Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9623 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9623 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/02/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME
CC – 19/02/2025
R.G.N. 42208/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nata a Nuoro il giorno 2/6/1979 rappresentata ed assistita dall’avv. NOME COGNOME di fiducia avverso l’ordinanza n. 68/2024 in data 12/11/2024 del Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
dato atto che il procedimento si Ł celebrato con modalità cartolare; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME COGNOME letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 12 novembre 2024, a seguito di giudizio di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., il Tribunale di Cagliari ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione proposta da NOME COGNOME indagata per il reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., volta ad ottenere l’annullamento del decreto di sequestro preventivo emesso in data 3 ottobre 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale riguardante sei conti correnti, un buono fruttifero, nonchØ di un immobile sito in Sassari e di ogni altro bene, mobile od immobile, denaro contante o credito nella titolarità e/o disponibilità dell’indagata fino alla concorrenza della somma di euro 276.776,36.
Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagata, deducendo:
2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale adito ha ritenuto inammissibili ex artt. 591 e 592 cod. proc. pen. le richieste di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo per un difetto di legittimazione perchØ
il sequestro non era stato ancora eseguito, o comunque non era stata fornita la prova dell’avvenuta esecuzione, non sussistendo perciò un interesse concreto ed attuale dell’indagata a proporre impugnazione.
Osserva al riguardo la difesa della ricorrente che l’indagata, contrariamente a quanto asserito dal Tribunale del riesame, vantava una legittimazione ad impugnare in quanto indiscussa titolare (o comunque contitolare pro-quota) dei beni indicati nel provvedimento di sequestro e, pertanto, portatrice di un interesse concreto ed attuale ad agire in giudizio individuabile nel diritto ad ottenere la restituzione dei beni in sequestro.
Ne conseguirebbe – sempre secondo la difesa della ricorrente – che l’esecuzione del sequestro, da ritenersi elemento fondante la possibilità di avanzare richiesta di riesame, sarebbe richiesta solo nel caso in cui ci si trovi in presenza di soggetti per i quali in atti non vi Ł traccia ictu oculi alla loro legittimazione concreta a richiedere la restituzione dei beni ma ciò non impedirebbe al soggetto che sia comunque venuto a conoscenza dell’esistenza del provvedimento di sequestro prima ancora della sua esecuzione di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti reali.
Rileva, ancora, la difesa della ricorrente che l’esecuzione del provvedimento di sequestro era comunque avvenuta nei giorni 28 ottobre 2024 e 4 novembre 2024 quindi in data anteriore alla celebrazione dell’udienza camerale (12 novembre 2024) innanzi al Tribunale ancorchØ i relativi verbali non erano stati trasmessi al Tribunale.
2.2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. e), per mancanza di motivazione circa la sussistenza del periculum in mora nel decreto di sequestro.
Rileva, al riguardo, la difesa della ricorrente che il Giudice emittente il provvedimento genetico di sequestro si sarebbe limitato ad affermare che nei confronti di tutti gli indagati appare concreto il rischio che qualora non si proceda subito al recupero delle somme che costituiscono il profitto dei reati a loro rispettivamente contestati, si rischierebbe una dispersione di denaro e di vedere frustrata la confisca prevista obbligatoriamente all’esito del Giudizio. Così operando, però il Giudice avrebbe omesso di adempiere a quanto richiesto in materia dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale il Giudice deve indicare in modo specifico le ragioni per le quali ritiene che il confiscando bene – fungibile e non intrinsecamente illecito, trattandosi di una somma di denaro – possa, nelle more della celebrazione del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato.
Con la conseguenza che la motivazione adottata sul punto nel decreto genetico sarebbe per certi versi mancante e per altri apparente anche perchØ la stessa riguarda genericamente tutti gli indagati mentre la motivazione avrebbe dovuto riguardare ognuno di essi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve, innanzitutto, premettersi che nell’intestazione dei primi due motivi di ricorso Ł contenuto un improprio richiamo alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen. (che riguarda vizi di motivazione) e che nel primo motivo e si fa anche espresso riferimento alla ‘illogicità della motivazione’ dell’ordinanza impugnata mentre il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Ł consentito solo per violazione di legge.
Quanto, poi, al primo motivo di ricorso deve evidenziarsi come non vi sono elementi per ritenere che all’atto della presentazione del ricorso fosse stato già portato ad esecuzione il provvedimento di sequestro nei confronti dell’indagata.
Correttamente il Tribunale del riesame del riesame ha dato atto che non erano stati posti a sua disposizione atti dai quali risultava che il decreto di sequestro preventivo de quo fosse già stato
portato ad esecuzione, onere che competeva alla parte richiedente il riesame.
Questa Corte di legittimità ha, infatti, già avuto modo di precisare che in tema di misure cautelari reali, ai fini della dimostrazione della sussistenza dell’interesse ad impugnare il provvedimento di rigetto dell’istanza, ex art. 324 cod. proc. pen., Ł onere del soggetto legittimato allegare, a pena di inammissibilità del ricorso, la prova dell’avvenuta esecuzione del decreto di sequestro ed altresì indicare i beni di cui si chiede la restituzione, la relazione intercorrente con gli stessi, nonchØ se il loro sequestro sia avvenuto in via diretta o per equivalente, attesa la diversità dei presupposti applicativi dei titoli ablativi (Sez. 3, n. 13283 del 25/02/2021, Albano, Rv. 281241 – 01).
Detto assunto, ovviamente, non può che valere anche per gli atti messi a disposizione del Tribunale per il riesame ai fini della decisione allo stesso richiesta.
Del resto, la stessa difesa della ricorrente non documenta (come sarebbe stato suo onere anche in questa sede) che gli atti relativi ad una avvenuta esecuzione del sequestro fossero stati messi a disposizione del Tribunale e quindi fossero conoscibili dallo stesso.
Occorre solo aggiungere che dagli atti allegati al ricorso presentato a questa Corte di legittimità risulta essere stato espressamente eseguito nei confronti dell’indagata soltanto un sequestro di un immobile in data 4 novembre 2024 e, quindi, in epoca successiva, alla presentazione della richiesta di riesame in data 29 ottobre 2024.
La difesa del ricorrente ha, anche, allegato al ricorso un ulteriore verbale di esecuzione di sequestro in data 28 ottobre 2024 operato dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – Nucleo Antisofisticazioni – ma dall’atto risulta che l’esecuzione di detto sequestro Ł stata indirizzata nei confronti del solo indagato NOME COGNOME
Ne consegue che l’indagata NOME COGNOME che peraltro nell’atto contenente la richiesta di riesame si doleva esclusivamente dell’assenza di un periculum in mora , non vantava al momento della presentazione del ricorso – in assenza come detto di prova di un sequestro espressamente eseguito anche nei suoi confronti – un interesse concreto a proporre l’impugnazione innanzi al Tribunale del riesame.
Corretta Ł quindi da ritenersi sotto tale profilo la declaratoria di inammissibilità della richiesta ex art. 324 cod. proc. pen. operata dal Tribunale del riesame.
Quanto appena osservato consente di ritenere assorbito il secondo motivo di ricorso relativo al periculum in mora , in relazione al quale in questa sede di legittimità non può essere effettuata alcuna valutazione non avendo il Tribunale potuto pronunciarsi sulla identica questione allo stesso sottoposta per effetto della preliminare valutazione di inammissibilità della richiesta di riesame.
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 19/02/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME