Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6286 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6286 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/05/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Gorizia Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Gorizia, per quanto qui di rilievo, ha respinto l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo del G.I.P. dell’autocarro Iveco Daily TARGA_VEICOLO, concesso in locazione finanziaria al la società RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito di indagini svolte nei confronti di NOME per il reato di cui all’art. 40 comma 1, D.Lgs. n. 504/1995.
Ha evidenziato il Tribunale che il veicolo in questione era stato sequestrato a seguito di trasporto a bordo del veicolo, di TLE sottratto al pagamento RAGIONE_SOCIALE accise, pari a complessivi grammi 146.720, occultata in quattro scatoloni di cartone identici per tipologia e dimensione e materiale a quelli contenenti parti di sedie, recanti il sigillo dei Monopoli di Stato rumeni, veicolo condotto da NOME, sul rilievo che era stata dimostrata la buona fede di NOME, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, che aveva la disponibilità del mezzo in forza di contratto di leasing, ma difettava la vigilanza ai fine di evitare l’illecito impiego del veicolo da parte di terzi.
Propone ricorso per cassazione COGNOME NOME, soggetto terzo rispetto al reato, a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale, deducendo due motivi di ricorso.
-Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’art. 321 comma 2 cod.proc.pen. e 40 bis D.lgs n. 504 del 1995. Argomenta il ricorrente che l’ordinanza impugnata avrebbe fatto malgoverno dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità nell’interpretazione eccessivamente restrittiva della nozione di vigilanza onde evitare l’illecito impiego del veicolo da parte di terzi. Il tribunale avrebbe infatti ritenuto sussistente il difetto di vigilanza in relazione alle dimensioni dell’impresa finendo per punire la dimensione aziendale, creando una sorta di presunzione di colpa per assenza di strutture di vigilanza formalizzate che nessuna norma impone. Erroneamente il tribunale di Gorizia avrebbe ritenuto un obbligo assoluto di controllo preventivo su ogni possibile utilizzo del mezzo in assenza di qualunque anomalia rilevabile in quanto, come risulta dalle dichiarazioni del dipendente COGNOME, l’illecito trasporto era esclusivamente ed addebitabile a quest’ultimo, avendo il medesimo escluso che il ricorrente fosse al corrente di questa illecita, ed avendo comunque provveduto all’immediato licenziamento del dipendente infedele.
-Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’art. 275 comma 2 cod.proc.pen. assenza di motivazione in punto proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare in presenza di sequestro preventivo su beni di proprietà di persone diverse dall’indagato che richiede un giusto equilibrio tra le necessità dell’interesse generale e la salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo onde evitare che la misura cautelare concretizzi una violazione dei principi Cedu. Nel caso in esame ,l’ordinanza impugnata non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi su indicati tenuto conto che il veicolo utilizzato appartiene a soggetto terzo rispetto all’indagato, che il ricorrente è totalmente in buona fede e utilizza il bene per l ‘esercizio della propria attività economica, ed è del tutto estraneo rispetto ai fatti di causa, che non sussiste un periculum in mora ovvero il pericolo che la libera disponibilità del mezzo possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato in uno con la circostanza che trattasi di confisca facoltativa e che il bene risulta di valore di molto superiore all’entità dell’imposta evasa.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– Il ricorso è inammissibile.
Nel rammentare che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod. proc. pen. consente il sindacato di legittimit à̀ soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di
“violazione di legge” rientrano, in particolare, gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, e anche i vizi della motivazione cos ì radicali da rendere l’apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093), l’ordinanza impugnata non risulta affetta da alcuna violazione RAGIONE_SOCIALE norme invocate dall’odierno ricorrente né da una motivazione apparente.
5. Premesso che sussiste la legittimazione del NOME ad impugnare l’ordinanza de qua, in quanto nella disponibilità del mezzo sequestrato (Iveco Daily) concessogli in locazione finanziaria. Ed invero, il bene detenuto in forza di un contratto di leasing entra nella sfera giuridica dell’utilizzatore, cui è attribuita la materiale disponibilità del bene stesso ed il diritto di goderne e di disporne sulla base di un titolo che esclude i terzi, con la conseguenza che egli è legittimato a proporre impugnazione in quanto soggetto avente diritto alla restituzione sulla base di un titolo contrattuale.
