Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7192 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 5 Num. 7192 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a MILAZZO il DATA_NASCITA
NOME NOME a MILAZZO il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 09/05/2025 del GIP TRIBUNALE di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con decreto emesso in data 8 novembre 2021, ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Messina aveva disposto nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, indagati e, successivamente, imputati dei reati loro ascritti nell’ambito del procedimento penale n. 667/2019 R.G.N.R. Tribunale di Messina, il sequestro preventivo di alcune unità immobiliari costituite da due appartamenti, due locali deposito e quattro posti auto, ritenute profitto o provento del reato di bancarotta agli stessi ascritto al capo b) dell’imputazione.
Con successivo decreto del 9 maggio 2025, lo stesso giudice per le indagini preliminari, premesso che i suddetti COGNOME e COGNOME continuavano a occupare le predette unità immobiliari e che, stando agli accertamenti svolti dalla D.I.A. di Messina, essi possiedono redditi e beni immobili tali da giustificare l’imposizione nei loro confronti della corresponsione di un’indennità di occupazione, disponeva a loro carico, su istanza presentata dall’amministratore giudiziario, il versamento di una somma mensile di circa 2.000,00 euro oltre oneri condominiali, con obbligo di rilascio degli immobili in caso di mancato pagamento.
Avverso tale ultimo provvedimento, di cui chiedono l’annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto fondato su motivi comuni, COGNOME NOME e COGNOME NOME, lamentando: 1) in via preliminare, l’incompetenza funzionale del giudice per le indagini preliminari, posto che, non avendo, il giudice delegato, disposto, ai sensi dell’art. 21, d.lgs. 159/2011, lo sgombero degli immobili occupati al momento dell’esecuzione del provvedimento di sequestro, avvenuto nel 2021, quest’ultimo non aveva più titolo per imporre il pagamento di un canone di locazione o indennità di occupazione quale alternativa allo sgombero, come statuito dall’art. 40, d.lgs. 159/2011, radicandosi tale competenza in capo al tribunale; 2) violazione degli artt. 40, d.lgs. 159/2011; 47 I.f.; 2 e 3, Cost. e 8 CEDU, in quanto il provvedimento impugNOME ha leso il diritto di abitazione dei ricorrenti attraverso l’indebita imposizione a loro carico del pagamento di una somma di
denaro, a titolo di canore o indennità di occupazione, peraltro determinata in misura non congrua in quanto notevolmente superiore al valore di mercato.
Con requisitoria scritta del 15.10.2025, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO, chiede che il ricorso venga qualificato come opposizione, con trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari per l’ulteriore corso.
Ritiene il Collegio che debbano essere accolte le conclusioni del sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione,
Per una migliore comprensione della fattispecie portata all’attenzione di questa Corte di Cassazione, va sottolineato che il sequestro preventivo di cui si discute è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari ai sensi del primo comma dell’art. 321 del codice di rito.
Ciò posto, appare evidente che, non vertendosi in tema di misure di prevenzione, la norma di riferimento va individuata nell’art. 104 bis d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, recante le disposizioni di attuazione del codice di rito, che disciplina l’amministrazione dei beni sottoposti a sequestro o confisca e la tutela dei terzi nel giudizio nell’ambito del procedimento penale ordinario, chiamando in causa, tuttavia, la disciplina delle misure di prevenzione.
Come chiarito da una recente e condivisibile decisione della giurisprudenza di legittimità, l’art. 104-bis, comma 1 bis, disp. att. cod. proc. pen., prevede, in caso di nomina dell’amministratore giudiziario da parte del giudice procedente, l’applicabilità delle disposizioni di cui al Libro I, Titolo III, del d.lgs. n. 159 del 2011 e successive modifiche, ivi compresa la “disciplina della gestione dei beni prevista dall’art. 40 come riformato dall’art. 14, comma 1 lett. a), I. n. 161/2017 che ripropone, attraverso il richiamo all’art. 47 legge fall., una disciplina di tutela, parallela a quella riservata al fallito e ai suoi familiari nella previgente disciplina delle procedure concorsuali (e oggi confluita nell’art. 147 del codice della crisi e dell’insolvenza, ossia il d.lgs. n. 14/2019), al fine di
garantire loro gli alimenti e l’abitazione durante il procedimento.” (cfr. Sez. 1, n. 22067 del 20/02/2025, Rv. 288280 – 01, in motivazione).
La medesima sentenza si sofferma sulla previsione dell’art. 104-bis, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., secondo il quale «i compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nomiNOME ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni», evidenziando che “la disposizione distingue l’ipotesi in cui il sequestro sia stato emesso dal giudice monocratico, o più semplicemente quando sia stato emesso in fase di indagini preliminari da parte del giudice per le indagini preliminari adito dal pubblico ministero, ipotesi nella quale il giudice delegato si identificherà con l’autorità emittente, e quella in cui il sequestro venga emesso nella fase in cui il procedimento sia giunto dinanzi ad un collegio; in tal caso troverà applicazione la disposizione di cui all’art. 35 d.lgs. n. 159/2011 e nell’emettere il decreto il collegio dovrà indicare quale dei suoi componenti sia delegato alla procedura. In virtù di questa disposizione, quindi, se il sequestro viene disposto dal collegio e quindi viene individuato tra i suoi componenti un giudice delegato, le norme sin qui richiamate del d.lgs. n. 159/2011, che nel procedimento di prevenzione distribuiscono i compiti tra il Tribunale e il giudice delegato, potranno trovare integrale ed agevole applicazione. Agevole applicazione potrà avere anche nel caso in cui il sequestro sia stato emesso dal Giudice AVV_NOTAIO le indagini preliminari, sul quale si è cristallizzata la competenza a svolgere i compiti del giudice delegato per tutto l’intero procedimento fino alla confisca, mentre frattanto il procedimento è transitato dinanzi ad un organo collegiale, che si identifichi in un Tribunale, cioè in un organo collegiale dalle medesime connotazioni ordinamentali di quello indicato dalle norme del d.lgs.n. 159/2011.”
Pertanto è possibile affermare che il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Messina, avendo adottato un provvedimento di
sequestro preventivo avente a oggetto beni per i quali, ai sensi dell’art. 104-bis, norme di attuazione cod. proc. pen., era ed è necessario assicurare l’amministrazione attraverso la nomina di un amministratore giudiziario, con l’emanazione del decreto oggetto del proposto ricorso per cassazione, ha agito alla stregua di un giudice delegato.
Ciò impone di individuare quali siano i rimedi esperibili contro tale provvedimento, partendo dalla disposizione di cui all’art. 40 del d.lgs. n. 159/2011, come riformato dall’art. 14, comma 1 lett. a), I. n. 161/2017, con cui si apre il Capo II, del Titolo III, del Libro I del menzioNOME d.lgs. n. 159/2011.
Ad avviso del Collegio tale rimedio non può essere individuato nel ricorso per cassazione.
La giurisprudenza di legittimità aveva affermato con orientamento costante che i provvedimenti del giudice in ordine alla nomina e all’operato dell’amministratore giudiziario dei beni sottoposti a sequestro preventivo, se non sono autonomamente impugnabili, in quanto attengono non all’applicazione o alla modifica del vincolo cautelare, ma alle modalità esecutive ed attuative della misura, possono essere però oggetto di opposizione dinanzi al giudice dell’esecuzione, al quale compete il controllo di legittimità delle modalità di esecuzione della misura (cfr., Sez. 3, n. 35724 del 22/10/2020, n.m.; Sez. 3. N. 16515 dell’11/03/2021, n.m.; Sez. 2, n. 946 del 21/11/2018, dep. 2019, Rv. 274723-01, e Sez. 6, n. 22843 del 26/04/2018, Rv. 273391-01).
Tale orientamento si era formato quando ancora non era in vigore la modifica dell’art. 40 d.lgs. n. 159/2011 ad opera della legge n. 161/2017 e non era quindi prevista la distinzione tra i compiti del giudice delegato e del tribunale in materia di sgombero degli immobili.
Con riguardo all’assetto previgente, per i sequestri emessi nei procedimenti di prevenzione, era stato affermato che, se in linea di principio i provvedimenti del giudice delegato non potevano considerarsi autonomamente impugnabili in ragione del principio di tassatività delle impugnazioni di cui all’art. 568 cod. proc. pen., tuttavia quelli indicati dall’art. 47 legge fall., adottabili dal giudice delegato nei confronti della
persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia ex art. 40, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, dovevano necessariamente fare eccezione perché incidevano su diritti fondamentali e potevano comportare pregiudizio per interessi meritevoli di più elevata considerazione.
In questa prospettiva il rimedio azionabile avverso il provvedimento del giudice delegato veniva individuato nell’«opposizione davanti al tribunale in composizione collegiale mediante incidente di esecuzione», che garantiva il riesame nel merito e assicurava il doppio grado di giurisdizione, mentre il rimedio azionabile avverso l’ordinanza collegiale emessa all’esito di tale opposizione doveva individuarsi nel ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 666, comma 6, cod. proc. pen. (così tra le più recenti, Sez. 1, n. 21121 del 02/03/2021, Rv. 281369 – 01; Sez. 6, n. 38264 del 03/07/2019, Rv. 276714 – 01).
A seguito della riforma del 2017 la giurisprudenza di legittimità ha aggiorNOME questo orientamento, affermando che «nel procedimento di prevenzione, dopo le modifiche introdotte dalla I. 17 ottobre 2017, n. 161, la competenza funzionale a decidere sulle istanze del proposto volte a ottenere il riconoscimento del diritto di abitare l’immobile sottoposto a sequestro spetta al tribunale in composizione collegiale, che provvede “de plano”, e, avverso tale decisione, è ammessa opposizione al medesimo tribunale sempre in composizione collegiale nelle forme dell’incidente di esecuzione» (cfr. Sez. 5, n. 10105 del 21/02/2024, Fiore, Rv. 286109 – 01).
Il richiamo dell’art. 104-bis, al sistema del codice antimafia finisce quindi per confermare la procedura di impugnazione, già delineata dalla giurisprudenza in materia di provvedimenti relativi alla gestione e all’esecuzione del sequestro, sebbene nel caso in esame va precisato che il rimedio dell’opposizione deve essere attivato dinanzi allo stesso giudice che ha emesso, se del caso anche senza contraddittorio, il provvedimento di cui la parte intende dolersi.
Può, dunque, affermarsi, in generale, che avverso il provvedimento che decide sul differimento dello sgombero, sulla determinazione dell’indennità di occupazione o sulla richiesta di sospenderne il
pagamento l’interessato può proporre opposizione allo stesso giudice che lo ha emesso e poi, a seguito di questo secondo grado di merito, eventualmente può proporre ricorso per cassazione, secondo lo schema degli artt. 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen., applicabile pure in materia di prevenzione (cfr. Sez. 6, n. 25375 del 04/04/2023, Rv. 284884, seppure relativo all’ipotesi di riabilitazione ex art. 70 d.lgs. n. 159/2011).
Come è stato osservato, infatti, “la riserva di competenza in capo al Tribunale, anziché al giudice delegato, delle decisioni in materia di gestione dei beni e delle aziende in sequestro maggiormente incidenti sui diritti e sulle facoltà dei soggetti coinvolti dall’esecuzione del sequestro è sorretta dalla stessa ratio di garanzia per la quale le istanze cautelari in corso del procedimento devono essere valutate dallo stesso organo legittimato a revocare la misura, nell’ambito del procedimento penale ordinario il parametro normativo non può che essere la disciplina generale in materia di misure cautelari prevista dagli artt. 279 e 590 cod. proc. pen. e 91 disp. att. cod. proc. pen., che individua il giudice competente in quello che procede.
Tale disciplina generale era stata già ritenuta operante anteriormente alla modifica dell’art. 104-
bis disp. att. cod. proc. pen. ad opera della legge 17 ottobre 2017, n. 161 anche per le istanze relative a custodia, gestione ed amministrazione dei beni sottoposti a vincolo, prima che venisse stabilita la competenza in favore del giudice che ha emesso il provvedimento (cfr. Sez. 1, n. 50975 del 29/10/2019, Rv. 277828 – 01).
Ma per la parte in cui non è stata derogata, cioè per le decisioni che non sono di competenza del giudice delegato secondo il d.lgs.n. 159/2011, deve essere ritenuta pienamente operante.
Sicché tutti i provvedimenti inerenti alla gestione dei beni e delle aziende in sequestro che sono riservati al Tribunale dal d.lgs.n. 159/2011 nel procedimento penale ordinario (ivi compreso quello di cui all’art. 40, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 sul differimento dell’ordine di sgombero dell’immobile destiNOME ad abitazione della famiglia del
destinatario del sequestro e sulla determinazione dell’indennità) restano di competenza del giudice che procede.
Ciò comporterà che, a seconda della fase in cui si trova il procedimento penale, la decisione che l’art. 40, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 riserva al tribunale nel procedimento di prevenzione, potrà essere rimessa o allo stesso giudice delegato se si identifica con il giudice monocratico che procede o ad altro giudice monocratico procedente in fase successiva a quella in cui è stato emesso il sequestro o ancora – e in ogni caso – secondo il dettato di cui all’art. 91 disp. att. cod. proc. pen., sarà adottata nel corso degli atti preliminari al dibattimento (…) secondo la rispettiva competenza, dal tribunale in composizione collegiale o monocratica, dalla corte di assise, dalla corte di appello o dalla corte di assise di appello; dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell’articolo 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugNOME” (cfr. la già citata Sez. 1, n. 22067 del 20/02/2025, Rv. 288280 – 01, in motivazione).
Applicando tali principi al caso in esame, rientrava sicuramente nella competenza del giudice per le indagini preliminari, in quanto giudice “delegato”, ai sensi dell’art. 104-bis, co. 1 ter, norme di attuazione cod. proc. pen., innanzitutto valutare, previa interlocuzione con l’amministratore giudiziario nomiNOME, se, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, come modificato dalla I. 17 ottobre 2017, n. 161, vi fossero circostanze tali da ordinare lo sgombero degli immobili occupati dai ricorrenti senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro, mediante l’ausilio della forza pubblica.
Non avendo ordiNOME lo sgombero dei locali occupati dall’ COGNOME e dalla COGNOME NOME, appare evidente che il giudice per le indagini preliminari di Messina abbia ritenuto che non sussistessero i presupposti per l’esercizio del relativo potere e che i ricorrenti potessero continuare
ad occuparli, previo pagamento del canone fissato nel provvedimento impugNOME in questa sede.
U ,L tal modo il giudice procedente ha fatto applicazione del disposto dell’art. 40, co. 2 bis, d.lgs. n. 159 del 2011, alla luce del quale, «nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267», secondo cui «la casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all’abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività», «il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell’esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo», e lo stesso «tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l’esecuzione dello sgombero se precedentemente differito», prevedendosi la possibilità per il tribunale di imporre all’interessato un’indennità da corrispondere, pena la revoca del provvedimento di differimento dello sgombero.
I ricorrenti contestano proprio l’esercizio di tale potere da parte del giudice per le indagini preliminari, ritenendo che esso ne sia privo, in quanto “giudice delegato”, trattandosi di un potere che l’art 40, co. 2 bis, d.lgs. n. 159 del 2011, nella sua nuova formulazione, riserva al tribunale.
Ma tale doglianza, per le ragioni già esposte, andava denunciata allo stesso giudice per le indagini preliminari, la cui decisione sul punto può formare oggetto di ricorso per cassazione.
Del resto proprio l’opposizione nelle forme dell’incidente di esecuzione è stato ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità lo strumento da utilizzare nel procedimento di prevenzione per contestare le determinazioni assunte dal giudice delegato in tema del riconoscimento del diritto del proposto di abitare l’immobile sottoposto a sequestro ovvero di autorizzazione all’occupazione abitativa della casa sottoposta a sequestro, dietro pagamento di un’indennità cfr. Sez. 1, n. 6325 del 16/01/2015, Rv. 262428; Sez. 5, n. 13832 del 25/01/2018, Rv. 273039 5. Sulla base delle svolte osservazioni, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., il ricorso di cui si discute deve essere riqualificato come
opposizione avverso il decreto emesso il 9 maggio 2025 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Messina, cui gli atti devono essere trasmessi per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Messina per l’ulteriore corso.