Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49284 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49284 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: AVV_NOTAIO TARANTO nei confronti di:
CORTE APPELLO TARANTO
con l’ordinanza del 10/06/2023 del GIP TRIBUNALE di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza della Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto, in data 19 maggio 2023, ha disposto la trasmissione al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto sia dell’istanza di restituzione di un’area demaniale sottoposta a sequestro ,avanzata da NOME COGNOME, imputato del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 56 e 1161 Cod. Nav., sia dell’istanza con cui il custode giudiziario dell’impianto di pescicoltura insistente sull’area in sequestro chiedeva di essere sostituito.
A ragione della decisione osserva che il sequestro preventivo è stato adottato dopo le modifiche normative apportate all’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. La disposizione, a seguito della novella, ha concentrato l’adozione di tutti i provvedimenti relativi alla misura reale in capo al giudice che l’ha adottata.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, con provvedimento del 10 giugno 2023, ha declinato la propria competenza a provvedere limitatamente all’istanza di dissequestro, sollevando conflitto dinanzi a questa Corte di legittimità.
A tal fine osserva che, secondo quanto disposto dall’art. 104-bis, commi 1-bis e 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 161 del 2017, in vigore dal 19 novembre 2017, il giudice che ha emesso il provvedimento di sequestro è competente per le istanze che implicano l’adozione di provvedimenti riguardanti l’amministrazione dei beni sottoposti al vincolo, mentre le richieste di revoca della misura reale sono rimaste di competenza del giudice che procede, in applicazione del combinato disposto degli artt. 321, comma 1, e 279 cod. proc. pen. e 91 disp. att. cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto, ammissibile in rito in quanto due giudici hanno contemporaneamente ricusato di provvedere sulla medesima richiesta, indicando ciascuno la competenza dell’altro e così dando luogo alla situazione prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., va risolto con la dichiarazione di competenza della Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto.
La legge 17 ottobre 2017, n. 161, mediante l’interpolazione del testo dell’art. 104-bis cod. proc. pen. e l’inserimento dei commi 1-bis e 1-ter, ha esteso la regola di concentrazione delle attribuzioni gestorie in capo al giudice che ha disposto la misura reale a tutti i sequestri, aventi ad oggetto, come si legge nel primo comma della disposizione in esame “aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l’amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel RAGIONE_SOCIALE giustizia, di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133″.
Nel testo attualmente in vigore dell’art. 104-bis cod. proc. pen. al citato primo comma, che attribuisce al giudice che dispone il sequestro il potere di nominare un amministratore giudiziario, segue il comma 1-bis a mente del quale “Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decr legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell’amministratore, dei compiti, degli
obblighi dello stesso e della gestione dei beni. In caso di sequestro disposto ai sensi dell’articolo 321, comma 2, cod. proc. pen. o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativ
Il comma 1-ter prevede che i compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso dì tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro.
Alla luce del chiaro tenore della disciplina testé richiamata non vi è dubbio che competente a decidere sulle questioni connesse all’amministrazione dei beni sottoposti al vincolo, è, durante l’intera pendenza del procedimento, il giudice che ha disposto il sequestro, qualunque sia il reato per cui si procede.
Non sono state in alcun modo attinte dalla novellazione legislativa le norme codicistiche che individuano, in relazione allo sviluppo del procedimento, il giudice competente a disporre la revoca del sequestro preventivo, anche se avente ad oggetto i beni indicati dall’art. 104-bis, comma 1, cit., e/o la restituzione dei ben àll’avente diritto.
Per individuare l’autorità giudiziaria competente all’adozione di tali provvedimenti si deve, pertanto, continuare a fare riferimento all’art. 91 disp. att. cod. proc. pen., che, in sintonia con lo schema delineato dall’art. 279 cod. proc. pen. con specifico riguardo alle misure cautelari personali, intesta la competenza al giudice che procede, disponendo che «nel corso degli atti preliminari al dibattimento, i provvedimenti concernenti le misure cautelari sono adottati, secondo la rispettiva competenza, dal tribunale in composizione collegiale o monocratica, dalla corte di assise, dalla corte di appello o dalla corte di assise di appello; dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell’art. 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato”.
Conclusivamente, il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza a provvedere sull’istanza di dissequestro della Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto, cui vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Dichiara la competenza della Corte di appello di Lecce sezione distaccata di 2Taranto cui dispone trasmettersi gli atti.
Il Consigliere estensore Così deciso, in Roma il 11 ottobre 2023