Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6796 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6796 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE nel procedimento a carico di COGNOME avverso la ordinanza del 13/06/2023 del tribunale di Latina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. NOME COGNOME che ha chi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Latina, adit atto di appello nell’interesse di NOMECOGNOME in proprio e quale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE oltre che nell’interesse di NOME COGNOME avverso il provvedimento del Gip del medesimo tribunale, di rigetto di richiesta di restituzione di immobili sottoposti a sequestro preventivo provvedimento del 13.12.2023, rigettava gli appelli.
Avverso la predetta ordinanza la RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore, rappresentando tre motivi di impugnazione.
Deduce, con il primo, il vizio di violazione di legge processuale pe motivazione apparente. Si sostiene che il Gip avrebbe convalidato solo u sequestro del 7.12.2022, effettuato nei confronti del direttore dei lavori, anche quello rinnovato ed eseguito nei confronti del proprietario dell’immobi attuale ricorrente, in data 9.12.2022 e divenuto quindi inefficace. Con consegue necessario dissequestro a favore di tale ente, quale avente diritto, ai sensi d 321 comma 3 ter cod. proc. pen. Si sarebbe confuso con l’ordinanza impugnata i piano della legittimità del sequestro del 7.12.2022, mentre la questione solle avrebbe avuto riguardo ad un distinto sequestro del 9.12.2022 che non attie alla convalida effettuata dal Gip con provvedimento del 13.12.2022 ed inerent piuttosto, al sequestro del 7.12.2022, operato solo nei confronti del diretto lavori COGNOME. Da qui la apparenza della motivazione, non inerente all’istanz art. 367 cod. proc. pen., avanzata rispetto al sequestro, distinto, del 9.12
Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge processuale e di carenza di motivazione, a fronte del rilievo, del tribunale, novità dei motivi di appello sui presupposti legittimanti il sequestro, reputati ricorrente, comunque deducibili alla luce della decisione di rigetto, del Gip, istanza avanzata ex art. 367 cod. proc. pen. Laddove, da una parte, quest’ult Autorità Giudiziaria nulla disponeva circa la dedotta inefficacia e, dall escludeva la intervenuta allegazione di circostanze nuove o sopravvenut motivando essa stessa sui presupposti del sequestro e legittimando la deduzio di relative censure con l’atto di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Va premesso che, come già rilevato da questa Corte con sentenza di annullamento con rinvio della sezione 3^ del 18.1.2024 n. 18045, con decreto d 13 dicembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lat aveva convalidato il sequestro preventivo d’urgenza adottato dalla poli giudiziaria ed a sua volta decretato il sequestro preventivo di due corpi di fab in corso di realizzazione, costituiti da cinque unità abitative ciascuno, reali assenza di permesso di costruire ed in violazione della fascia di rispetto stra della disciplina di distacchi da confine. Il 2 febbraio 2023, il Tribunale di aveva dichiarato inammissibili le richieste di riesame presentate da NOME COGNOME direttore dei lavori, per carenza di interesse, e dalla legale rappresentant «RAGIONE_SOCIALE, per mancanza di procura speciale. Il 3 febbraio 2 il difensore del COGNOME e della COGNOME quest’ultima in proprio e nella sua
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aveva richiesto la revoca del sequestro per carenza del fumus e delle esigenze preventive.
Con provvedimento del 3 aprile 2023 il G.i.p. aveva rigettato le istanze sul rilievo della natura abusiva dell’opera e della necessità di impedirne l’ulteriore realizzazione.
Il 27 aprile 2023 la «RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello; il 22 maggio 2023 la «RAGIONE_SOCIALE aveva presentato nuova istanza di dissequestro osservando che il Pubblico ministero non si era espresso sulla istanza del 3 febbraio, istanza fondata sulla deduzione che nei confronti della società non era intervenuta alcuna convalida del sequestro preventivo d’urgenza né la notificazione del successivo decreto di sequestro. Il 31 maggio 2023 il Gip aveva rigettato l’istanza per assenza di circostanze nuove o sopravvenute.
Il 22 giugno 2023 il Tribunale aveva definito l’appello cautelare del 27 aprile 2023. Avverso il provvedimento del 31 maggio 2023, il COGNOME e la COGNOME quest’ultima in proprio e nella sua qualità, avevano proposto appello deducendo l’inefficacia del sequestro per omessa richiesta di convalida nei confronti della società e, in subordine, la nullità/inefficacia del decreto di sequestro per carenza di motivazione e/o assenza dei presupposti (fumus e periculum).
Con provvedimento adottato de plano, il Tribunale aveva dichiarato inammissibili gli appelli, quanto al COGNOME ed alla COGNOME persona fisica, per carenza di interesse attuale e concreto alla restituzione degli immobili, quanto alla società, perché la convalida del sequestro preventivo di urgenza non è autonomamente impugnabile e perché le richieste di revoca del sequestro preventivo presupponevano, sul piano logico, l’esistenza del decreto stesso. Inoltre, affermava il Tribunale, la richiesta di revoca del 22 maggio 2023 reiterava la precedente richiesta del 3 febbraio, esitata dal G.i.p. con ordinanza del successivo 27 aprile impugnata con appello cautelare definito dal medesimo tribunale con ordinanza del 22 giugno 2023, con conseguente preclusione di ulteriori istanze fondate sulle medesime questioni.
