Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20243 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20243 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMOROSO NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Lugo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/07/2023 del Tribunale di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
Ricorso definito ex art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2000.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna che, in data 20/07/2023, ha rigettato la richiesta di riesame dell’ordinanza con la quale il G.i.p. di Bologna, in data 09/06/2003, ha convalidato il decreto del Pubblico Ministero disponendo il sequestro preventivo di sei orologi per il reato di cui all’art. 292, d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43.
La vicenda processuale che fa da sfondo al presente procedimento è la seguente: in data 23/03/2023, COGNOME NOME, atterrato all’aeroporto Marconi di
Bologna proveniente da Zurigo INDIRIZZO Parigi, sottraeva al pagamento i diritti di confine dovuti per sei orologi del valore complessivo di euro 76.606,56.
Trattandosi di diritti dovuti per un ammontare superiore ad euro 10.000, i funzionari doganali provvedevano al sequestro probatorio degli orologi, vincolo che veniva immediatamente convalidato dal pubblico ministero.
A seguito del ricorso proposto da COGNOME, il Tribunale di Bologna, in sede di riesame, in data 27/04/2022, annullava il decreto impugnato in quanto privo di motivazione in ordine alle esigenze probatorie, disponendo il dissequestro e la restituzione degli orologi se non sottoposti ad altri vincoli.
Tuttavia la formale restituzione dei beni all’odierno ricorrente non aveva luogo poiché, in data 31/05/2023, il P.M. emetteva un decreto di sequestro preventivo d’urgenza finalizzato alla confisca obbligatoria dei reperti così motivando: “nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono oggetto ovvero il prodotto ovvero il profitto”.
Il periculum in mora e il requisito dell’urgenza, ad avviso della pubblica accusa, erano desumibili dell’ingente valore degli orologi che avrebbe potuto facilmente comportarne, nelle more del giudizio, se non confiscati, l’alienazione e la dispersione.
Il RAGIONE_SOCIALE.p. convalidava il vincoloe adottava decreto di sequestro preventivo con provvedimento del 10/06/2023, tempestivamente impugnato con richiesta di riesame dall’odierno ricorrente, rigettata dal Tribunale di Bologna con l’ordinanza citata dell’1/09/2023.
2.Avverso tale ultimo provvedimento COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in un unico motivo, il vizio di violazione di legge per l’insussistenza delle ragioni d’urgenza legittimanti l’intervento diretto del P.M. e la conseguente nullità dei provvedimenti del G.i.p. e del Tribunale del Riesame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1! motivo genericamente proposto con il quale è contestata “l’illegittimità della procedura d’urgenza” è inammissibile.
Va data continuità al principio enunciato da questa Corte (Sez. 2, n. 43222 del 28/09/2022, COGNOME, Rv. 284047 – 01) secondo cui il sequestro preventivo di natura impeditiva, di cui all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., può essere disposto anche su beni già assoggettati a sequestro probatorio, annullato per difetto dei presupposti, in quanto diverse sono la natura e le finalità dei due istituti e la struttura dei relativi provvedimenti applicativi. (Sulle ragioni di non interferenza tra i due distinti tipi di sequestro v. Sez. 6, n. 16668 del 11/3/2009,
P.M. in proc. Silvestri, Rv. 243533; Sez. 2, n. 5967 del 8/1/2014, COGNOME, Rv. 258271; Sez. 3, n. 1501, del 22/6/2017, dep. 2018, non massimata; Sez. 6, n. 12544, del 12/2/2020, COGNOME, Rv. 278733).
2.Nel merito della doglianza posta col ricorso circa l’insussistenza, alla base del decreto del PM, del requisito dell’urgenza, la stessa non ha ragion d’essere nei confronti del provvedimento del G.i.p. atteso che lo stesso è adottato in via autonoma rispetto a quello del PM ed è quindi svincolato da ogni requisito d’urgenza.
Del resto è principio consolidato che il provvedimento di convalida del decreto provvisorio adottato in via d’urgenza dal P.M. non sia impugnabile. (Sez. U, n. 21334 del 31/05/2005, Napolitano, Rv. 231055 – 01).
3.Per questi motivi il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato alle spese processuali ed al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17/01/2024
Il Consigliere estensore
Il Presi nte