Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39680 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39680 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 1.02.2024 emessa dal Tribunale di Noia;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto ha chiesto di annullare con rinvio il visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto impugnato il Tribunale di Noia, chiamato a pronunciarsi sull’opposizione proposta dal terzo creditore RAGIONE_SOCIALE avverso il rigetto della domanda di accertamento del credito pronunziato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Noia con ordinanza del 31 marzo 2022, ha dichiarato:
-l’inammissibilità GLYPH dell’istanza GLYPH relativamente ai GLYPH compensi GLYPH inerenti l’amministrazione di somme di denaro e valori depositati sul conto corrente lussemburghese LU730109834496EUR001;
ha rigettato nel resto l’opposizione e, per l’effetto, ha confermato l’ordinanza emessa dal Giudice delegato di rigetto dell’istanza di ammissione del credito relativamente ai compensi vantati in relazione all’amministrazione delle quote sociali della RAGIONE_SOCIALE sottoposte a sequestro.
Il Tribunale ha, infatti, rilevato, in relazione ai «compensi per l’amministrazione dei valori depositati sul conto corrente lussemburghese», l’inammissibilità dell’istanza di ammissione del credito avanzata NOME, per difetto della giurisdizione italiana, non essendosi mai verificata l’immissione nel possesso da tali beni da parte dell’amministratore giudiziario.
Il Tribunale ha, inoltre, rigettato l’opposizione, «quanto ai compensi per l’attività inerente l’amministrazione delle quote sociali RAGIONE_SOCIALE», sul presupposto dell’intervenuta sospensione del contratto di mandato ope legis, in conseguenza dell’intervenuto sequestro.
L’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE sarebbe, dunque, sul punto infondata, in quanto, pur non avendo l’amministratore giudiziario di RAGIONE_SOCIALE dichiarato di subentrare nel contratto di amministrazione fiduciaria, né di risolverlo, sarebbero ravvisabili profili di responsabilità di NOME, che non si sarebbe attivata al fine di conoscere le sorti del mandato fiduciario e avrebbe RAGIONE_SOCIALEnuato tacitamente a darvi esecuzione; il contratto di mandato fiduciario, dunque, dovrebbe intendersi sospeso «quantomeno dal 5.12.2014».
AVV_NOTAIO, difensore di RAGIONE_SOCIALE, ricorre, ai sensi dell’art. 59, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, avverso tale decreto e ne chiede l’annullamento, proponendo tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo di ricorso il difensore eccepisce la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione in ragione dell’avvenuto travisamento del contenuto del NUMERO_DOCUMENTO di NUMERO_DOCUMENTO nNUMERO_DOCUMENTO sottoscritto in data 10 gennaio 2011.
Dal contenuto dell’unica pattuizione sottoscritta non sarebbe consentito evincere, infatti, la ragione per la quale il Tribunale ha operato una distinzione dei compensi a seconda del bene oggetto di amministrazione fiduciaria. A fronte dell’unitarietà del contratto sottoscritto da COGNOME, sarebbe manifestamente illogico ritenere che i compensi dell’amministratore fiduciario maturino in maniera differente a seconda del bene amministrato.
Manifestamente illogica sarebbe, dunque, la distinzione istituita dal Tribunale di Nola tra «compensi per l’amministrazione dei valori depositati sul conto corrente
lussemburghese» e «compensi per l’attività inerente l’amministrazione delle quote sociali RAGIONE_SOCIALE».
2.2. Con il secondo motivo il difensore deduce la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla prova dell’avvenuta sospensione del contratto di mandato fiduciario.
Il Tribunale ha, infatti, rilevato che la società ricorrente non avrebbe effettivamente maturato i propri compensi in relazione alle quote della RAGIONE_SOCIALE, in quanto la nomina dell’amministratore giudiziario (e il suo subentro nella carica di amministratore unico di RAGIONE_SOCIALE) avrebbe determinato l’automatica sospensione del contratto di mandato fiduciario.
L’amministratore giudiziario, peraltro, non sarebbe subentrato nel contratto di mandato fiduciario, non avendo alcun interesse «a lasciare a una fiduciaria l’amministrazione delle quote sequestrate».
Il difensore della ricorrente rileva, tuttavia, che queste statuizioni sarebbero manifestamente illogiche, in quanto NOME, in virtù del contratto di mandato fiduciario sottoscritto, era non già amministratore, ma socio unico di RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale, inoltre, avrebbe trascurato il fatto, documentato negli atti della procedura, che l’amministratore giudiziario aveva RAGIONE_SOCIALEnuato ad interpellare la società fiduciaria, richiedendole l’adempimento proprio delle specifiche obbligazioni dal contratto di mandato.
Rispetto a tale ultimo profilo il difensore censura l’omessa valutazione da parte del Tribunale di quanto documentato nelle memorie integrative depositate al Giudice per le indagini preliminari in data 22 marzo 2022 e di quanto ulteriormente ribadito con la documentazione allegata all’atto di opposizione.
2.3. Con il terzo motivo il difensore eccepisce la violazione dell’art. 56, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
In primo luogo, il difensore rileva che questa disposizione enuncia non già un obbligo, ma una mera facoltà per il terzo contraente di costituire in mora l’amministratore giudiziario, facendosi assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto deve intendersi risolto.
Posto che la disposizione prevede una facoltà e non già un obbligo, nessuna conseguenza negativa potrebbe essere ricondotta all’omessa attivazione di RAGIONE_SOCIALE nel costituire in mora l’amministrazione giudiziario.
Il difensore, in subordine, rileva che l’art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen. non può essere applicato al caso di specie, trattandosi di disposizione riferita al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione solo a partire dal 2022.
All’epoca dell’adozione del provvedimento di sequestro, dunque, non era prevista l’estensione ai casi di sequestro preventivo a fini di confisca delle
disposizioni del Titolo IV del Codice antimafia, relativo alla tutela dei terzi e ai rapporti con le procedure concorsuali.
Il Tribunale ha, dunque, affermato la violazione da parte di RAGIONE_SOCIALE di un obbligo di diligenza all’epoca inesigibile, in quanto non previsto dal legislatore. Non sarebbe, dunque, ravvisabile alcuna negligenza della ricorrente in ordine alla sospensione del contratto di mandato, che all’epoca non era contemplata dalla disciplina processuale.
L’amministratore giudiziario, peraltro, interpellando RAGIONE_SOCIALE con riguardo all’adempimento della disciplina antiriciclaggio e ai fini delle comunicazioni relative all’adeguata verifica della clientela, avrebbe ingenerato nella ricorrente l’affidamento incolpevole in ordine alla perdurante efficacia del contratto di mandato.
Nella parte finale del motivo il difensore deduce, in ogni caso, la violazione dell’art. 56 d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sospeso il contratto, decorso il termine di legge per il subentro dell’amministratore giudiziario e in assenza di messa in mora da parte del terzo contraente.
Il difensore rileva, infatti, che tale disposizione intende regolamentare i contratti in essere, coinvolti nell’esecuzione di un sequestro o di una misura di prevenzione patrimoniale, per garantire la certezza dei rapporti giuridici; sarebbe, dunque, contrario alla ratio della disposizione di legge consentire un’indefinita sospensione dell’efficacia del contratto, ove l’amministratore rimanga inerte e nel termine di sei mesi dall’immissione in possesso non dichiari o meno di subentrare nel contratto.
L’inerzia protratta dell’amministratore giudiziario oltre il termine di legge, dunque, determinerebbe lo scioglimento automatico del contratto di mandato e, in tal caso, RAGIONE_SOCIALE avrebbe diritto a insinuare nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento del contratto.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 21 giugno 2024, il AVV_NOTAIO, ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto, in quanto i motivi proposti sono infondati.
Con il primo motivo di ricorso il difensore eccepisce la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione relativa difetto di giurisdizione in ordine ai «compensi per l’amministrazione dei valori depositati sul conto corrente
lussemburghese», in ragione dell’avvenuto travisamento del contenuto del NUMERO_DOCUMENTO di mandato NUMERO_DOCUMENTO sottoscritto in data 10 gennaio 2011.
Il motivo è ammissibile, ancorché deduca un vizio di motivazione in materia di misure di prevenzione.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazioni di misure di prevenzione patrimoniali, il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi può, infatti, essere proposto, ex art. 59, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso, applicabili gli artt. 10 e 27, stesso decreto, che limitano i vizi deducibili alla sola violazione di legge (Sez. 6, n. 525 del 11/11/2022, dep. 2023, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 284106-01; Sez. 6, n. 28350 del 15/07/2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 279627-01).
Gli artt. 10 e 27 del d.lgs. n. 159 del 2011 prevedono espressamente che in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali il ricorso per cassazione è proponibile solo per violazione di legge.
L’art. 59 del d.lgs. n. 159 del 2011, tuttavia, disciplina l’attività di verifi dei crediti dei terzi e di composizione dello stato passivo e prevede espressamente che i creditori esclusi possano proporre ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Il comma nono di tale disposizione sancisce, inoltre, che «ll’esito il tribunale decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione».
Non essendovi, dunque, in questa disposizione alcuna limitazione esplicita o un rinvio alle disposizioni degli artt. 10 e 27 cit., il ricorso di cui all’art. 59, com 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, può essere proposto per tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen. e, quindi anche per il vizio di motivazione.
3.1. Il motivo è, altresì, fondato.
Dal provvedimento impugnato risulta che NOME COGNOME, negli anni 20072010 ha posto in essere plurime operazioni illecite di riduzione del capitale sociale e di ripartizione tra i soci dei fondi sociali, volte a depauperare progressivamente la RAGIONE_SOCIALE, dal medesimo controllata, e a far confluire le somme distratte da tale società su RAGIONE_SOCIALE correnti esteri.
In data 28 luglio 2010 NOME COGNOME ha costituito il RAGIONE_SOCIALE, nel quale ha conferito beni di sua proprietà e quote sociali, di cui sarebbero stati beneficiari membri della sua famiglia, e ha individuato il trustee nella società RAGIONE_SOCIALE
In data 17 dicembre 2010 i soci della RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME, hanno trasferito in intestazione fiduciaria la titolarità delle proprie quote alla società fiduciaria RAGIONE_SOCIALE; in data 10 gennaio 2011 la RAGIONE_SOCIALE ha sottoscritto con la società fiduciaria RAGIONE_SOCIALE il contratto di mandato fiduciario n. 1581, avente ad oggetto l’amministrazione delle quote della RAGIONE_SOCIALE
In data 16 febbraio 2011 RAGIONE_SOCIALE, su disposizione del socio unico RAGIONE_SOCIALE, a sua volta incaricata dalla fiduciante RAGIONE_SOCIALE, in virtù del predetto contratto di mandato fiduciario, ha disposto il versamento della somma di euro 8.450.000 sul conto della RAGIONE_SOCIALE presso Cariparma, agenzia di Milano, che, di seguito, è stata trasferita sul conto corrente lussemburghese LU730109834496EUR001, intestato alla società fiduciaria.
Con decreto emesso in data in data 25 gennaio 2013, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione «delle provviste di danaro depositata sul …conto corrente estero LU730109834496EUR001», in quanto ritenute «di fatto nella disponibilità dell’indagato NOME COGNOME, quale disponente del RAGIONE_SOCIALE».
3.2. Dal provvedimento impugnato risulta, dunque, che la società ricorrente, quale soggetto subentrato alla RAGIONE_SOCIALE, divenuta di seguito RAGIONE_SOCIALE, amministra fiduciariamente sia le somme di danaro distratte dalla RAGIONE_SOCIALE e confluite sul conto corrente lussemburghese, che l’integralità delle quote di questa società, in virtù del contratto di mandato fiduciario n. 1581.
Questo contratto di mandato fiduciario, sottoscritto in data 10 gennaio 2011 da RAGIONE_SOCIALE, quale fiduciante del RAGIONE_SOCIALE, con la RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE e ancora RAGIONE_SOCIALE), ha, infatti, ad oggetto l’amministrazione dei beni facenti parte del RAGIONE_SOCIALE, riconducibile alla famiglia COGNOME.
RAGIONE_SOCIALE, dunque, in virtù di questo contratto, è intestataria dell’intero capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE, di un conto corrente acceso presso Cariparma (ormai chiuso da tempo) e dei rapporti di conto correnti accesi in Lussemburgo presso Ubi Banca International (attualmente Efg Luxembourg).
In presenza di un unico contratto di mandato di amministrazione fiduciaria, dunque, non è consentito distinguere la spettanza del diritto al compenso del fiduciario in ragione della diversa tipologia di bene amministrato.
Il contratto ha, infatti, ad oggetto l’attività di amministrazione fiduciaria del fondo costituito in trust nel suo complesso e non già dei singoli beni allo stesso conferiti.
Dal contratto di mandato fiduciario risulta, peraltro, che il compenso, determinato in misura proporzionale al valore della massa patrimoniale amministrata fiduciariamente, deve essere corrisposto annualmente dal mandante, a prescindere dall’entità e della tipologia dell’attività concretamente posta in essere dalla società fiduciaria.
La distinzione operata dal Tribunale di Noia, quanto alla spettanza, tra «compensi per l’amministrazione dei valori depositati sul conto corrente lussemburghese» e «compensi per l’attività inerente l’amministrazione delle quote sociali RAGIONE_SOCIALE» costituisce, pertanto, l’esito di un travisamento della prova del contenuto del contratto di mandato fiduciario n. NUMERO_DOCUMENTO e il provvedimento impugnato deve essere annullato sul punto.
Ritiene, inoltre, il Collegio che il difetto di giurisdizione pronunciato dal Tribunale di Noia, in ordine alla richiesta di compenso relativa alla gestione fiduciaria delle somme di danaro sottoposte a sequestro, non sia corretta, in quanto i valori sequestrati in Lussemburgo sono stati sottoposti a vincolo reale sulla base di un provvedimento di sequestro adottato dell’autorità giudiziaria italiana.
Il diritto di credito azionato dalla ricorrente, peraltro, trae fondamento dall’esecuzione di un contratto di mandato fiduciario stipulato in Italia ed eseguito in Italia da società fiduciaria italiana.
Il provvedimento impugnato deve, dunque, essere annullato con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell’accertamento del credito derivante dai «compensi per l’amministrazione dei valori depositati sul conto corrente lussemburghese».
Con il secondo motivo il difensore deduce, con riferimento al rigetto della richiesta di liquidazione dei compensi per l’attività inerente l’amministrazione delle quote sociali RAGIONE_SOCIALE, la manifesta illogicità e la contraddittorietà dell motivazione in ordine alla prova dell’avvenuta sospensione del contratto di mandato fiduciario.
5. Il motivo è fondato.
Il Tribunale di Noia, nel provvedimento impugnato, ha, altresì, escluso che la società ricorrente abbia maturato i compensi in relazione ai quali ha richiesto l’ammissione al passivo, in quanto «non risulta dagli atti della procedura che l’amministratore giudiziario delle quote sociali della RAGIONE_SOCIALE sia subentrato nel contratto di mandato fiduciario n. NUMERO_DOCUMENTO in relazione alla gestione fiduciaria delle quote in capo alla fiduciaria RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE), deponendo
in tal senso il fatto che lo stesso amministratore giudiziario era subentrato nella carica di amministratore unico della società ».
Questa motivazione è, tuttavia, manifestamente illogica, in quanto non vi è alcuna incompatibilità giuridica (né tanto meno logica) tra l’assunzione da parte dell’amministratore giudiziario della carica di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE e la perdurante efficacia del contratto di amministrazione fiduciaria, in quanto NOME non è amministratore, ma socio unico di RAGIONE_SOCIALE
La prova dell’avvenuta sospensione del contratto di mandato fiduciario, dunque, non può essere costituita dal subentro dell’amministratore giudiziario di RAGIONE_SOCIALE nel ruolo di amministratore della società, in quanto questo ruolo in precedenza era rivestito da NOME COGNOME e non già dalla società ricorrente.
Il Tribunale ha, inoltre, rilevato che non vi sarebbe stato né motivo né interesse dell’amministratore giudiziario a subentrare nel contratto di mandato fiduciario, lasciando a una fiduciaria l’amministrazione delle quote sociali sequestrate.
La ricorrente ha, tuttavia, dedotto di aver documentato nelle memorie integrative depositate al Giudice per le indagini preliminari in data 22 marzo 2022 e con la documentazione allegata documentazione all’atto di opposizione all’esclusione dallo stato passivo, che, in seguito al sequestro preventivo, non ha più posto in essere alcuna movimentazione dei beni amministrati, ma si è limitata ad effettuare nel corso degli anni, su richiesta dell’amministratore giudiziario di RAGIONE_SOCIALE gli adempimenti fiscali e antiriciclaggio ai sensi del d. Igs. 21 novembre 2007, n. 231 nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale, tuttavia, non si è confrontato con le allegazioni documentali della società ricorrente, dalle quali risulta che l’AVV_NOTAIO, amministratore giudiziario di RAGIONE_SOCIALE, si è rivolto alla società fiduciaria per acquisire dati e informazioni, per effettuare gli adempimenti fiscali e di adeguata verifica della clientela imposti dalla disciplina antiriciclaggio, scaturenti proprio dal contratto di mandato fiduciario.
L’omessa valutazione di tale dati probatori assume rilievo decisivo rispetto all’accertamento dell’efficacia, permanente, medio tempore sospesa o persino risolta, del contratto di cui si controverte.
La valenza probatoria delle richieste formulate dall’amministratore giudiziario alla società ricorrente rispetto al tema probatorio costituito dalla perdurante efficacia del contratto di mandato fiduciario costituisce, tuttavia, oggetto di un accertamento di fatto che esula dal sindacato di legittimità e pertiene all’apprezzamento esclusivo del giudice di merito
Con il terzo motivo il difensore eccepisce l’errata applicazione dell’art. 56, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.
7. Anche questo motivo è fondato.
Il Tribunale ha ulteriormente argomentato l’intervenuta sospensione del contratto di mandato fiduciario di cui si controverte, rilevando che la società ricorrente avrebbe dovuto «verificare, in adempimento di ordinario obbligo di diligenza, lo stato di esecuzione del contratto in questione e la sua eventuale sospensione, piuttosto che RAGIONE_SOCIALEnuare tacitamente l’esecuzione del contratto, facendo così maturare compensi correlati agli adempimenti compiuti».
L’art. 56, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011, tuttavia, sancisce che «Se al momento dell’esecuzione del sequestro un contratto relativo all’azienda sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in stato di sequestro deve essere in tutto o in parte ancora eseguito, l’esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto».
Il secondo comma di tale disposizione aggiunge che «Il contraente può mettere in mora l’amministratore giudiziario, facendosi assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto».
Il Tribunale, dunque, in violazione dell’art. 56, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, ha convertito, in via interpretativa, la (mera) facoltà del contraente di costituire in mora l’amministratore giudiziario in un obbligo di diligenza, che, ove inadempiuto, è suscettivo di determinare la sospensione del contratto in corso di esecuzione.
Il dovere di attivazione della società ricorrente, posto dal Tribunale a fondamento del proprio provvedimento di rigetto è, dunque, privo di fondamento legale.
Il ricorrente ha, peraltro, correttamente rilevato che l’estensione della disciplina concernente «la tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali» e, dunque, delle disposizioni del titolo IV del Libro I del citato d. Igs. n. 159 del 2011 al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione è successiva al 2012 e al 2013 (rispettivamente date del sequestro da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli delle quote della RAGIONE_SOCIALE correnti in Lussemburgo).
L’estensione della disciplina posta a tutela del terzo dal d.lgs. n. 159 del 2011, affermata originariamente da alcune pronunce, invero non incontrastate,
della giurisprudenza di legittimità, è, infatti, stata affermata, sul piano legislativo, dall’art. 31 della I. 17 ottobre 2017, n. 161, che ha riscritto l’art. 12-sexies, comma 4-bis, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
Questa diposizione, in vigore dal 19 novembre 2017, ha sancito che non soltanto le disciplina in materia di «amministrazione dei beni sequestrati e confiscati», ma anche in tema di «tutela del terzi ed esecuzione del sequestro» delineata dal Codice antimafia debba trovare applicazione con riferimento alla confisca per sproporzione e al sequestro preventivo finalizzato all’adozione della stessa.
La previsione dell’art. 12-sexies, comma 4-bis, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 è stata successivamente soppressa e trasfusa, senza modifiche, nell’art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen., ad opera del d.lgs. 30 maggio 2018, n. 21 di attuazione del principio di riserva di codice in materia penale.
Quanto alla previsione della fase processuale in cui deve intervenire il procedimento di verifica dei crediti, l’art. 12-sexies, comma 4-quinquies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, anch’esso introdotto dall’art. 31 della I. 17 ottobre 2017, n. 161, ha previsto che «el processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in stato di sequestro, di cui l’imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo». Anche questa previsione è stata, da ultimo, abrogata e riprodotta nel corpo dell’art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. n. 21 del 2018.
Il dovere di attivazione della società ricorrente affermato dal Tribunale, dunque, non solo è fondato su un’errata interpretazione dell’art. 56, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, ma anche su una errata individuazione della norma regolatrice della fattispecie.
L’art. 56, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, dunque, non è applicabile nel caso di specie, in quanto questa disposizione, all’epoca del sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, riguardava esclusivamente le misure di prevenzione patrimoniale.
La verifica della pretesa creditoria azionata dalla società ricorrente dovrà, dunque, essere operata ricorrendo al canone di buona fede, secondo la disciplina anteriore alla modifiche operate dalla legge n. 161 del 2017.
Anche la declaratoria di sospensione dell’efficacia del contratto di mandato fiduciario, che nel provvedimento impugnato consegue all’inadempimento da parte della società ricorrente dell’obbligo di diligenza asseritamente gravante sulla stessa, deve, dunque, essere annullata.
Alla stregua di tali rilievi, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Noia, che dovrà nuovamente motivare sull’opposizione proposta dalla società ricorrente, uniformandosi ai principi stabiliti da questa Corte.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Nola.
Così deciso il 10/09/2024.