In sede di ricorso per cassazione, con la citata sentenza del 18.1.2024 questa Suprema Corte ha annullato senza rinvio la ordinanza di inammissibilità sopra citata del tribunale di Latina, siccome adottata de plano, ritrasmettendo gli atti a predetto tribunale che si è quindi pronunziato, previa instaurazione del necessario contraddittorio, con l’ordinanza che qui si impugna.
COGNOME I motivi, tra loro omogenei, afferendo alla legittimità e sussistenza di un sequestro, sono infondati. E’ incontestata la adozione, in concreto, di un unico sequestro di urgenza della polizia giudiziaria del 7.12.2023, seguito da richiesta del P.M. di convalida, da provvedimento di convalida e contestuale decreto di sequestro preventivo del 13.12.2023. Nello stesso riepilogo della
vicenda di cui al presente ricorso, la società qui ricorrente ha rilevato come, dopo il sequestro del 7.12.2023 di iniziativa e la convalida e sequestro disposti il 13.12.2023 nei confronti del direttore dei lavori, “in data 9.12.2023 il sequestro veniva pure notificato/eseguito ….alla proprietaria dell’area RAGIONE_SOCIALE in persona del suo legale rapp.te pro tempore ….NOME COGNOME” concludendo altresì che in tal modo il gip avrebbe convalidato e disposto il sequestro preventivo “ma non della RAGIONE_SOCIALE.
Rispetto a tale ricostruzione e con riferimento alla istanza avanzata da NOME COGNOME quale rappresentante legale pro tempore della RAGIONE_SOCIALE attuale ricorrente, il tribunale ha innanzitutto dichiarato, correttamente, l’inammissibilit dei motivi di appello siccome nuovi in quanto non dedotti con la originaria istanza proposta dinnanzi al Gip, limitata alla sola richiesta di restituzione per mancata convalida del sequestro, oltre che perché già oggetto di giudicato cautelare. Né vale richiamare, coma ritiene la difesa, la sentenza delle Sezioni Unite di questa corte del 12.4.2024 n. 15403 che, laddove ammette la produzione nel giudizio di appello cautelare di nova probatori, circoscrive tale facoltà delle parti, in ogni caso, nei limiti, comunque, del tema originariamente proposto al giudice che procede e dei punti della decisione effettivamente devoluti con i motivi di impugnazione (che in caso di appello, lo si ribadisce, devono assumere un carattere di novità rispetto a quanto già eventualmente oggetto di giudicato cautelare); così che non può essere ammissibile la produzione di nova “tesi a mettere in dubbio la gravità del quadro indiziario qualora l’originaria istanza o i motivi di appello abbiano avuto ad oggetto esclusivamente il tema della persistenza delle esigenze cautelari o quello della adeguatezza della misura in corso di esecuzione” (cfr. pag. 22 della sentenza citata). Operazione quest’ultima, che, mutatis mutandis, nella sostanza sembra volere realizzare la ricorrente rispetto ai presupposti del sequestro già esaminati; circostanza peraltro inammissibile anche tenuto conto dei limiti imposti ai terzi circa la possibilità di sollevare censure in punto di fumus e di periculum in mora. Né, a maggior ragione, può desumersi l’apertura alla introduzione di nuove argomentazioni attinenti a profili già oggetto di giudicato cautelare, per il solo fatt che il Gip, come pare dedursi nel caso di specie, abbia proprio ribadito l’inammissibilità di questioni già esaminate (peraltro nel quadro di una lamentela difensiva secondo la quale il Gip, piuttosto, avrebbe equivocato sulla domanda di parte e omesso di rispondere alla stessa, diretta solo ad affermare la inefficacia del sequestro per omessa convalida). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Emergendo, peraltro, una questione giuridica, quale è quella della assenza di un sequestro in presenza di un verbale di misura reale operato e notificato originariamente nei confronti di un solo e distinto soggetto (il direttore dei lavo COGNOME), così che dovrebbe dedursi l’inefficacia del sequestro nei confronti della società qui istante per mancanza di convalida nei suoi confronti, occorre
richiamare, preliminarmente, il principio per il quale il vizio di motivazione non è configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti. Queste ultime infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge; o sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all’art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 – 01 NOME).
