Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 21284 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 21284 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME GiuseppeCOGNOME nato a Baivano il 31/07/1976
avverso l’ordinanza del 05/11/2024 del Tribunale di Vallo della Lucania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 05/11/2024, il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di Giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza ex art. 319 cod.proc.pen. proposta nell’interesse di COGNOME NOME, con la quale si chiedeva di poter effettuare il versamento di una cauzione di euro 8.000,00 – pari al valore dei beni sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente – con conseguente revoca del sequestro preventivo disposto sui predetti beni.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOMECOGNOME a mezzo del difensore di fiducia munito di procura speciale, articolando, un unico motivo, con il quale deduce erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 319, comma 3, cod.proc.pen., 85 e 104 dip. Att. cod.proc.pen.
Espone che i beni in sequestro hanno un valore totale di euro 8.000,00, come risulta dal relativo verbale di sequestro, e che, erroneamente, il Gip aveva rigettato l’istanza ex art. 319 cod.proc.pen. volta al versamento di una cauzione di corrispondente valore con conseguente revoca del sequestro preventivo disposto sui predetti beni; argomenta che l’art. 319, comma 3, cod.proc.pen., se letto in combinato disposto con gli artt. 85 e 104 disp.att. cod.proc.pen., trova applicazione anche con riferimento ai beni oggetto di sequestro per equivalente, come affermato dalla Suprema Corte nelle sentenze n. 5606/2009 e n. 56/2000; rimarca che nel caso di sequestro per equivalente è irrilevante l’identità dei beni sequestrati, tendenzialmente fungibili e, peraltro, nella specie, anche soggetti a deprezzamento con il passare del tempo.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Secondo il condiviso orientamento di questa Corte, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, non è consentita la restituzione del bene previo rilascio di idonea cauzione, non trovando applicazione né la disposizione di cui all’art. 319 cod. proc. pen., riguardante il sequestro conservativo, nè quella di cui all’art. 85 disp. att. cod. proc. pen., prevista con esclusivo riferimento al sequestro probatorio (Sez 6, n. 25329 del 01/04/2021, Rv.281532 – 01; Sez. 3, n. 14738 del 12/12/2019, dep. 2020, Marchio, Rv. 279462; Sez.2, n. 5606 del 20/01/2009, Can, Rv.243284 – 01).
Si è osservato, in particolare, che nel caso del sequestro preventivo non è previsto alcun istituto analogo a quello dell’offerta di cauzione, che l’art. 319 cod.
proc. pen. contempla esclusivamente in relazione al sequestro conservativo. Secondo detta previsione, se l’imputato o il responsabile civile offre cauzione idonea a garantire i crediti indicati nell’art. 316 cod. proc. pen., il giudice dispone con decreto che non si faccia luogo al sequestro conservativo e stabilisce le modalità con cui la cauzione deve essere prestata (comma 1); il sequestro è revocato in ogni momento se la cauzione offerta è ritenuta idonea (comma 3). Evidente è, tuttavia, la diversità di funzione tra il sequestro conservativo e quello preventivo con finalità di confisca di cui all’art. 321, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen., nella fattispecie in relazione all’art. 322-ter cod. pen.: di garanzia rispetto all’adempimento delle obbligazioni di pagamento verso l’erario (art. 316, comma 1) o di quelle civili derivanti dal reato (art. 316, comma 2) per la prima ipotesi, sanzionatoria per la seconda, in quanto finalizzata a privare l’autore del reato dei proventi della condotta illecita.
Si è evidenziato, inoltre, che neppure può trovare applicazione in relazione al sequestro preventivo la disposizione di cui all’art. 85 disp. att. cod. proc. pen., che disciplina, con esclusivo riferimento al sequestro probatorio, le modalità di restituzione della cosa previo pagamento di una cauzione a garanzia (Cfr Sez. 3, n. 14738 del 12/12/2019, dep. 2020, Marchio, cit; Sez. 2, n. 5606 del 20/01/2009, Can, cit.). Con la citata pronuncia si è precisato che l’inapplicabilità dell’art. 8 disp. att. cod. proc. pen. al sequestro preventivo è desumibile anche dal fatto che esso non è più richiamato nell’attuale formulazione dell’art. 104 disp. att. cod. proc. pen., così superando il precedente e minoritario orientamento richiamato dal ricorrente (Cfr Sez.3, n. 56 del 11/01/2000, Rv.216211 – 01, che aveva affermato che la possibilità di restituzione di cose sequestrate previa esecuzione di specifiche prescrizioni, è applicabile, stante il rinvio contenuto nell’art. 104 delle stesse disp. att., al sequestro preventivo). In particolare, si è rimarcato che l’art. 104 disp. att c.p.p. è stato integralmente sostituito dall’art. 2, comma 9, lett. a), legge 15 luglio 2009, che ha interamente ed autonomamente disciplinato l’esecuzione del sequestro preventivo senza alcun richiamo alle disposizioni relative al sequestro probatorio. La stessa legge aveva inserito l’art. 104-bis (amministrazione dei beni sottoposti a sequestro probatorio), poi sottoposto ad ulteriori modifiche ad opera della legge 17 ottobre 2017, n. 161 (art. 30, comma 2, lett. a e b) e della legge 10 marzo 2018, n. 21 art. 6, conima 3, lett. a nn. 1 e 2), che disciplina la amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari ad esclusione dei beni destinati ad affluire al Fondo Unico Giustizia. Ne consegue che l’art. 85 disp. att. c.p.p., in quanto non più richiamato dall’art. 104, e in considerazione della autonoma e articolata disciplina delle modalità esecutive del sequestro preventivo, non è applicabile al sequestro preventivo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tale principio è stato ribadito anche più di recente da Sez.4, n. 39179
13/06/2023, Rv.285066 – 01, che ha anche osservato che le prescrizioni di cu all’art. 85 disp. att. cod. proc. pen. devono necessariamente seguire la funzio
il contenuto del tipo di sequestro (probatorio) nella cui vigenza vengono applica essendo logicamente dettate per realizzarne le medesime finalità. Laddove, infatt
l’Autorità giudiziaria decide di subordinare la restituzione di un bene sequest alla condizione che vengano adempiute delle specifiche prescrizioni è ragionevole
affermare che ciò avvenga perché si ritiene che mediante l’effettuazione di t adempimenti si possano realizzare quegli stessi scopi e quelle medesime finalit
per il cui raggiungimento era già stato disposto l’originario sequestro. D’
canto, ragionare in termini difforrni vorrebbe dire, secondo logica sistemati porre tali prescrizioni in maniera palesemente distonica rispetto al sist
processuale di riferimento, privandole di una loro effettiva funzionalità.
3. Nella specie, l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei suesposti principi di diritto, che vanno ribaditi, ed è, pertanto, esente da censure in s
legittimità; risultando, conseguentemente, infondate le doglianze mosse da ricorrente.
Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell’art cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso il 30/04/2025