Nel caso in esame, trova applicazione il disposto dell’art. 44, co. 1, D.Igs. n. 504/1995, il quale prevede che “I prodotti, le materie prime ed i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli articoli 40, 41 e 43 sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale”. E, nella specie, è indubbio che ad essere colpito dal provvedimento di sequestro preventivo è il mezzo utilizzato per commettere il reato di cui all’art. 40, co. 1, Digs. n. 504/1995 (reato di sottrazione al pagamento dell’accisa), con la conseguenza che trovano applicazione nel caso di specie le disposizioni del TU Dogane (art. 301, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, recante “Approvazione del testo unico RAGIONE_SOCIALE disposizioni legislative in materia doganale”) e, segnatamente, la disposizione del co. 3 secondo cui “Si applicano le disposizioni dell’art. 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l’illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza”, che rinvia in particolare alla previsione dell’art. 240, co. 1, c.p. che per le “cose che servirono o furono destinate a commettere il reato”, prevede un’ipotesi di confisca facoltativa.
6. Nel caso in esame, la posizione di terzo estraneo del NOME è stata argomentata nell’ordinanza impugnata sul rilievo che erano plausibili le dichiarazioni rese dall’indagato circa l’estraneità al trasporto del TLE in capo al ricorrente, titolare della s ocietà RAGIONE_SOCIALE esercente l’attività di commercio di tabacchi. L’ordinanza impugnata ha, tuttavia, argomentato che se
le dichiarazioni rese dall’indagato erano persuasive ed indicative della buona fede in capo al ricorrente, difettava l’aver osservato all’obbligo di vigilanza, non essendo sufficiente l’allegazione della buona fede essendo necessario dimostrare che l’interessato non ha potuto prevedere per cause indipendenti dalla propria volontà l’illecito utilizzo o anche occasionale del veicolo da parte di terzi e che non sia in corso in alcun difetto di vigilanza.
Nel caso di specie, non era stata fornita alcuna prova dell’osservanza di tale obbligo di vigilanza tenuto conto che l’indagato, dipendente della società, aveva affermato di aver fatto già in passato trasporti di tabacchi in altri posti d’Europa e financo che, nel caso in esame, si era accordato con altro soggetto per il trasporto del TLE (che si badi è l’oggetto dell’attività di impresa della società del ricorrente) per il quale aveva addirittura alterato il tragitto, con tutte le conseguenze in punto di spese, rispetto alle quali appariva se non inverosimile, quantomeno censurabile, l’assenza di qualsiasi forma di controllo da parte del datore di lavoro. Aggiungeva altresì l’ordinanza impugnata che dalla visura camerale acquisita agli atti, la società era costituita da un unico socio e non era stata fornita alcuna documentazione, né alcune allegazioni utile a ricostruire l’effettiva struttura organizzativa dell’impresa il numero di dipendenti l’eventuale esistenza di sistemi di controllo interni.
A fronte di siffatta motivazione che è corretta in diritto, la censura non coglie nel segno là dove non censura la prima ratio decidenti ovvero la circostanza che il dipendente era aduso a utilizzare il mezzo della società del ricorrente per effettuare i t rasporti illeciti di TLE, bene peraltro rientrante nell’oggetto sociale della società del ricorrente, con deviazione di tragitto ed ulteriori spese, elementi da cui si ricava l’inosservanza del dovere di vigilanza. Nel complesso la motivazione è congrua e non apparente.
7. Anche il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato. Premesso che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di fraudolenta sottrazione al pagamento RAGIONE_SOCIALE accise, la confisca del mezzo di trasporto di proprietà di un terzo estraneo al reato di cui all’art. 40, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995, prevista in via facoltativa dal successivo art. 44, assume una connotazione punitivo-sanzionatoria, giacché infligge una limitazione al diritto di proprietà, convenzionalmente e costituzionalmente tutelato, sicché l’applicazione del sequestro ad essa funzionale impone il previo vaglio di proporzionalità e di adeguatezza rispetto all’esigenza cautelare da fronteggiare (Sez. 3, n. 39168 del 07/09/2021, Testa, Rv. 282479 -03), l’ordinanza impugnata ha ritenuto proporzionale la misura di sequestro disposta tenuto conto dello scarto minimo tra l’ammontare dell’imposta evasa per grammi 146.720 e il valore del mezzo (€ 87.000,00). Motivazione tutt’affatto presente e non apparente.
8.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilit à “, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Così deciso il 17/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME