Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25203 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25203 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
SENTENZA I
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Rovereto il 15/3/1984
avverso l’ordinanza del 24/12/2024 emessa dal Tribunale di Trento visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; , udita la relazione del consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; uditi l’Avvocato COGNOME COGNOME in sostituzione dell’Avvocato COGNOME Giovanni e l’Avvocato COGNOME StefanoCOGNOME i quali concludono per l’accoglimento del ricorso.
Il Tribunale di Trento rigettava la richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso il sequestro probatorio avente ad oggetto diversi supporti informatici (smartphon, computer, memoria in cloud), disposto in relazione ai reati
di cui all’art. 319-quater cod. pen. (capo 74) eclennissione di fatture false (capo 90), il tutto nell’ambito di un ben più vasto prodimento per reati associativi e contro la pubblica amministrazione.
Nell’interesse del ricorrente sono stati proposti quattro motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, si deduce l’inosservanza dell’art. 253 cod. proc. pen., in quanto il sequestro disposto avrebbe un’evidente vocazione esplorativa, come dimostrato tanto dall’indiscriminata apprensire dell’intero contenuto dei dispositivi rinvenuti nella disponibilità dell’indagato, quanto nella propensione a «ricercare indizi di reati teleologicamente connessi a quelli interessati dalla misura», come indicato a pag. 39 del decreto di sequestro.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell’art. 275 cod. proc. pen., in relazione ai principi di adeguatezza e proporzionalità.
Il sequestro disposto ha, infatti, attinto indiscrirninatamente tutto il materiale informatico e telematico rinvenuto nei dispositivi (smartphone, pc, tablet, USB, Ipad, account di posta elettronica) in uso all’indagato, senza indicazione di alcun criterio di selezione o altra modalità operativa. Il 6mpendio dei beni sequestrati al ricorrente sarebbe vastissimo e, dunque, non commisurato alle finalità probatorie.
L’ammontare della memoria sequestrata su Dropbox in uso alla società Heliopolis, di circa 8 tetrabyte, è di circa 52 milioni di pagine di documenti, cui si aggiungono i contenuti di tutti i devices sequestrati. Il sequestro disposto, dunque, sarebbe sproporzionato, sotto il profilo quantiteivo e qualitativo, rispetto alla specifica finalità probatoria perseguita. Il Pubblico: Ministero, indipendentemente da un generico riferimento alla giurisprudenza in tema di proporzionalità, non avrebbe chiarito le ragioni per le quali sia stato necessario disporre un sequestro indiscriminato dei contenuti informatici, senza indicare le parole-chiave e i criteri che avrebbero dovuto presiedere alla selezione- del materiale informatico archiviato nei dispositivi. Il Pubblico Ministero, inoltre, avrebbe omesso di indicare la tempistica delle operazioni di sequestro e di s,elezione, con restituzione anche della copia dei dati informatici non rilevanti (la copia mezzo).
2.3. Con il terzo motivo, si eccepisce l’inosservanza degli artt. 234 e 253 cod. proc. pen., interpretati in conformità alla direttiva 2002/58/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009 e interpretata dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 2 marzo 2021, C746/18, Hk. C. Prokurantuur.
I principi di garanzia affermati dalla Corte di giustizia per i dati esterni dell comunicazioni, infatti, non possono che valere ani, – ..he per il contenuto delle stesse,
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ove acquisito tramite sequestro di supporti informatici, dovendosi ritenere che tali principi sono di applicazione immediata e diretta. I dati informatici, dunque, non possono essere acquisiti dal pubblico ministero in assenza di una previa autorizzazione di un giudice terzo.
La Corte costituzionale, peraltro, nella sentenza n. 1780 del 2023 ha riconosciuto la natura di corrispondenza e non ci nnero documento, liberamente acquisibile, delle comunicazioni non più in itinge, ma acquisite dopo la loro ricezione da parte del destinatario.
In subordine, i difensori chiedono di sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, affinché chiarisca se l’art. 15, par. 1, della direttiva 2002/58/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009 osti a una normativa nazionale che consente all’organo della pubblica accusa di accedere, senza preventiva autorizzazione di un’autorità gihdiziaria terza, imparziale e indipendente, alle comunicazioni elettroniche (telefoniche e telematiche).