Formulata tale premessa, occorre allora evidenziare che l’oggetto e le finalità del sequestro limitano i confini dell’analisi del fumus, in quanto la valutazione della legittimità del sequestro non deve essere effettuata nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa e colpevolezza di un presunto autore, quanto, piuttosto, con riferimento all’idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile, in caso di sequestro probatorio, l’espletamento di ulteriori indagini, per acquisire prove certe o prove ulteriori del fatto, non esperibi senza la sottrazione all’indagato della disponibilità della res o l’acquisizione dell stessa nella disponibilità dell’autorità giudiziaria ovvero, in caso di sequestro preventivo, a impedire la realizzazione di altri reati o l’aggravio delle conseguenze del reato (così quanto al sequestro probatorio Sez. 3, n. 15177 del 24/3/2011, P.M. in proc. COGNOME, Rv. 250300 – 01; v. anche, nel medesimo senso, Sez. 3, n. 15254 del 10/3/2015, COGNOME, Rv. 263053 – 01, e Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, COGNOME, Rv. 267007 – 01, e Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Pino, Rv. 278542 – 01). In altri termini, il vincolo che si impone con il sequestro è unico e riguarda la relazione tra la misura cautelare e la res, senza che si impongano plurimi distinti sequestri sul medesimo bene e quindi plurimi provvedimenti di convalida e sequestro impeditivo (per quanto qui di interesse) per quanti possano essere gli eventuali interessati alla res. Da ciò discende anche il principio per cui la fruizione tutelata dalla legge a mezzo della apposizione dei sigilli non è quella di esplicare il “vincolo materiale” sulla cosa, ma quella manifestare “erga omnes” la presenza del vincolo giuridico di indisponibilità derivante dall’intervenuto sequestro. Ne consegue che è del tutto indifferente lo strumento materiale attraverso cui il detto vincolo venga posto in evidenza purché sia idoneo alla esatta identificazione del bene nonché alla intimazione, nei confronti di tutti, di astenersi da qualsiasi atto che ne possa, comunque, alterare l’indisponibilità. (Sez. 6, n. 5311 del 08/04/1992 Ud. (dep. 05/05/1992 ) Rv. 190180 – 01). Costituisce una perfetta chiosa, sul piano processuale, di una tale ricostruzione – per cui il vincolo è unico pur operando nei confronti di tutti g interessati oltre che comunque erga omnes in ordine alla intangibilità, Corte di Cassazione – copia non ufficiale
conseguente, della res -, il principio affermato da questa Suprema Corte secondo il quale, in tema di misure cautelari reali, la mancata esecuzione o la mancata notifica del decreto di sequestro preventivo disposto dal giudice delle indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, non determina alcuna nullità, né comporta l’inefficacia del decreto stesso, producendo soltanto l’effetto di ritardare la decorrenza del termine d’impugnazione da parte dell’interessato, poiché l’inefficacia consegue alla sola ipotesi di sequestro d’urgenza, in caso di mancata osservanza dei termini previsti dall’art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen. per la trasmissione del verbale al pubblico ministero del luogo in cui il provvedimento è stato eseguito o in caso di mancata convalida del giudice nei dieci giorni dalla ricezione della richiesta, ai sensi dell’art. 321, comma 3-ter cod. proc. pen. (Sez. 3 – , Sentenza n. 4885 del 04/12/2018 (dep. 31/01/2019 ) Rv. 274851 – 01).
Da tali rilievi emerge la totale infondatezza della tesi che la difesa sembra paventare, contestando la decisione del tribunale per il mancato rilievo della intervenuta inefficacia del sequestro limitatamente alla istante, in ragione della mancanza di convalida espressamente pronunziata nei suoi confronti, per cui a fronte di plurimi astratti interessati ( l’indagato, in particolare l’architetto Sala il proprietario, la RAGIONE_SOCIALE ) dovrebbero intervenire plurimi e disti sequestri di urgenza, convalide, oltre che decreti di sequestro del Gip.
Deve altresì aggiungersi che proponendosi l’istante, con il ricorso in parola, quale terzo interessato, manca anche la preliminare prospettazione della sua estraneità ai reati quale condizione, assieme alla titolarità di quanto in sequestro, per potersi legittimare nel senso di soggetto avente diritto alla restituzione. Ed invero, al di là della tematica dei limiti di deducibilità di doglianze, in sede di riesame, in capo al terzo interessato, rispetto ad una misura cautelare reale, va premesso che, in ogni caso, ai fini della necessaria legittimazione del terzo istante, funzionale alla quantomeno astratta possibilità di ottenere la disponibilità del bene in vinculis in caso di accoglimento della domanda, è necessario che nell’assumere di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato il terzo deduca non solo la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene stesso ma anche l’assenza di collegamento concorsuale con l’indagato (cfr. Sez. 3 – , n. 23713 del 23/04/2024 Rv. 286439 – 01). Circostanza assente nel ricorso in esame oltre che nel sunto, ivi riportato, dei motivi dedotti in sede di riesame, con conseguente configurazione di un motivo generico quanto alla imprescindibile previa rappresentazione dei requisiti – quali la titolarità del bene e la buona fede ovvero la estraneità rispett ai reati ipotizzati – fondanti la legittimazione ad agire e quindi l’interesse al restituzione.
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Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto c il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2025.