Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13018 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13018 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA,
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a FAENZA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 13/09/2023 del TRIB. RIESAME di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13 settembre 2023 depositata in data 14 settembre 2023, il Tribunale di Roma, sezione del Riesame, ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata nell’interesse di COGNOME NOME avverso il decreto di perquisizione locale e informatica e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma avente ad oggetto documentazione e dispositivi informatici per i reati di cui agli artt.110,81 cpv. cod. pen., 184, commi 1 e 3 d.lgs. 58/1998 TUF.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto l’impugnazione intempestiva sulla base delle seguenti considerazioni:
-con decreto del 30 maggio 2023 il Pm procedente ha disposto la perquisizione locale ed informatica e il conseguente sequestro di “dati, informazioni, chat, mail contenuti all’interno dei telefoni cellulari, tablet, smartphone, pen drive, nonché di eventuale documentazione” indicando le modalità della perquisizione informatica e le parole chiave di ricerca necessarie all’accertamento dei fatti;
il decreto è stato notificato al ricorrente in data 13 giugno 2023 mediante consegna a mani proprie;
in pari data,13 giugno 2023, in esecuzione del decreto sono stati sequestrati un IPhone, un IPad, 2 PC.
-tali dispositivi, all’esito di acquisizione di copia forense eseguita sempre in data 13 giugno 2023, sono stati restituiti;
-l’operazione di acquisizione dei dati pertinenti sulla scorta delle parole chiave, in parte previamente indicate nel decreto, si è conclusa in data 24 giugno 2023, e il relativo verbale è stato notificato alla parte in data 26 giugno 2023;
la richiesta di riesame è stata presentata in data 5 luglio 2023, oltre il termine di 10 giorni previsto dall’art.324 cod. proc. pen. che deve intendersi decorso dal 13 giugno 2023, data di notifica all’interessato del provvedimento e della sua esecuzione;
-il verbale di sequestro del 24 giugno 2023 attiene alle operazioni finali di acquisizione dei dati informatici pertinenti agli ipotizzati reati sulla base del parole chiave di ricerca (con riversamento dei dati estratti su due hard disk copia), già iniziate in data 22 giugno 2023 ed effettuate alla presenza della parte e dei difensori;
-già in data 13 giugno 2023, con l’inizio dell’esecuzione del decreto impugNOME erano effettuate le copie forensi e restituiti i dispositivi con la conseguenza che già a quella data era stato acquisito e sequestrato l’intero contenuto informatico dei dispositivi del ricorrente: le attività di acquisizione successiva costituiscono un minus rispetto alla generale originaria apprensione di cui l’indagato aveva piena conoscenza.
Avverso l’ordinanza indicata ha proposto ricorso COGNOME, con atto sottoscritto dai difensori di fiducia, articolato in un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con l’unico motivo il ricorrente denunzia violazione di legge con riferimento all’art.324 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 252 e 354 cod. proc. pen.
Con decreto del 30 maggio 2023 il Pm ha disposto la perquisizione locale ed informatica nelle forme dell’art. 247 comma 1 bis cod. proc. pen. presso l’abitazione e l’ufficio di COGNOME “con conseguente sequestro a norma dell’art.252 cod. proc. pen. di quanto rinvenuto ove si tratti di corpo del reato o comunque di cosa pertinente al reato ed in particolare dati, informazioni, chat, e-mail contenuti all’interno dei telefoni cellulari, tablet, smartphone, pen drive, PC nonché di eventuale documentazione nella disponibilità dell’indagato.”
Per rispettare i principi della proporzionalità e pertinenza il provvedimento indicava le modalità della perquisizione informatica:
la formazione immediata di copia forense dei supporti informatici con la immediata restituzione degli originali;
il trasporto delle copie informatiche in luogo idoneo per la immediata ricerca attraverso le parole chiave degli eventuali dati di interesse investigativo, ricerca da svolgersi unicamente con parole chiave;
una volta estrapolati i dati o documenti eventualmente ottenuti, il sequestro degli stessi da riversarsi su supporto inforrnatic:o con distruzione delle copie forensi (operazioni da compiersi con la massima tempestività).
Non si procedeva al sequestro dei dispositivi elettronici o informatici e le copie forensi servivano solo per continuare l’attività di perquisizione con modalità idonee a compiere la ricerca attraverso la parola chiave.
In esecuzione del provvedimento, la Polizia giudiziaria in data 13 giugno 2023, a seguito della perquisizione, acquisiva copie forensi integrali dei dispositivi che erano immediatamente restituiti.
Come risulta dal verbale del 14 giugno 2023 la Polizia giudiziaria specificava che in considerazione della impossibilità di effettuare, in tale ambito, la ricerca per parole chiave sulle copie forensi dei dispositivi, la stessa sarebbe stata eseguita in Roma presso gli uffici del Nucleo Speciale a partire dal 22 giugno 2023.
In data 22 giugno 2023 iniziavano le operazioni finalizzate alla ricerca attraverso le parole chiave, divenute frattanto 98, e nel verbale si rappresentava che le operazioni avrebbero richiesto numerose ore per concludersi.
In data 26 giugno 2023 era notificato alla parte il verbale di sequestro conseguente alla perquisizione nel quale – dopo avere dato atto del completamento delle operazioni – si leggeva: “I militari operanti in esecuzione del sopra citato decreto hanno quindi proceduto al sequestro dei dati estratti mediante tale ricerca e riversati sui già menzionati 2 hard disk usb.”
Sulla base della notifica del provvedimento del 26 giugno 2023 la difesa proponeva richiesta di riesame nel rispetto dei 10 giorni in data 5 luglio 2023.
2.2. L’ordinanza impugnata, lamenta la difesa, confonde due diversi momenti del procedimento volto al sequestro del materiale informatico:
-la formazione della copia forense integrale dei dispositivi elettronici ai sensi dell’art. 354 cpv. cod. proc. pen. che costituisce una mera modalità esecutiva dell’attività di perquisizione prodromica all’eventuale sequestro;
il successivo momento di sequestro del dato informatico di effettivo interesse investigativo individuato a seguito della ricerca per parola chiave, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di pertinenza.
La sequenza procedimentale indicata emerge, secondo la difesa, già dal provvedimento del Pubblico ministero che distingue la formazione della copia
forense, la ricerca dei dati informatici per parole chiave, il sequestro dei dati informatici.
Peraltro, lo stesso provvedimento del Pubblico ministero prevedeva anche la possibilità che la copia forense non potesse essere realizzata in tempi brevi; solo in tal caso sarebbe stato necessario procedere ad un sequestro intermedio dei dispositivi oggetto di perquisizione.
Nel caso di specie i dispositivi non sono mai stati sequestrati; la ricerca per parole chiave rappresenta una attività di mera perquisizione e, solo qualora tale ricerca consenta di trovare del materiale effettivamente pertinente alle indagini, si procede al sequestro.
Nel caso di esito negativo della ricerca sarebbe stato possibile procedere ad un’autonoma impugnazione del decreto di perquisizione a cui non era seguito alcun sequestro ai sensi dell’art.252 bis cod. proc. pen., come introdotto dalla Riforma cd. “Cartabia”.
L’unico provvedimento di sequestro è quello del 26 giugno 2023 relativo ai due hard disk contenenti i dati informatici estratti dalla copia forense integrale a seguito della ricerca per parola chiave.
Peraltro, alla data del 13 giugno 2023, le parole chiave comunicate per la ricerca erano solo 7 a fronte delle complessive 98 utilizzate.
Infine, l’ordinanza impugnata omette di considerare l’interpretazione che questa Corte ha offerto dell’art. 354 cpv. cod. proc. pen. (Sez.6, n.34265 del 22/09/2020), in relazione alla vicenda giudiziaria della “RAGIONE_SOCIALE“: la formazione della copia forense integrale non è in alcun modo equiparabile al sequestro del dato informatico, ma è una modalità di esecuzione della attività di perquisizione.
Il sequestro si perfeziona solo al momento dell’acquisizione in via definitiva del dato informatico di interesse investigativo che rappresenta attività separata.
CONSIDERATO IN ‘DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
L’unico motivo di ricorso risulta manifestamente infondato.
La censura ha ad oggetto l’individuazione del momento nel quale possa considerarsi eseguito il sequestro del materiale informatico a seguito di perquisizione e del dies a quo, ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., quanto alla decorrenza dei termini per la presentazione della relativa richiesta di riesame.
1.1. Il tema è strettamente legato alla particolare scansione procedimentale che caratterizza la perquisizione informatica e il successivo eventuale sequestro dei dati contenuti in computer o dispositivi elettronici ai sensi degli artt. 24 comma 1 bis, 352 comma 1 bis, 354 comma secondo cod. proc. pen.
La giurisprudenza di questa Corte si è occupata in più occasioni di siffatta peculiare forma di perquisizione e sequestro anche in ragione della significativa invasività dello strumento investigativo e della necessità di interpretare le disposizioni in esame alla luce dei principi convenzionali della proporzionalità e dell’adeguatezza.
1.1.1. Le Sezioni Unite sono intervenute nello stabilire che è ammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l’interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati. (S.U. n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci Rv. 270497).
Nell’evidenziare la rilevanza del “patrimonio informativo” sequestrato attraverso la formazione della cd. copia forense, le Sezioni unite hanno chiarito che “la mera reintegrazione nella disponibilità della cosa non elimina il pregiudizio conseguente al mantenimento del vincolo sugli specifici contenuti rispetto al contenitore, incidente su diritti certamente meritevoli di tutela, qual quello alla riservatezza o al segreto “.
In tali casi, nonostante la restituzione del supporto sul quale il dato è contenuto, permane comunque un interesse all’impugnazione del provvedimento ablativo per la verifica della sussistenza dei presupposti applic:ativi, a condizione che si tratti di un interesse concreto ed attuale, specifico ed oggettivamente valutabile sulla base di elementi univocamente indicativi della lesione di interessi primari conseguenti alla indisponibilità delle informazioni contenute nel documento.
In applicazione di siffatte indicazioni questa Corte ha ritenuto che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati immagazzinati, qualora non venga dedotta, sulla base di elementi univoci, la lesione di interessi primari connessi all’indisponibilità delle informazioni contenute negli oggetti sequestrati, non essendo a tal fine sufficiente il mero interesse del ricorrente ad una pronunzia sulla legittimità del provvedimento cautelare. (Sez. 5, n. 13694 del 15/02/2019, Panella Rv. 274975).
1.1.2. Sviluppando i principi suindicati, questa Corte ha successivamente ribadito che in tema di sequestro probatorio di supporti informatici, permane l’interesse all’impugnazione nel caso di avvenuta restituzione degli stessi, previo trattenimento di copia dei dati contenuti, non essendo consentito sequestrare indistintamente il bene per realizzare una copia identica all’originale, con funzione meramente esplorativa, impedendo il successivo controllo sulla legittimità del
sequestro sul presupposto della mera restituzione del “contenitore” dei dati (Sez. 6, n. 41974 del 14/02/2019, Guastella, Rv. 277372).
La sentenza richiamata ha posto l’attenzione su di un terna più ampio quale l’oggetto e l’ambito del controllo espletabile da parte dei giudici dell’impugnazione in caso di richiesta di riesame del sequestro probatorio: se sia consentito cioè sequestrare indistintamente qualunque cosa, limitandosi ad indicare, nell’ambito di una funzione meramente esplorativa, una res “contenitore”, fare successivamente una copia di tutto il contenuto del contenitore sequestrato e di cui non si sa nulla, restituire “tutto” senza “passare” dal controllo giurisdizionale sulla ablazione e sulla sua legittimità I 1″, e ha fornito all’interrogativo rispos chiarendo che la decisione di estrarre una copia del bene contenitore sequestrato “non è un atto neutro perché è già espressione di una autonoma e discrezionale valutazione da parte dell’Autorità giudiziaria (..) che attiene alla possibile rilevanza probatoria di ciò che è stato acquisito, alla sua pertinenza con l’accertamento di un dato reato, alla utilizzabilità prospettica degli elementi acquisiti.”
1.1.3. Nel percorso volto a delimitare i confini della impugnazione e i poteri riservati al giudice del Tribunale del Riesame, questa Corte ha ulteriormente chiarito che in tema di sequestro di dispositivi informatici, non rientra nei poteri del tribunale del riesame ordinare la distruzione dei dati “donati” mediante estrazione di copia forense, potendo il collegio solo definire i limiti del vincolo reale trasferitosi su tali dati dopo la restituzione del supporto, disponendone la restituzione all’avente diritto ed in tal modo il reintegro nel possesso esclusivo dei dati. (Sez. 6, n. 13165 del 04/03/2020, PM c. Scagliarini, Rv. 279143).
La sentenza chiarisce che “Sul piano operativo la distruzione dei cloni costituisce modalità che non può dirsi implicata dalla sfera dei poteri spettanti al Tribunale, che invece, valutando l’estrazione di copia forense alla stregua di un’operazione di sequestro, può ordinarne l’eventuale restituzione “.
1.1.4. Il tema per la sua estrema rilevanza è stato ulteriormente sviluppato e ripreso, per meglio delineare l’oggetto dell’apprensione, da questa Corte che ha ulteriormente ribadito che in tema di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, l’estrazione di copia integrale dei dati in essi contenuti realizza sol una copia-mezzo, che consente la restituzione del dispositivo, ma non legittima il trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede. (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, COGNOME, Rv.279949).
In motivazione la Corte ha precisato che il pubblico ministero è tenuto a predisporre un’adeguata organizzazione per compiere tale selezione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano sequestrati a persone estranee al reato, e provvedere, all’esito, alla restituzione della copia-integrale agli
aventi diritto: l’acquisizione indiscriminata di un’intera categoria di beni nell’ambito della quale procedere successivamente alla selezione delle singole “res” strumentali all’accertamento del reato,, è consentita a condizione che il sequestro non assuma una valenza meramente esplorativa e che il pubblico ministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, della difficoltà di individuare “ex ante” l’oggetto del sequestro.
1.2. Quanto agli ulteriori profili della durata del vincolo questa Corte ha poi evidenziato che:
in tema di sequestro probatorio avente ad oggetto dispositivi informatici o telematici, la finalizzazione dell’ablazione del supporto alla sua successiva analisi, strumentale all’identificazione e all’estrazione dei dati rilevanti per le indagini implica che la protrazione del vincolo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, debba essere limitata al tempo necessario all’espletamento delle operazioni tecniche, dovendosi, tuttavia, valutare la sua ragionevole durata in rapporto alle difficoltà tecniche di apprensione dei dati, da ritenersi accresciute nel caso di mancata collaborazione dell’indagato che non fornisca le chiavi di accesso alle banche dati contenute nei supporti sequestrati (Sez. 2, n. 17604 del 23/03/2023, Casale, Rv. 284393).
La sentenza assume rilievo ai fini della presente decisione atteso che affronta specificamente il tema dei rapporti tra perquisizione e sequestro.
In particolare, in motivazione: “Non si ritiene, invece, necessario che il sequestro di dati informatici debba essere “necessariamente preceduto” dalla perquisizione informatica. La ragione di tale scelta ermeneutic:a risiede nel fatto che l’effettuazione di una perquisizione informatica richiede la predisposizione di strumenti investigativi – e segnatamente la disponibilità di tecnici – che non è compatibile con la natura di atto “a sorpresa” della perquisizione ordinaria, che implica che ne siano garantite tempestività ed immediatezza; e che non può essere condizionata dalla predisposizione degli strumenti tecnici necessari per l’effettuazione di una perquisizione, come quella informatica, che richiede competenze specialistiche. A ciò si aggiunge che il codice di rito non prevede che il sequestro dei dati contenuti nei supporti informatici debba essere effettuato obbligatoriamente “solo dopo” l’effettuazione della perquisizione “tecnica” prevista dall’art. 247-bis cod. proc. pen. .”
