Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2769 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2769 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nata a Corigliano Calabro il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/06/2022 del Tribunale di Cosenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Cosenza, decidendo, quale giudice del riesame in sede di rinvio dall’annullamento disposto dalla Cassazione con la sentenza del 3 maggio 2023, confermava il decreto del 4 novembre 2022 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari aveva disposto l’applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo della
somma di euro 9.508,47 nei confronti di NOME COGNOME, sottoposta ad indagini in relazione ai reati di partecipazione ad associazione per delinquere concorso nella commissione di plurime truffe ai danni dello Stato e di fals certificazione: in particolare, alla prevenuta era stato addebitato di avere qualità di farmacista e titolare dell’omonima farmacia, organizzato le attivi un’associazione per delinquere dedita alla consumazione di un numero indeterminato di truffe ai danni del servizio sanitario nazionale attuato medi l’emissione di false ricette mediche utilizzate presso la suddetta farmaci l’acquisto di farmaci che venivaloi smaltiti nella spazzatura, ricette impi per ottenere il pagamento del relativo corrispettivo da parte di quel servizio.
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso NOME COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, la quale ha tim dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, per assenza o apparenza, per avere il Tribunale di Cosen illegittimamente integrato la motivazione dell’originario decreto applicativo d misura reale, assente nella indicazion,t delle ragioni dell’asserito periculum in mora; nonché per avere il Tribunale omesso di considerare che la somma di denaro oggetto del sequestro era irrisoria rispetto al reddito prodotto nell’ anno dalla farmacia della indagata, tanto da rendere ingiustificata l’apprens anticipata del profitto: circostanza, questa, già segnalata con il prece ricorso accolto dalla Cassazione, sulla quale era mancata una valutazione parte del giudice di rinvio, che aveva così omesso di spiegare quale era il ri che quella somma potesse andare dispersa fino al momento finale del giudizio.
Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consi con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del decreto-l 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni (da ult dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall 5-duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, e modificato dall’art. 11, comma 7, del decreto-legge dicembre 2023, n. 214).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME COGNOME accolto pe ragioni di seguito precisate.
2. Nell’annullare la precedente ordinanza adottata dal Tribunale di Cosenza in sede di riesame del provvedimento applicativo della misura del sequestro preventivo disposto nei riguardi dell’odierna ricorrente, la Cassazione aveva censurato la decisione osservando come la stessa non avesse “assolutamente motivato sul requisito del periculum in mora, cioè su uno dei due requisiti richiesti per l’applicazione di quella misura cautelare reale”. In tal modo, l’ordinanza annullata si era posta in contrasto con il principio cristallizzato nella giurisprudenza di legittimità per il quale il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’ar 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, cioè del ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato (in questo senso Sez. U , n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848). Nella sentenza rescindente la Cassazione aveva, dunque, dAmandato un nuovo giudizio sul punto, non avendo il Tribunale di riesame neppure “risposto alle deduzioni difensive” che al riguardo erano state formulate.
Nella nuova ordinanza adottata in sede rescissoria, il vincolo decisionale demandato dalla Suprema Corte non è stato rispettato, non avendo il Tribunale di Cosenza neppure fatto cenno alla questione – che la difesa aveva posto a fondamento del proprio atto di impugnazione – del rapporto tra le capacità reddituali e finanziarie complessive della indagata e l’entità della somma di denaro che, all’esito del giudizio, potrebbe essere confiscata e di cui, con la richiesta di sequestro preventivo, era stata chiesta una ablazione anticipata.
Il Tribunale calabrese, infatti, si è impegnato a sostenere che il rischio di dispersione della somma di denaro confiscabile sarebbe desumibile dai fatti accertati, dimostrativi della particolare spregiudicatezza dimostrata dagli indagati che, pur sapendo di poter essere scoperti, avevano callidamente proseguito nell’attuazione dei loro propositi delittuosi, affinando le tecniche e modalità di azione anche allo scopo “di allargare il giro di affari illeciti”. Il Tribunale invece, omesso di considerare la relazione tra la natura e la consistenza qualitativa del profitto confiscabile, e la natura e la consistenza qualitativa del patrimonio destinato ad essere attinto dal vincolo: profilo sul quale il patrocinatore dell’odierna ricorrente aveva posto l’accento e che aveva trovato una positiva valutazione da parte della Cassazione.
In tale ottica, la motivazione della ordinanza impugnata risulta gravemente deficitaria, tenuto conto che, pur senza farne derivare alcun automatismo
decisorio, quando il vincolo reale derivante dall’applicazione della misura sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve avere ad oggetto una somma di denaro, “la maggiore o minore solidità patrimoniale del soggetto destinata della misura è elemento da tenere in debita considerazione nel giudizio esame” (così Sez. 3, n. 31025 del 06/04/2023, COGNOME, in motivazione): ciò differenza di quanto accade nel caso di sequestro preventivo disposto a f impeditivi per la cui applicazione è, invece, irrilevante la valutazione consistenza del patrimonio del soggetto indagato (in questo senso, tra le al Sez. 5, n. 11247 del 07/02/2008, COGNOME, Rv. 239471).
AA,A, Non conduce a differen~mento interpretativo, di cui vi è richiamo ne provvedimento impugnato, secondo il quale la esistenza del periculum in mora quale presupposto di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240 cod. pen. può essere desunta alternativamente tanto da elementi oggettiv attinenti alla consistenza quantitativa o alla natura e composizione qualitativ beni attinti dal vincolo, quanto da elementi soggettivi, relativi al comportam dell’onerato, che lascino fondatamente temere il compimento di atti disposit comportanti il depauperamento del suo patrimonio (così in Sez. 3, n. 44874 de 11/10/2022, Fricano, Rv. 283769).
Tale regula iuris, infatti, è stata enunciata dalla Cassazione con riferimento ad una fattispecie nella quale la legittimità dell’applicazione della misura cau reale era stata giustificata con il richiamo all’accertato comportam dell’indagato che, amministratore di una società, si era dimostrato avere la personale disponibilità di un bene altamente fungibile, qual è il denaro, a f delle elevata consistenza qualitativa del profitto confiscabile, ammontante in caso ad altre 250 mila euro: dunque, principio formulato appunto sulla base una valutazione comparativa – quella tra consistenza quantitativa del prof confiscabile e consistenza quantitativa e qualitativa delle capacità finanz dell’interessato, che, in quella fattispecie, aveva condotto correttamente i g di merito a ritenere non inverosimile il compimento da parte del prevenuto di di depauperamento del proprio patrimonio – che nel caso della NOME è del tutt mancata.
L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale d Cosenza che, nel nuovo giudizio, si atterrà all’indicato principio di diritto.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenz competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso il 10/01/2024