Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 11476 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 4 Num. 11476 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
QUARTA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 12/03/2025
R.G.N. 2392/2025
COGNOME SESSA
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTROVILLARI il 12/11/1991 avverso l’ordinanza del 08/10/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME ha depositato memoria, con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio;
l’avv. NOME COGNOME per COGNOME ha depositato memoria di replica, con la quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 324, cod. proc. pen., il Tribunale di Catanzaro ha respinto l’appello proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di dissequestro delle quote della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, misura reale disposta nell’ambito di un procedimento, nel quale il COGNOME era stato sottoposto a misura custodiale, ravvisati a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui agli artt. 74 e 73, d. P.R. n. 309/1990.
In particolare, la difesa aveva rappresentato che l’ordinanza genetica era stata annullata in sede di riesame, con ordinanza del Tribunale (intervenuta in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte del giudice di legittimità), in quella sede essendosi affermata la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, così venendo meno il fumus necessario per il mantenimento anche della misura reale, allegando documentazione dalla quale sarebbe emerso l’allontanamento del COGNOME dal nucleo familiare nel biennio precedente alle acquisizioni sospettate di sperequazione rispetto ai suoi effettivi redditi.
Nel confermare il provvedimento di rigetto, il Tribunale ha rilevato che i presupposti per l’applicazione delle misure personali e reali divergono, quanto alle seconde essendo richiesto al giudice di controllare unicamente la compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie legale, senza che sia necessario verificare la sussistenza di un grave quadro indiziario, essendo sufficiente il fumus commissi delicti , cioŁ l’astratta sussumibilità del fatto contestato in una determinata ipotesi, lo
stesso giudice delle leggi avendo riconosciuto la diversità dei valori coinvolti nei due casi. CosicchØ, deve considerarsi legittimo il sequestro preventivo anche di beni di terzi estranei al reato qualora sussista il nesso di strumentalità tra gli stessi e il reato, la misura rispondendo alla necessità di evitare l’aggravamento o la protrazione dell’illecito, in presenza di un collegamento strumentale tra il reato e la persona. Quanto alla confisca c.d. allargata e, in particolare, al requisito della sproporzione, quel giudice ha ritenuto l’irrilevanza del cambio di residenza del COGNOME nel biennio precedente, posto che l’attività illecita riconducibile ai cc.dd. reati spia si era dipanata per un decennio (2012-2022), periodo che aveva costituito oggetto dell’accertamento patrimoniale, non ravvisando alcuna irragionevolezza temporale riguardo alle illecite acquisizioni. Nella specie, inoltre, doveva ravvisarsi il periculum di una dispersione del patrimonio.
2. La difesa del COGNOME ha proposto ricorso, formulando un motivo, con il quale ha dedotto assenza di una effettiva risposta alle doglianze veicolate con il gravame cautelare, con il quale si erano evidenziate le ricadute del venir meno della gravità indiziaria sul fumus della misura reale, argomentazione superata dal Tribunale con l’affermazione che si tratterebbe di valutazioni diverse, senza nulla chiarire in ordine all’analisi del contenuto di tali, diversi giudizi nel caso concreto. Sotto altro profilo, ha rilevato che, nel decreto di sequestro, il fumus commissi delicti era stato individuato mediante richiamo per relationem proprio all’ordinanza applicativa della misura personale, oggetto del successivo annullamento. Il deducente, poi, ha evidenziato che l’annullamento della misura personale aveva riguardato anche la posizione del fratello del ricorrente, NOME NOME, essendosi escluso che egli fosse l’utilizzatore dell’apparecchio telefonico, a mezzo del quale erano state intrattenute le trattative per l’acquisto di droga all’estero, essendo rimasto smentito, altresì, che l’odierno ricorrente fosse il titolare della ditta coinvolta nel trasporto illecito di droga indicata nella messaggistica telefonica proprio da colui che era stato originariamente identificato in COGNOME NOME.
Infine, quanto alla sproporzione tra i redditi leciti familiari e gli acquisti delle quote societarie, il Tribunale non avrebbe argomentato alcunchØ in ordine alla documentazione allegata, intesa a dimostrare l’erroneità della composizione familiare del COGNOME, quella reale dimostrando entrate nel triennio 2017-2019 pari a euro 160.751,48, del tutto coerenti con il valore delle quote in sequestro (euro 106.249,72), oggetto di acquisizione nel 2019. NØ avrebbe avuto rilevanza l’intervento, peraltro isolato, di NOME Pasquale nel compimento di un atto riferibile alla RAGIONE_SOCIALE per l’acquisto di un bene nel 2021 con denaro, poi fuoriuscito, tenuto conto della capienza dei redditi del nucleo familiare del ricorrente e della circostanza che, nØ nell’ordinanza genetica, nØ nel decreto di sequestro, era stato contestato il reato di cui all’art. 512 bis , cod. pen., ma solo ipotizzata nel secondo l’intestazione fittizia, peraltro della RAGIONE_SOCIALE e non anche della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
A fronte di tali argomenti, la motivazione dell’ordinanza impugnata si sarebbe risolta nella enunciazione di mere clausole di stile, inidonee a esternare il ragionamento sottostante alla decisione su tutti i temi rassegnati.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto nei termini che si vanno a esporre.
