Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37409 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37409 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a L’Aquila il giorno DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso l’ordinanza n. 622/2023 in data 11/4/2024 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in funzione di giudice del riesame,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
lette le conclusioni scritte datate 23/7/2024 con le quali la difesa del ricorrente h chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 11 aprile 2024, a seguito di giudizio di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato inammissibile
l’impugnazione proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto del Pubblico Ministero in data 26 luglio 2023 con il quale era stato disposto il sequestro probatorio di un telefono cellulare marca Sannsung Mod. Galaxy 21 con IMEI 35539927053082, di una scheda sim (3939009527) e di un PC portatile marca HP, mod. XPS elite book 630.
In estrema sintesi, le dichiarazioni di inammissibilità dell’impugnazione è stata fondata sull’assenza di prova per non avere l’indagato allegato e dimostrato l’attualità e la concretezza dell’interesse all’impugnazione essendo nel frattempo intervenuta la restituzione allo stesso dei dispositivi elettronici in sequestro.
Il COGNOME (unitamente ad altri soggetti) risulta sottoposto ad indagini i ordine al reato di cui agli artt. 629 e 416-bis.1 cod. pen.
Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato, deducendo:
2.1. Violazione di legge per essere stato erroneamente ritenuto insussistente, non allegato e non dimostrato l’interesse al riesame cautelare del ricorrente ai sensi degli artt. 325 e 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per violazione e fals applicazione degli artt. 591, comma 1, lett. a) e 568, comma 4, cod. proc. pen. in relazione all’art. 324 cod. proc. pen., 117 Cost. con riferimento all’art. 8 CEDU e411 e 117 Cost. con riferimento agli artt. 7, 8 e 52 par. 1 Carta dei diritti fondamenta dell’Unione Europea (CDFUE). 2
Osserva parte ricorrente che il Tribunale,nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi enunciati nella sentenza delle Sezioni Unite “COGNOME” (n. 40963/2017) essendo differente, rispetto a quello indicato nell’indicata sentenza, il caso qui in esame n quale la difesa ha eccepito la violazione del diritto alle riservatezza dei propri da personali e,quindi ) del principio di pertinenzialità e proporzionalità del sequestro atteso che detti strumenti informatici contengono anche dati di natura strettamente personale (materiale audio-visivo, dati di localizzazione, posta elettronica, passwords, dati relativi al traffico telefonico, messaggistica elettronica, ecc.).
2.2. e 2.3. Nullità dell’ordinanza di riesame per violazione del principio del contraddittorio a causa della mancata trasmissione di atti rilevanti ai fini del decisione ai sensi degli artt. 325 e 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazion all’art. 324 cod. proc. pen. – Nullità dell’ordinanza di riesame per avere omesso di motivare in merito all’eccezione difensiva sulla mancata trasmissione di atti rilevanti ai fini della decisione ai sensi degli artt. 325 e 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pe violazione e falsa applicazione dell’art. 125, comma 3, in relazione all’art. 324 cod. proc. pen.
Osserva la difesa del ricorrente di avere eccepito in sede di riesame, anche attraverso il deposito di motivi aggiunti, la mancata trasmissione da parte del Pubblico Ministero della delega con la quale i RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE erano stati incaricati di effettuare la copia forense, della notifica in data ottobre 2023 dell’avviso di esecuzione di tali attività tecniche e del verbale in data 18 ottobre 2023,atti relativi alla effettuazione della copia forense, ciò in quanto trattava di atti rilevanti ai fini della decisione anche in relazione alla selezione del materi digitale da sottoporre a vincolo.
Il Tribunale avrebbe, quindi, dovuto richiedere all’Ufficio inquirente la trasmissione dei predetti atti, non avendolo fatto e non avendo motivato sul punto avrebbe,quindi,determinato una nullità del provvedimento impugnato rilevabile anche in sede di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre, in via preliminare, ricostruire brevemente la vicenda procedimentale de qua.
In data 26 luglio 2023 il Pubblico Ministero disponeva con decreto una perquisizione locale e personale nei confronti dell’odierno ricorrente finalizzata alla ricerca dei beni rinvenuti nella disponibilità dello stesso e ritenuti di intere investigativo con conseguente sequestro del “corpo di reato o comunque di cose pertinenti al reato”.
Il decreto del Pubblico Ministero veniva portato ad esecuzione dai RAGIONE_SOCIALE del Comando Provinciale di RAGIONE_SOCIALE in data 8 agosto 2023 che procedevano alla materiale apprensione del telefono cellulare, della scheda sim e di un PC portatile in uso all’indagato e sopra meglio descritti.
In data 5 ottobre 2023 l’indagato veniva avvisato del conferimento dell’incarico ex art. 360 cod. proc. pen. ad un consulente tecnico finalizzato a procedere “all’estrazione dei dati informatici (costituzione delle copie forensi) contenuti nel telefono cellulare e nel PC.
Prima dell’inizio delle operazioni peritalyl difensore dell’indagato eccepiva la mancata previsione di una “copia fine” mediante l’indicazione di chiavi di ricerca idonee a limitare il sequestro ai soli dati rilevanti ai fini investigativi.
Avverso il decreto del Pubblico Ministero il difensore dell’indagato proponeva richiesta di riesame e,nei motivi aggiunti,precisava come il Pubblico Ministero avesse inteso sottoporre a vincolo l’intero contenuto dei dispositivi elettronici sequestrat senza indicare alcuna chiave di ricerca che potesse circoscrivere i dati da sequestrare a quelli collegati con i fatti oggetto di contestazione e che,nel disporre la realizzazion di una copia forense dell’intero contenuto dei dispositivi sequestrati, non previsto
la realizzazione di una copia fine nella quale far confluire i soli dati rilev selezionati attraverso chiavi di ricerca e non ha disposto la restituzione della copia forense (mezzo) all’indagato .
Il Tribunale riesame, come detto, all’esito dell’udienza del giorno 11 aprile 2024, dichiarava l’inammissibilità per carenza di interesse dell’impugnazione essendo nel frattempo – con decreto del Pubblico Ministero in data 7 novembre 2023 intervenuta la restituzione dei dispositivi elettronici a seguito dell’estrazione de copia forense degli stessi.
Occorre preliminarmente prendere le mosse dalla questione processuale (2° e 3° motivo di ricorso) nella quale si è eccepita l’omessa acquisizione da parte del Tribunale del riesame della delega con la quale i RAGIONE_SOCIALE erano stati incaricati di effettuare la copia forense, della notifi in data 5 ottobre 2023 dell’avviso di esecuzione di tali attività tecniche e del verbal in data 18 ottobre 2023 relativo alle attività tecniche di effettuazione della copi forense.
Osserva il Collegio che l’eccezione è manifestamente infondata atteso che, affinché si potesse rilevare una violazione del diritto al contraddittorio (uni condizione che determinerebbe sotto tale profilo una potenziale nullità nel caso in esame dell’ordinanza impugnata) occorrerebbe dimostrare,da un lato,che la difesa non ha avuto la disponibilità di tali atti e, dall’altro, che tali atti erano rilevan della decisione.
Il primo profilo è certamente inesistente visto che la difesa non ha certo eccepito di non essere stata avvisata del compimento dell’accertamento tecnico ex art. 360 cod. proc. pen. e di non avere avuto la disponibilità di tali atti al punto c ne ha menzionato il contenuto negli atti di impugnazione, atti che,oltretutto,avrebbe benissimo avuto la possibilità di produrre direttamente ai Giudici del merito, qualora non presenti nel fascicolo procedimentale nella disponibilità del Tribunale.
Altrettanto è a dirsi del secondo profilo non avendo la difesa di fatto indicato la rilevanza in questa sede ed il vulnus che detti documenti avrebbero determinato ai fini del decidere in relazione al decreto di sequestro originariamente impugnato, essendo del tutto pacifiche e neppure escluse dal Tribunale del riesame le circostanze secondo le quali appare essere stata effettuata una copia forense “integrale” dei dispositivi elettronici sequestrati e successivamente restituiti.
Passando ora a trattare del primo motivo di ricorso osserva la Corte che lo stesso non è fondato.
Come è noto, il tema dell’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un
computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, è stato affrontato e unitariamente risolto da questa Corte, nella sua più autorevole composizione, in presenza di un contrasto che si era venuto a delineare, nella giurisprudenza, con riferimento alla sopravvivenza di un apprezzabile interesse del ricorrente riguardo la delibazione di legittimità della misura, una volta realizzato il fine restitutorio.
Con la sentenza Sez. U. n.40963 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. 270497, è stato, infatti, affermato il principio per cui «È ammissibile il ricorso per cassazion avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l’interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati».
