Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5185 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 5185  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME CONCEPCION nata il DATA_NASCITA a MONTEVIDEO (URU-
GUAY)
avverso l’ordinanza in data 14/07/2023 del TRIBUNALE DI VARESE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, per il tramite del proprio difensore, impugna l’ordinanza in data 14/07/2023 del Tribunale di Varese che, in sede di appello ai sensi dell’art. 322 bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato l’ordinanza in data 17/05/2023 del G.i.p. di Busto Arsizio, che aveva rigettato l’istanza di restituzione dei beni, dei preziosi, delle somme di denaro, dei conti correnti, dei fondi d’investimento e delle polizze assicurative sottoposti a sequestro con ordinanza in data 15/06/2022 sempre del G.i.p. del tribunale di Busto Arsizio, ai sensi dell’art. 240 bis cod. proc. pen., in relazione ai due fatti di usura contestati -tra gli altriNOME NOME, marito dell’odierna ricorrente. In particolare, il tribunale ha accolto l’appello in relazione a un autocarro e a un immobile sito nel comune di Gallarate, INDIRIZZO.
Deduce:
Violazione di legge in relazione agli artt. 273 e 321 cod. proc. pen. per
mancata puntuale disamina delle memorie e della documentazione prodotta dalla difesa.
La ricorrente sostiene che la documentazione versata in atti confuta l’affermazione del tribunale secondo cui le entrate rilevate deriverebbero dalle attività delittuose del marito della ricorrente. Aggiunge che il tribunale si è limita a un confronto fra le dichiarazioni dei redditi fiscalmente dichiarati, e gli acquist senza in prendere in considerazione il contenuto dei documenti e le specifiche e analitiche doglianze date in sede di appello, con conseguente inversione dell’onere della prova.
A sostegno dell’assunto viene compendiata e illustrata la documentazione in questione.
Violazione di legge in relazione all’art. 240 bis cod. pen. per mancato accertamento della effettiva riconducibilità dei beni al sig. NOME COGNOME a cui si riferiscono i capi d’imputazione, per mancanza di connessione temporale e quantitativa tra il reato contestato e il periodo di asserita sproporzione e per l’illegittima ed erronea valorizzazione delle movimentazioni bancarie.
In relazione a tali temi si deduce che a) l’accertamento svolto su tutto il nucleo famigliare è illegittimo in quanto alla ricorrente non è stato contestato alcun reato spia, quindi la valutazione sui suoi redditi è illegittima; b) il tribunale, riconoscendo che la donna svolge attività lavorativa, che ha goduto di una generosa successione ereditaria, che percepisce entrate dagli affitti delle licenze e da decenni di polizze assicurative, non ha ritenuto che alcun bene potesse essere stato acquistato con il suo patrimonio; c) il Tribunale di Varese non ha adeguatamente considerato il criterio della ragionevolezza temporale e ha contraddittoriamente riconosciuto e non valorizzato le entrate professionali della ricorrente. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché i motivi esposti censurano la motivazione del provvedimento impugnato, senza che siano esposte censure scrutinabili in sede di ricorso avverso un provvedimento pronunciato in materia di misure reali.
Il Tribunale, invero, ha rivalutato la decisione di rigetto dell’istanza d restituzione adottata dal Giudice per le indagini preliminari e ha mantenuto il vincolo su determinati beni (immobili, mobili, denaro contante -specificamente indicati), che ha ritenuto fossero stati acquistati con i proventi delle attività illecite del mari in considerazione dell’evidente sproporzione tra il loro valore e il reddito dichiarato dall’interessata e in ragione della collocazione temporale dell’acquisto in periodo “sospetto” compreso tra gli anni 2016-2021,.
A fronte di ciò, la difesa, pur avendo formalmente denunciato una violazione di legge in ordine alla valutazione dei presupposti del sequestro innpeditivo, ha in realtà censurato la motivazione dell’ordinanza, tutt’altro che mancante o apparente
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sul punto, oltre che conforme ai principi consolidati affermati da questa Corte di legittimità, secondo cui nel caso in cui il terzo sia uno stretto familiare dell’imputat costui debba dimostrare la legittima acquisizione, sicché ove l’intestatario non sia in grado di giustificare la provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto e la sua situazione patrimoniale sia caratterizzata da una sproporzione tra valore del bene e capacità reddituale dell’intero nucleo familiare, ciò non consente di ritenere legittimamente acquisita la proprietà del bene (Sez. 6, n. 3889 del 24/10/2000, COGNOME, Rv. 217488- 01; Sez. 1, n. 31663 del 8/7/2004, COGNOME, Rv. 22930001; Sez. 2, n. 4479 del 3/12/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 243278-01; Sez. 5, n. 26041 del 26/5/2011, Papa, Rv. 250922-01; Sez. 2, n. 11804 del 20/12/2011, dep 2012, COGNOME, in motivazione; Sez. 6, n. 39259 del 4/7/2013, COGNOME, Rv. 257085-01; Sez. 2, n. 3620 del 12/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258790-01; Sez. 2, n. 39349 del 5/7/2016, COGNOME, in motivazione).
Va dunque ribadito che «il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare e apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali» (così Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266789, non mass. sul punto; successivamente, in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269119; da ultimo v. Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, COGNOME, Rv. 283035).
Evenienze che, per quanto esposto, non ricorrono nel caso in esame.
2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 12/12/2023 Il Consigliere est. COGNOME
Il
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