Questa Corte ha già chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in
materia di sequestro preventivo o probatorio Ł ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo , sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 – 01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608 – 01). Quanto, poi, ai presupposti della misura di cui all’art. 240 bis , cod. pen., essi sono certamente diversi da quelli della confisca ordinaria, in quanto, mentre per quest’ultima assume rilievo la correlazione tra un determinato bene e un certo reato, nella prima viene in considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio ingiustificato e una persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o applicata la pena patteggiata per uno dei reati indicati nell’articolo citato. Ne consegue che, ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili ai sensi di tale articolo, Ł necessario accertare, quanto al fumus commissi delicti , l’astratta configurabilità, nel fatto attribuito all’indagato, di uno dei reati in esso indicati e, quanto al periculum in mora , la presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi (Sez. 6 n. 26832 del 24/03/2015, COGNOME, Rv. 263931 – 01; Sez. 1 n. 19516 del 01/04/2010, COGNOME, Rv. 247205 – 01), precisandosi che, ai fini della confisca cd. “allargata” prevista dall’art. 240 bis cod. pen., non rileva il quantum ricavato dalla commissione dei cd. “reati spia”, dovendosi unicamente avere riguardo al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell’interessato, purchØ dichiarato responsabile di uno di tali reati, e che il loro valore sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica esercitata (Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, Aprovitola, Rv. 282687 – 01).
3. Sotto altro profilo, poi, va riconosciuta la compatibilità astratta della misura reale, quanto alla sussistenza del relativo fumus commissi delicti ,rispetto alla affermata insussistenza della gravità indiziaria necessaria a sorreggere il parallelo titolo cautelare personale, stante la non perfetta sovrapponibilità delle due valutazioni. Ed infatti, si Ł già chiarito che, in tema di giudicato cautelare, Ł ammissibile l’adozione di una misura cautelare reale (nella specie, sequestro preventivo) sulla base degli stessi elementi già valutati, nei confronti della medesima persona e in relazione alla medesima ipotesi di reato, ai fini del rigetto della richiesta di applicazione di una misura coercitiva personale per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che tale pronuncia, non piø impugnabile, sia fondata su una motivazione incompatibile con la stessa, astratta configurabilità della fattispecie criminosa che costituisce il presupposto per l’applicazione della misura reale (sez. 3, n,. 30286 del 19/04/2021, Giudici, Rv. 282135 – 01), essendo differenti i diritti presi in considerazione nelle due cautele e le esigenze processuali che le stesse mirano a soddidsfare (Sez. 3, n. 13119 del 13/02/2018, Crimi, Rv. 272514 – 01, in cui, la S.C. ha ritenuto immune da censure l’ordinanza che, in sede di riesame cautelare, con riferimento al delitto di cui all’art. 74 del d.P.R. 3 ottobre 1990, n. 309, nonostante la revoca della misura cautelare personale applicata all’indagato, aveva confermato il sequestro preventivo di una somma di denaro rinvenuta nella sua disponibilità; Sez. 6, n. 20839 del 07/02/2018, COGNOME, Rv. 272954 – 01, in cui si Ł precisato che la valutazione di insussistenza del presupposto del fumus commissi delicti può legittimamente tener conto del provvedimento di annullamento dell’ordinanza dispositiva della misura cautelare personale, purchŁ l’esclusione dei gravi indizi di colpevolezza sia fondata su una motivazione incompatibile con la stessa astratta configurabilità della fattispecie criminosa che costituisce requisito essenziale per l’applicabilità della misura cautelare reale).
Ciò significa, dunque, che la valutazione in ordine al fumus può essere certamente condizionata dall’eventuale annullamento della misura personale per difetto delle condizioni di applicabilità di cui all’art. 273, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 21525 del 08/02/2018, COGNOME, Rv. 273127 – 01, in cui il principio Ł stato affermato con riferimento all’annullamento dell’ordinanza dispositiva della misura cautelare personale nei confronti di un coindagato) e che, pertanto, il giudice Ł tenuto a valutare l’eventuale incompatibilità delle due, pur diverse, valutazioni.
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Tanto premesso, nella specie, con riferimento ai nova che la difesa aveva introdotto in sede di gravame cautelare, la motivazione dell’ordinanza impugnata, pur graficamente esistente, Ł tale solo in apparenza. Essa Ł stata affidata all’apodittica affermazione dell’astratta compatibilità del venir meno dei gravi indizi di colpevolezza rispetto alla configurabilità del fumus commissi delicti , senza alcun riferimento agli elementi alla stregua dei quali Ł stato ravvisato in concreto tale fumus una volta caducati quelli ricavabili dal titolo cautelare personale. ¨ difettata, in sostanza, ogni indicazione del percorso giustificativo rispetto a tale sopravvenienza, l’astratta compatibilità del mantenimento della misura reale con il venir meno della gravità indiziaria non valendo a sorreggere il giudizio di sussistenza del fumus nel caso concreto.
Tale apparenza giustificativa connota anche l’affermazione di perdurante sproporzione tra i redditi leciti del COGNOME e l’acquisizione dei beni in sequestro, avendo il Tribunale operato un richiamo al periodo oggetto degli accertamenti, ma non anche agli elementi fondanti il giudizio di sperequazione tra i redditi leciti del nucleo familiare e gli acquisti stessi. Il che si risolve in quell’apparenza del percorso giustificativo che introduce il dedotto vizio di violazione di legge.
L’ordinanza deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Catanzaro.
Così Ł deciso, 12/03/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME