Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4020 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6   Num. 4020  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nata a Nisporeni (Moldavia) il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 6/07/2023 del Tribunale di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. 
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta, nella qualità di terza interessata,
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da NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 13 maggio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, ha ridotto il vincolo reale alla somma di euro 4.754,10, disponendo la restituzione dell’eccedenza all’avente diritto.
 AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, nell’interesse della NOME, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l’annullamento.
2.1. Con il primo motivo il difensore censura la violazione degli artt. 125 e 321, comma 3-ter, cod. proc. pen., in quanto il Tribunale del Riesame non ha accolto l’eccezione di inefficacia della misura reale per effetto della violazione del termine sancito, a pena di inefficacia, dagli artt. 321, commi 3 bis e 3 ter, cod. proc. pen.
Il Giudice per le indagini preliminari, infatti, avrebbe convalidato il decreto di sequestro preventivo adottato d’urgenza dal pubblico ministero con ordinanza emessa in data 13 maggio 2013 e, dunque, oltre dieci giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, avvenuto in data 21 aprile 2013.
2.2. Con il secondo motivo il difensore deduce la violazione degli artt. 125 e 568, comma 5, cod. proc. pen, in quanto, ove si ritenesse che la violazione del termine previsto a pena di inefficacia dovesse essere dedotta con il rimedio previsto dall’art. 322-bis cod. proc. pen., il Tribunale avrebbe dovuto qualificare la richiesta di riesame come appello, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. e dichiarare la cessazione della misura reale per decorso del termine di legge.
 Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 28 novembre 2023, il Procuratore AVV_NOTAIO, nella persona di NOME COGNOME, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
Con le conclusioni scritte depositate in data 1 dicembre 2023 l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati.
Con il primo motivo il difensore ha dedotto la violazione degli artt. 125 e 321, comma 3-ter, cod. proc. pen., in quanto il Tribunale del Riesame non ha dichiarato l’inefficacia del sequestro preventivo, ancorché avesse convalidato il
decreto adottato dal pubblico ministero oltre il termine di dieci giorni di cui all’ar 321, comma 3 ter, cod. proc. pen.
3.  Il motivo è manifestamente infondato.
Il Tribunale ha, infatti, rigettato l’eccezione del difensore, rilevando correttamente che nel giudizio di riesame del sequestro preventivo eseguito d’urgenza dalla polizia giudiziaria non sono proponibili le questioni relative all’avvenuta convalida, in quanto oggetto esclusivo del riesame è il decreto di sequestro emesso dal giudice, che è l’unico provvedimento che legittima la misura cautelare (Sez. 3, n. 11671 del 03/02/2011, Fioretti, Rv. 249919 – 01).
Il tribunale del riesame può, dunque, essere investito esclusivamente di questioni relative al controllo sul decreto di sequestro.
 Con il secondo motivo il difensore ha censurato la violazione degli artt. 125 e 568, comma 5, cod. proc. pen, in quanto il Tribunale del riesame avrebbe dovuto qualificare come appello la richiesta di riesame e dichiarare l’inefficacia della misura cautelare reale.
5.  Il motivo è manifestamente infondato.
La mancata osservanza del termine posto a pena di inefficacia dall’art. 321, comma 3-ter, cod. proc. pen. è, infatti, irrilevante, quando, come nella specie, il giudice per le indagini preliminari abbia emesso un autonomo provvedimento di sequestro preventivo.
Una volta che il giudice per le indagini preliminari abbia ritenuto sussistere gli estremi per l’emissione del decreto di sequestro preventivo, ogni questione relativa alla convalida del sequestro disposto in via d’urgenza risulta, dunque, priva di attualità.
Secondo le Sezioni unite di questa Corte, del resto, l’ordinanza con la quale il giudice, a norma dell’art. 321, comma terzo bis, cod. proc. pen., convalida il sequestro preventivo disposto in via d’urgenza dal pubblico ministero è inoppugnabile (Sez. U, n. 21334 del 31/05/2005, Napolitano, F’.v. 231055 – 01).
Il legislatore non ha, infatti, previsto per l’ordinanza di convalida una disposizione simile all’art. 391, comma 4, cod. proc. pen. e, pertanto, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, contro questa ordinanza, che certamente non può essere ricondotta alla previsione dell’art. 311, comma 2, cod. proc. pen. relativa solo alle misure cautelari personali, non è ammesso un ricorso diretto in Cassazione (Sez. U, n. 21334 del 31/05/2005, Napolitano, Rv. 231055 – 01).
La giurisprudenza di legittimità costantemente ribadisce tale orientamento,
statuendo che in tema di misure cautelari reali, non sono impugnabili né il decreto di sequestro preventivo, disposto in via d’urgenza dal pubblico ministero, né l’ordinanza con la quale il giudice, a norma dell’art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., ne dispone la convalida (Sez. 2, n. 50740 del 19/09/2019, COGNOME, Rv. 277784 – 01).
Il riesame di cui all’art. 322 cod. proc. pen. è, del resto, mirato ad un nuovo accertamento della sussistenza dei presupposti per adottare il vincolo reale e ha, quindi, necessariamente ad oggetto solo il decreto di sequestro emesso dal giudice. Il riesame è, dunque, rimedio intrinsecamente estraneo alla decisione di convalida, atteso che per la convalida il giudice valuta se sussistevano le condizioni per l’assunzione dei poteri di sequestro da parte del P.M.
Neanche il mezzo di impugnazione di cui all’art. 322 bis, cod. proc. pen., che prevede l’appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo, può essere esperito contro l’ordinanza di convalida.
Infatti, l’espressione «ordinanze in materia di sequestro preventivo», impiegata dalla disposizione in esame, indica, sotto un profilo letterale, le ordinanze che negano la misura o decidono sul suo mantenimento e non quelle che hanno ad oggetto l’autonomo problema del corretto uso dell’attribuzione interinale da parte del pubblico ministero (ex plurimis: Sez. 2, n. 50740 del 19/09/2019, COGNOME, Rv. 277784-01; Sez. 3, n. 577C) del 17/1/2014, COGNOME, Rv. 258936).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Non essendovi ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
COGNOME Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle -) ammende.
1  COGNOME
52  COGNOME Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2023.