Come correttamente ricordato anche in momenti successivi da questa Corte (v. Sez. 5, n. 13694 del 15/02/2019, COGNOME, Rv. 274975), nell’affrontare la questione controversa ed individuare le origini del contrasto, le Sezioni unite hanno preso le mosse dalla sentenza Sez. U, n. 230 del 20/12/2007, dep. 2008, Normanno, Rv. 237861, che aveva condiviso il maggioritario orientamento secondo il quale la restituzione del bene priva di interesse concreto l’impugnazione, con conseguente inammissibilità del ricorso, e dalla pronuncia Sez. U. n. 18253 del 2008, Tchmil, che aveva sottolineato l’autonomia del provvedimento acquisitivo della copia rispetto al sequestro probatorio ed affrontato l’ulteriore aspetto relativo all’eventuale permanenza, a fronte dell’avvenuta restituzione, di un interesse ad impedire comunque l’ingresso della copia nel patrimonio probatorio utilizzabile, cosicché l’eventuale annullamento del sequestro all’esito dell’esame travolgerebbe il presupposto di validità del conseguente provvedimento di acquisizione probatoria, rendendolo a sua volta invalido. Tale ultima pronuncia aveva rilevato come, anche a voler riconoscere una dipendenza tra sequestro probatorio ed estrazione di copia tale da comportare una propagazione della nullità del primo alla seconda, dovesse volgersi l’attenzione al fatto che il riesame proposto con un sequestro ancora in atto risponde all’interesse, immediato ed attuale, alla restituzione, il che non avviene con riferimento alle copie estratte, delle quali non è in atto l’utilizzazione, la quale non neppure certa, dipendendo dalla strategia delle parti nel successivo giudizio e dalle decisioni del giudice del processo, che non sarebbero, peraltro, in alcun modo condizionate dall’esito del giudizio incidentale del riesame. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Le Sezioni Unite “COGNOME” hanno tuttavia ricostruito la natura del “dato informatico” nel più ampio concetto di “sistema informatico”, come definito dalla Convenzione di Budapest, ratificata dalla legge n. 48 del 2008 nei termini di «qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l’elaborazione automatica
di dati», richiamando alla necessaria distinzione tra “contenitore” e “contenuto” ai fin della valutazione dell’oggetto del provvedimento di sequestro, e ribadendo come anche la componente software di un sistema informatico, avendo una sua consistenza compiutamente individuabile, possa pacificamente ritenersi suscettibile di sequestro (come peraltro già riconosciuto, con riferimento a “siti web” o singole “pagine telematiche”, da Sez. U, n. 31022 del 29/01/2015, Fazzo, Rv. 264089), seppure con le specifiche modalità dettate dalla legge.
Nella delineata prospettiva, le Sezioni Unite hanno richiamato la definizione di “documento informatico” contenuta nel!’ art. 1, lett. p), d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 («documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti») già in precedenza declina sotto diversa forma, dapprima dal d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 e, successivamente, dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il Supremo Consesso ha, quindi, evidenziato come oggetto di sequestro possa essere il dato informatico ex sé, “la cui peculiarità è data esclusivamente dalle sue caratteristiche fisiche e dalle modalità di conservazione e di elaborazione, mentre non si rilevano rilevanti differenze rispetto al contenuto, quando rappresentativo di fatt atti, idee, sequenze di espressioni, etc., il quale può essere conservato anche altrove, ad esempio sulla carta”, ponendo tale definizione in correlazione con il rapporto esplicativo adottato dal RAGIONE_SOCIALE (punto 197), secondo cui il termine “sequestrare”, in base alla convenzione «significa prendere il mezzo fisico sul quale i dati o le informazioni sono registrati oppure fare e trattener una copia di tali dati o informazioni. “Sequestrare” include l’uso o il sequestro programmi necessari ad accedere ai dati che si stanno sequestrando. Allo stesso modo in cui si usa il termine tradizionale “sequestrare”, il termine “assicurare in modo simile” è, poi, incluso per indicare gli altri modi nei quali i dati intangibili po essere portati via, resi inaccessibili o il suo controllo è in altro modo escluso pe sistema informatico», come, peraltro, confermato dalle modifiche apportate al codice penale ed al codice di rito con la menzionata legge n. 48 del 2008 (artt. 244 comma 2 cod. proc. pen.; 247, comma 1-bis, cod. proc. pen., 254-bis cod. proc. pen., 256, comma 1, cod. proc. pen., 260, comma 2, cod. proc. pen., 354, comma 2, cod. proc. pen.), che fanno riferimento a dati, informazioni e programmi nella loro essenza fisica e senza riferimento ai contenuti, prevedendo la possibilità di ricercarli mediante perquisizione del sistema informatico o telematico che li potrebbe contenere. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Si è, inoltre, sottolineata la sostanziale identità tra l’estrazione della copia dati informatici ed il sequestro, richiamando la distinzione tra “documento informatico” e “documento analogico” di cui all’art. 1 d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’amministrazione digitale), con la precisazione secondo cui,riguardo ai dati ed ai sistemi informatici possono verificarsi diverse situazioni, rispetto alle qual
sequestro probatorio, secondo le diverse necessità, può colpire il singolo apparato, il dato informatico in sé, ovvero il medesimo dato quale mero “recipiente” di informazioni, con diversa declinazione dell’interesse ad ottenere la restituzione a seconda che il vincolo riguardi il dato ex sé, nella sua portata rappresentativa, o il supporto che lo contiene, nel senso che solo ove il documento, sia esso informatico o di altro tipo, «trasferisca il proprio valore anche sulla copia», viene in gioco l’interesse alla «disponibilità esclusiva del “patrimonio informativo”», poiché esso non verrebbe meno con la mera restituzione fisica di quanto oggetto di sequestro.
Si è, pertanto, ritenuto come, in tale ultimo caso, la restituzione non possa considerarsi risolutiva dell’interesse, dal momento che la mera reintegrazione nella disponibilità della cosa non elimina il pregiudizio, conseguente al mantenimento del vincolo sugli specifici contenuti rispetto al contenitore, incidente su diritti certament meritevoli di tutela, quali quello alla riservatezza o al segreto, da valutare in una dimensione sotto più profili convenzionalmente orientata (Corte EDU 07/06/2007, Smirnov c. Russia, nonché Corte EDU 19/06/2014, COGNOME c. Portogallo; Sez. 6, n. 24617 del 2015, COGNOME, cit., richiama Corte EDU, Grande Camera, 14/09/2010, RAGIONE_SOCIALE, B.V. contro Paesi Bassi, ma v. anche Corte EDU 19/01/2016, COGNOME c. Turchia, Corte EDU, 22/5/2008, NOME COGNOME c. Bulgaria; 02/04/2015, RAGIONE_SOCIALE c. Francia).
Nella delineata prospettiva, è però anche stato rimarcato come debba trattarsi, in ogni caso, di un interesse concreto ed attuale, specifico ed oggettivamente valutabile sulla base di elementi univocamente indicativi della lesione di interessi primari conseguenti alla indisponibilità delle informazioni contenute nel documento, la cui sussistenza andrà dimostrata, non potendosi ritenere sufficienti allo scopo generiche allegazioni.
Alla luce degli evidenziati principi, devesi rilevare come, nel caso che in questa sede occupa la Corte, se il ricorrente si è limitato da un lato – correttamente – a sostenere che il Tribunale del riesame ha errato nel ritenere la inammissibile il gravame per carenza di interesse, tuttavia dall’altro:
non ha censurato le modalità esecutive del sequestro quanto piuttosto quelle di determinazione del contenuto della copia forense;
ha solo genericamente affermato che la copia forense dei dati estrapolati dal telefono e dal PC contiene anche informazioni strettamente personali senza indicare non solo a questa Corte ma neppure al Tribunale del riesame in modo specifico quali sono esattamente i dati strettamente personali contenuti nella copia forense non pertinenti agli scopi investigativi dei quali riteneva l’illegittimità mantenimento in sequestro, così dettagliatamente indicando la sussistenza di un interesse concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati stessi e, in tal modo
mettendo i giudici dell’incidente cautelare nella condizihne di decidere se procedere o meno alla restituzione parziale degli stessi.
Le prospettazioni difensive non possono, quindi, ritenersi rispondenti allo standard sopra declinato, né l’interesse alla salvaguardia dei dati strettamente personali, come qualificato, può ritenersi implicitamente evincibile dalle censure che attingono il provvedimento impugnato, in quanto è proprio in riferimento alle copie estratte – di cui è solo eventuale l’utilizzazione – che il predetto interesse doveva essere rappresentato ai fini del riesame della misura in termini di lesione dalla indisponibilità esclusiva delle informazioni contenute nelle cose sottoposte a vincolo.
Non avendolo fatto il ricorso sul punto è da ritenersi non fondato.
Naturalmente, quanto appena osservato, non preclude il diritto dell’odierno ricorrente di inoltrare all’Autorità Giudiziaria competente dettagliata richiesta d restituzione della parte dei dati in sequestro aventi le caratteristiche indicate e non incide, più, in generale sul regime di utilizzabilità, a fini probatori, della copia fore il cui contenuto potrà essere utilmente censurato ove ne venga, in concreto, fatto uso.
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10 settembre 2024.