Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16536 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16536 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nata a Reggio Emilia il 12/01/1986 avverso l’ordinanza del 21/05/2024 del Giudice per le Indagini Preliminari de Tribunale di Vallo della Lucania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 2020 dal Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
Con ordinanza del 21 maggio 2024 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice dell’esecuzione rigettato l’istanza avanzata ex art. 676 cod.proc.pen -nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME– volta ad ottenere il dissequestro e la restituz della complessiva somma di euro 11.060 in contanti, depositata su fondo fruttifer del fondo giustizia; di due orologi marca Rolex; di 5 quadri a firma dell’art ihmano NOME; di euro 4,13 su conto corrente n. 100965966 su fondo fruttifero giustizia; di euro 418,46 (deposito titoli) di cui al rapporto di conto corre 17724468 depositata su fondo fruttifero del fondo giustizia; di euro 990, 95 di al rapporto di conto corrente n. 4631402 depositati sul fondo fruttifero del fo giustizia; di euro 147.564,06 di cui al rapporto di conto corrente n. 40296 intestato a COGNOME NOME depositato su fondo fruttifero del fondo giustizi
NOME COGNOME ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a quattro motivi.
2.1. Col primo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett e) vizio di motivazione in ord alle ragioni, asseritamente mancanti, della mancata restituzione dei beni sequestro al terzo interessato.
In forza del proscioglimento di tutti gli imputati disposto all’esito dell’u preliminare del 24 gennaio 2024 nel procedimento n.330/2019 RGNR, n. 1275/2019 RG GIP, nel cui ambito era stato disposto il 30 novembre 2020 il sequestro della somma di euro 147.564,06 esistente sul conto corrente n 4029006 intestato a COGNOME NOMECOGNOME quest’ultima, terzo interessato e odier ricorrente, aveva invocato -con istanza indirizzata al giudice dell’udi preliminare, in funzione di giudice dell’esecuzione- la restituzione della so sopra indicata.
Istanza analoga era stata presentata dal Paparatto Salvatore, in relazion diversi beni indicati specificamente in istanza.
Con l’ordinanza qui impugnata quel giudice rilevava, con riferimento al so COGNOME NOME, che costui risultava condannato in diverso procediment pendente avanti al Tribunale di Busto Arsizio – n. 3197/2017 RGNR, n. 2395/2022 RG GIP- nel cui ambito era stata pure disposta la confisca del prezzo e del prof del reato, anche per equivalente, sino alla concorrenza di euro 2.789.785, 24; siffatta confisca risultava ancora in esecuzione; di tal che, non essendovi cert in ordine alla circostanza che i beni di cui COGNOME Salvatore chiedev restituzione non fossero attinti dalla medesima esecuzione, rigettava l’istanza
Nulla osservava in ordine alla posizione del terzo interessato, odierna ricorren
2.2. Col secondo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett b e c cod.proc.pen inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riguardo all
assoggettabilità a sequestro finalizzato alla confisca dei beni del terzo interes a mente del principio sancito dall’art. 27 Cost. per cui la responsabilità pen personale.
Osserva che, quand’anche dovesse ritenersi la sufficienza della motivazione come sopra impugnata col primo motivo, siffatta motivazione non potrebbe comunque essere estesa al terzo interessato, dovendo la confisca essere qualificata c pena ed essere, pertanto, assistita dalle guarentigie di cui all’art. 27 Cost .
2.3. Col terzo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett b e c, inosservanza erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 321 cod.proc pe L’art. 321 cod.proc.pen. individua quale presupposto del provvedimento cautelare reale il fumus commissi delicti in relazione allo specifico reato per cui il procedimento penale pende e in relazione al quale il sequestro è stato disposto. giudice dell’udienza preliminare di Vallo della Lucania pretende di asservire sequestro preventivo -disposto il 30 novembre 2020- alla confisca disposta pe fatti diversi, in un procedimento penale diverso, pendente presso Tribunal diverso. Da ciò l’erronea applicazione del disposto dell’art 321 cod.proc.pen l’invocato annullamento dell’ordinanza impugnata.
2.4. Col quarto motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett e cod.proc.pen. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ragione della manca analisi di atti del procedimento relativi alla archiviazione della procedur esecuzione. Il riferimento è alla procedura di tal fatta già pendente pres Tribunale di Busto Arsizio, ma ormai esaurita, senza che i beni del ter interessato, odierna ricorrente, siano stati in alcun modo attinti.
Il giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Vallo della Lucania omesso l’esame del provvedimento del 3 aprile 2023 (e, prima, del 31 marzo 2023) della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio con cui stata disposta l’archiviazione del procedimento esecutivo nei confronti di COGNOME SalvatoreCOGNOME per non luogo a provvedere in quel procedimento ad ulterior provvedimenti esecutivi. Si tratta di provvedimenti che dimostrano, con certezza che i beni dell’odierna ricorrente, soggetto terzo interessato nel procedime pendente presso il solo Tribunale di Vallo della Lucania, non sono stati attinti d esecuzione della confisca disposta con la sentenza emessa dal Tribunale di Bust Arsizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza impugnata il giudice dell’udienza preliminare presso il Tribuna di Vallo della Lucania, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istan restituzione di beni sottoposti a sequestro proposta anche nell’interesse del t
interessato, COGNOME NOME, odierna ricorrente (che a fondamento della propr istanza, aveva allegato, così come COGNOME NOME in relazione ai propri dive beni specificamente indicati nella propria istanza di restituzione, il proscioglim di tutti gli imputati all’esito dell’udienza preliminare del 24 gennaio 2023), ril -che nell’ambito del procedimento ivi già pendente – n.330/2019 RGNR, n. 1295/2019 RG GIP- era stato adottato il 10 novembre 2020 decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente;
-che, in esecuzione di siffatto decreto, era stato disposto il sequestro, si concorrenza della complessiva somma di euro 2.359.485,12, dell’intero ammontare della disponibilità finanziaria detenuta sui rapporti bancari /finanzi intestati alla RAGIONE_SOCIALE, e subordinatamente, in caso di manc capienza, sulle disponibilità finanziarie e patrimoniali degli indagati, t COGNOME NOME; che, in forza di tanto, era stato disposto il sequest seguito di perquisizione dell’unità immobiliare e dello studio professionale COGNOME NOME: della somma di euro 11.060 in contanti, depositata su fond fruttifero del fondo giustizia; di due orologi marca Rolex; di 5 quadri a fi dell’artista NOME COGNOME; di euro 4,13 di cui al c/c n. NUMERO_DOCUMENTO; di eu 147.564,06 di cui al c/c n. NUMERO_DOCUMENTO intestato a COGNOME NOME; di euro 299, di cui c/c n. NUMERO_DOCUMENTO intestato alla associazione RAGIONE_SOCIALE di Paparatto NOME di cui COGNOME NOME è presidente; di euro 132.636,68 di cui alla polizz 2554460 recante rapporto anagrafico n. 45428197, di euro 418,46 (deposito titoli di cui al rapporto n. 17724468, di euro 990, 95 di cui c/c n. 4631402;
-che nel procedimento de quo, all’esito dell’udienza preliminare, il giudice aveva emesso sentenza di non luogo a procedere nei confronti di COGNOME Salvatore i ordine ai reati ascrittigli, nulla disponendo in merito al sequestro in essere; -che in altro procedimento, pendente presso il Tribunale di Busto Arsizio, COGNOME NOME era stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione che con quella sentenza era stata altresì ordinata la confisca «dei beni di propr e nella disponibilità di COGNOME NOME che costituiscono il profitto o il p dei reati, ovvero, in caso di impossibilità a determinare tali beni, dei beni p valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato» e che, alla irrevocab della sentenza al 16 febbraio 2023, la Guardia di Finanza, in esecuzione del sentenza, aveva proceduto alla confisca : della polizza vita n. 25554560 RAGIONE_SOCIALE, con valore di riscatto di euro 150.532,36, con importo liquidato netto di complessivi euro 117.731,00, del conto corrente n. NUMERO_CARTA con saldo di euro 2.003,31, della carta poste pay n. NUMERO_CARTA con saldo di euro 170,94;
-che dal verbale a disposizione del giudicante la confisca risultava, tuttavia, an in corso, e che, ordinata fino alla concorrenza di euro 2.789.785,24, il valore
a quel momento realizzato ammontava a complessivi 120.000,00, sicchè «non vi
è certezza allo stato ed in ragione della documentazione prodotta che i be sottoposti a sequestro anche nell’ambito di questo procedimento non siano invero
attinti dalla medesima esecuzione».
2. L’ordinanza impugnata ignora del tutto l’istanza della terza interes
COGNOME NOME non indagata né imputata, per quanto risulta a questo Collegi e si desume dal provvedimento impugnato, in alcuno dei procedimenti indicati dal
giudice dell’esecuzione, che comunque dà atto, in premessa, della sua istanza restituzione dei beni, benchè, poi, nello sviluppo motivazionale del provvediment
viene esaminata solamente la posizione di COGNOME Salvatore.
Emerge, palese, la carenza motivazionale oggetto del primo motivo di ricorso, da cui l’annullamento del provvedimento con rinvio.
Gli ulteriori motivi di ricorso sono assorbiti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Vallo dell Lucania competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod proc pen. Cos’ deciso in Roma, il 19 dicembre 2024
INDIRIZZO igliera est.
Il Presidente