2..4. Con il quarto motivo, infine, si deduce la violazione dell’art. 254, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui questa disposizione prevede che «Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve consegnare all’autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenz; , sequestrati, senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto»; il decreto di sequestro, infatti, non recherebbe l’autorizzazjone alla polizia giudiziaria ad esaminare la corrispondenza degli indagati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi di ricorso sono fondati ed assorbenti rispetto alle ulteriori questioni dedotte nell’interesse del ricorrente.
Il Tribunale ha motivato in modo solo adparente in ordine alle specifiche finalità probatorie del sequestro, riferendosi alle geralità dei reati contestati nel presente procedimento penale e omettendo di indicare se ed in che misura il pubblico ministero avesse specificato le concrete esigenze di indagine perseguite.
Nella motivazione del provvedimento impugnato, si afferma che il sequestro deve considerarsi adeguato e proporzionato rispetto’ alle finalità probatorie, senza confrontarsi con i consolidati principi giurisprudenziali elaborati in materia.
2.1. Questa Corte ha delineato lo statuto dq sequestro probatorio nell’ottica di garantire il rispetto della proporzionalità dell1.-nnisura, al fine di evitare ch mediante il generico riferimento alle esigenze investigative, si possa procedere all’acquisizione indiscriminata dell’intero contenuto di memorie informatiche,
all’interno delle quali sono contenuti dati del tutto irrilevanti ai fini delle indagi
L’intervento di delimitazione in cui si è impegnata la giurisprudenza è volto anche a fornire garanzie al soggetto che subisce il sequestro in ordine alla tempistica entro la quale si procederà all’strazione della copia-mezzo (normalmente avente ad oggetto l’acquisizione della memoria), per poi procedere alla creazione della copia-fine, consistente nell’estrapolazione dei soli dati effettivamente rilevanti ai fini delle indagini.
2.3. Sulla base della più recente giurispruden::a di legittimità formatasi sul tema del sequestro probatorio di dispositivi informatici, si è stilato un vero e proprio percorso motivazionale, mediante l’individuazione delle regole di acquisizione dei dati rilevanti cui il pubblico minitero deve attenersi nel motivare e nell’eseguire il decreto di sequestro probatorio.
La motivazione, in particolare, deve specificare:
le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa le specifiche informazioni oggetto di ricerca;
i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell’imputazione provvisoria;
i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez.6, n. 6, n. 17312 del 15/2/2024, Corsico, Rv. 28635803).
Una volta individuati i requisiti della motivazione del sequestro probatorio, nell’ottica di garantire il principio di proporzionalità ed escludere il sequestr indiscriminato di interi archivi informatici, si poneanche la necessità di individuare i limiti relativi alla fase di selezione del materiale Acquisito mediante la creazione della copia informatica.
Si è affermato che il pubblico ministero:
non può trattenere la c.d. copia integrale dei dati appresi se non per il tempo strettamente necessario alla loro selezione;
è tenuto a predisporre una adeguata organizzazione per compiere la selezione in questione nel tempo più breve possipile, soprattutto nel caso in cui i dati siano stati sequestrati a persone estranee al reato per cui si procede;
cy compiute le operazioni di selezione, la c.d. copia – integrale deve essere restituita agli aventi diritto (Sez.6, n. 34265 del 22/9/2020, COGNOME, Rv. 27994902).
2.4. Dalla lettura del decreto di sequestro emerge chiaramente come le regole sopra indicate siano state sostanzialmente disattese, posto che difetta la sia pur
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generica indicazione dei criteri di selezione( ,e dei tempi di esecuzione dell’estrapolazione dei dati, il che determina l’annullamento sia l’ordinanza
impugnata che il decreto di sequestro.
3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata e del decreto di sequestro,
cui consegue la restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro.
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Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata ed il decreto emesso il 26/11/2024
dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, e ordina la restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro.
Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 17 aprile 2025
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Il Consigliere estensore
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