall’altrui condotta illecita essere considerato come terzo estraneo al reato, distinguendo l’art. 12 -bis citato tra persona non estranea al reato che può subire solo la confisca diretta, e reo che invece può essere potenziale destinatario anche di una confisca per equivalente.
Conclusivamente, pertanto, aderendo alla giurisprudenza da ultimo formatasi, i giudici di appello hanno ritenuto che, nel caso di specie, poiché il profit del reato si è realizzato attraverso il mancato pagamento delle imposte dovute, traducendosi, così, in un risparmio fiscale e in un potenziale arricchimento futuro, a prescindere dal mutamento della persona fisica dell’amministratore, le rimesse
sui conti correnti della società devono ritenersi pur sempre riconducibili alla medesima persona giuridica che ne è titolare e che, avendo tratto profitto dall’altrui condotta illecita, non può essere considerata soggetto terzo, estraneo al reato. Da qui la riconducibilità del denaro rivenuto dalla Guardia di Finanza sui conti correnti della società al profitto del reato tributario contestato al precedente amministratore della società, nonostante le somme siano confluite sui predetti conti successivamente alla commissione dell’illecito e al mutamento della compagine societaria in termini di proprietà e di organo amministrativo (pag. 7 ordinanza Tribunale di Vicenza).
6. A fronte di tale apparato argomentativo, ritiene il Collegio di dover confermare la correttezza della prospettazione accusatoria avallata dal giudice collegiale della cautela. Sul punto, va premesso che la confisca diretta, forma speciale della misura di sicurezza di cui all’art. 240 c.p., ha per oggetto il prezzo o il profi del reato, e presuppone ineludibilmente la loro individuazione. Il prezzo, in particolare, consiste “nel compenso dato o promesso ad una determinata persona, come corrispettivo dell’esecuzione dell’illecito”. In relazione ai reati tributari prezzo può essere individuato in ipotesi limitate come, ad esempio, l’emissione di fatture per operazioni inesistenti; al contrario, risulta più significativo il conc di profitto del reato, definito dalla giurisprudenza quale “vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato” (Sez. F, n. 44315 del 12/09/2013, Rv. 258636), ossia un quid di diretta derivazione causale dalla condotta dell’agente (c.d. vincolo di pertinenzialità al reato), ma anche come “un beneficio aggiuntivo di tipo patrimoniale”.
In tale contesto, un primo orientamento riteneva di dover escludere la possibilità di individuare un profitto confiscabile in relazione ai reati tributari, mentando come dall’evasione d’imposta non venisse generata una nuova ricchezza (“vantaggio economico aggiuntivo”) immediatamente individuabile come diretta derivazione della condotta criminosa. Tale tesi fu in parte superata, allorquando nella nozione di profitto fu ricompreso anche il “risparmio di spesa”: in particolare, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che “in tema di reati tributari (…) il profitto (…) è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimonia rettamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo” (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255036 – 01).
Allo stato del diritto vivente, su cui hanno avuto un ruolo determinante anche la più volte richiamata sentenza COGNOME e le altre pronunce che si sono collocate nello stesso filone giurisprudenziale, è pacifico che il profitto dei rea
tributari possa essere individuato nel risparmio di spesa conseguito tramite la commissione del delitto, ed è suscettibile di confisca diretta in quanto rappresentato da denaro fungibile. Ed invero, proprio a tale ultimo proposito, dirimente, a giudizio del Collegio, è la circostanza (già oggetto di valutazione da parte di questa Corte: Sez. 3, n. 17840 del 05/12/2018, dep. 2019, Rv. 275599; Sez. 3, n. 6205 del 29/10/2014, dep. 2015, Rv. 262770 – 01), che, a prescindere dai profili di responsabilità del legale rappresentante, l’ente che trae profitto dall’altrui condotta illecita non può mai essere considerato “estraneo” al reato ai fini della confisca diretta del profitto medesimo (cfr., sul punto, Corte cost. sentenza n. 2/1987 secondo cui l’art. 27, comma primo, Cost., non consente che si proceda a confisca di cose pertinenti a reato, ove chi ne sia proprietario al momento in cui la confisca debba essere disposta non sia l’autore del reato o non ne abbia tratto in alcun modo profitto; in senso analogo, Sez. 1, n. 3118 del 08/07/1991, Rv. 188391, aveva affermato il principio che la confisca, come misura di sicurezza patrimoniale, è applicabile anche nei confronti di soggetti (quali le società) sforniti di capaci penale. Ciò sul rilievo che l’estraneità al reato esige che la persona cui le cose appartengono non abbia partecipato con attività di concorso o altrimenti connesse, ancorché si tratti di persona non punibile perché priva di capacità penale; nello stesso senso Sez. 3, n. 3390 del 19/01/1979, Rv. 141690, aveva affermato che può ritenersi estraneo al reato soltanto colui che alla commissione del reato medesimo non abbia partecipato in alcun modo con una qualsiasi attività di concorso o altrimenti connessa, ancorché non punibile. Costituisce declinazione di tali insegnamenti il principio affermato da Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, COGNOME, Rv. 258647; nel senso che la nozione di “persona estranea al reato” cui appartiene e va restituita la cosa sequestrata (art. 240 cod. pen.) è diversa da persona estranea al procedimento penale, in quanto richiede la estraneità al fatto – reato, che non ricorre in chi sia sfuggito al procedimento penale, Sez. 1, n. 7855 del 28/01/1988, Rv. 178817). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 distingue nettamente, nel suo comma 1, tra «persona estranea al reato», la quale può subire solo la confisca diretta, e «reo», potenziale destinatario anche di un provvedimento di confisca per equivalente, suggerendo come la prima nozione abbia una portata più ampia della seconda. Nel caso di specie, poiché il profitto del reato si è realizzato attraverso i mancato pagamento delle imposte dovute, traducendosi, così, in un risparmio fiscale e in un potenziale arricchimento futuro, a prescindere dal mutamento della persona fisica dell’amministratore, le rimesse sui conti correnti della società devono ritenersi pur sempre riconducibili alla medesima persona giuridica che ne è titolare e che, avendo tratto profitto dall’altrui condotta illecita, non può esse
considerata soggetto terzo, estraneo al reato. Da qui la riconducibilità del denaro rivenuto dalla Guardia di Finanza sui conti correnti della società al profitto del reato tributario contestato al precedente amministratore della società, nonostante le somme siano confluite sui predetti conti successivamente alla commissione dell’illecito e al mutamento della compagine societaria in termini di proprietà e di organo amministrativo.
7. Il terzo motivo è parimenti infondato.
Ed invero i giudici dell’appello cautelare hanno rilevato che la doglianza sul periculum in mora è stata sollevata per la prima volta in tale sede mentre nulla era stato eccepito nell’iniziale richiesta di dissequestro, con la conseguenza che il Gip presso il Tribunale di Vicenza non si era pronunciato sulla censura in questione, non essendo stato investito della questione. I giudici della cautela reale hanno, quindi, ritenuto che la censura esulasse dal perimetro cognitivo del collegio, chiamato a pronunciarsi solo sui motivi enunciati dall’interessato avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca e non su diverse questioni riguardanti, nel caso in esame, il provvedimento genetico della misura, sollevate per la prima volta in sede di appello, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione sul punto (pag. 10 ordinanza Tribunale di Vicenza).
7.1. Sul punto preme osservare che, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti, conseguendone l’ammissibilità dell’appello cautelare avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, non potendosi attribuire alla mancata attivazione del riesame la valenza di una rinuncia all’impugnazione (Sez. U, n. 46201 del 31/05/2018, E., Rv. 274092 – 01).
A ciò deve, tuttavia, essere aggiunto che il vizio dedotto nel caso di specie riguarda la mancanza di motivazione sul periculum in mora. In tema di misure cautelari reali, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l’inesistenza o la mera apparenza della motivazione (tra le tante: Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 – 01), il cui obbligo è prescritto a pena di nullità dall’art. 125, comma terzo, cod. proc. pen.
La nullità per difetto di motivazione dei provvedimenti del giudice (comprese le sentenze), prevista dalla norma in questione, è stata intesa da questa Corte come nullità a carattere relativo (ex plurimis: Sez. 6, n. 5457 del 12/09/2018, dep. 2019, Rv. 275029; Sez. 5, n. 11961 del 08/02/2005, Rv.
232058 – 01), interpretazione del resto avallata anche dalla Corte costituzionale (Corte cost., 9 dicembre 2022, n. 247; cfr. § 8 del “Considerato in diritto”). Il Giudice delle leggi, in particolare, pronunciandosi sulla questione di costituzionalità riguardante l’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la nullità del decreto di convalida della perquisizione (si sottintende, per difetto di motivazione) sia di natura assoluta, dopo aver osservato che vertendosi nella specie in tema di disciplina degli istituti processuali, materia nella quale il legisl tore gode di ampia discrezionalità, nei limiti della non manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle soluzioni adottate (ex plurimis, sentenze n. 230 e n. 74 del 2022, n. 213 del 2021, n. 252, n. 95 e n. 79 del 2020; ordinanza n. 116 del 2022), ha osservato che ciò vale anche quanto alla scelta del tipo di nullità con cui sanzionare una determinata violazione processuale. Ha poi aggiunto che la previsione di una nullità relativa non tuteli adeguatamente i diritti incisi dalla perquisizio illegittima sarebbe sostenibile solo qualora si dimostrasse che i termini per la proposizione delle eccezioni di nullità, previsti in via generale dall’art. 181 cod. proc pen., rendono impossibile o eccessivamente difficoltoso l’esercizio del diritto di difesa.
7.2. Analoga considerazione può essere svolta con riferimento alla questione sollevata dalla difesa nel presente ricorso, posto che la parte ricorrente ben avrebbe potuto sollevare la relativa questione della mancanza del periculum in mora in sede di istanza di dissequestro proposta davanti al Gip.
Vi è poi l’ulteriore rilievo, dirimente, operato dalla Corte costituzionale, lad dove evidenzia come, accogliendo le questioni, si perverrebbe all’incongruo risultato di attribuire all’obbligo di motivazione del decreto di convalida della perquisi zione (e, aggiunge il Collegio, al decreto di sequestro preventivo) uno “statuto rafforzato” persino rispetto all’obbligo di motivazione delle sentenze.
Ed allora, alla luce di quanto sopra, ben si spiega l’approdo dei giudici della cautela i quali hanno fatto applicazione puntuale del principio, affermato con riferimento alla materia cautelare personale ma la cui validita e indiscutibile anche in materia cautelare reale, secondo cui la cognizione del giudice dell’appello cautelare è limitata, in ossequio al principio devolutivo, ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame e a quelli strettamente connessi e da essi dipendenti (Sez. 5, n. 23042 del 04/04/2023, Rv. 284544 – 01).
Avendo svolto il ricorrente, in sede di istanza di dissequestro al Gip presso il Tribunale di Vicenza, censure solo con riferimento alla riferibilità delle somme sequestrate al profitto del reato, e non anche con riferimento al periculum, questi non poteva più dolersene davanti al giudice dell’appello cautelare.
Il ricorso dev’essere pertanto rigettato. Segue ex lege la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 10 novembre 2023
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Il Consi ere stensore
Il Presidente