La necessità di ripercorrere alcune delle più salienti pronunzie di questa Corte che nel corso degli ultimi anni hanno affrontato lo specifico tema del sequestro di dati informatici nasce dalla esigenza di ricavare dalla lettura delle stesse un possibile momento a partire dal quale i “dati informatici” possano essere
considerati “sequestrati”, momento nel caso di specie assai rilevante ai fini della decorrenza dei termini per impugnare il provvedimento adottato dinanzi al giudice del gravame cautelare.
2.1. Per potere completare il ragionamento sin qui offerto, occorre valutare anche la giurisprudenza di questa Corte che si è occupata della individuazione del dies a quo ai fini della impugnazione del sequestro.
Questa Corte ha chiarito, con riferimento al sequestro preventivo di somme di danaro su conti correnti bancari, che il termine per la proposizione dell’istanza di riesame decorre o dal momento di comunicazione dei c.d. ”blocchi” effettuati dall’istituto bancario o dal momento, anche precedente, in cui l’interessato abbia avuto conoscenza del provvedimento di sequestro. (Sez. 2, n. 14772 del 16/03/2018, COGNOME, P.v. P_IVA).
Ha altresì affermato in diversa pronunzia che è inammissibile la richiesta di riesame del decreto di sequestro probatorio presentata oltre i dieci giorni dalla data in cui, per notizie giornalistiche, il soggetto legittimato ha avuto conoscenza dell’esecuzione del sequestro. (Sez. 2, n. 44658 del 15/10/2010, Chiesi. Rv. 248790).
3.Alla luce della giurisprudenza di questa Corte complessivamente richiamata possono essere tratte alcune conclusioni rilevanti ai fini del decidere:
nonostante la peculiare sequenza procedimentale che caratterizza la perquisizione informatica e il sequestro dei dati relativi, non può dubitarsi che l’apprensione degli apparecchi -quali telefoni cellulari e computer- determina gli effetti tipici del sequestro consistenti nella sottrazione coattiva all’imputato dei beni dei quali ha la libera disponibilità;
il dato informatico, in quanto elemento dennaterializzato e indipendente dal supporto, può essere sottoposto a sequestro a prescindere dal supporto stesso dove è incorporato. La copia integrale dei dati (cd. copia forense) contiene l’insieme dei dati contenuti nel contenitore, ma non legittima affatto il trattenimento dell’insieme di dati appresi. Restituito l’apparecchio, il Pubblico Ministero può trattenere la copia integrale solo per il tempo strettamente necessario per selezionare, tra la molteplicità delle informazioni in essa contenute, quelle che davvero assolvono alla funzione probatoria sottesa al sequestro e, compiute le operazioni di selezione, deve restituire agli aventi diritto la copia medesima;
le disposizioni relative alle perquisizioni informatiche di cui all’ artt. 2 comma 1 bis, 352 comma 1 bis, 354 comma secondo cod. proc. pen. nonché la specifica disposizione di cui all’ art. 252 cod. proc. pen. (“Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro con l’osservanza delle prescrizioni degli artt.259 e 260”) impediscono di accedere alla interpretazione
difensiva secondo la quale la apprensione dei beni costituirebbe una particolare modalità della perquisizione, dovendosi ravvisare il vero e proprio sequestro solo con la formazione dei due supporti informatici finali che contengono il materiale informativo selezioNOME. In realtà allorquando l’autorità procedente, estratta la copia informatica, restituisce all’avente diritto il “contenitore informatico”, alt non si verifica se non quello della “riduzione della portata oggettiva” dell’originario sequestro che, inizialmente esteso sia al contenitore che al contenuto informatico, riduce il proprio oggetto alla copia dei dati di quest’ultimo; quando l’autorità procedente, esaminata la copia forense, ne estrae i dati rilevanti, restituendo la porzione inutilizzata all’imputato, altro non si verifica se non un’ulteriore riduzione della portata oggettiva dell’originario sequestro.
3.1. In linea generale, dunque, l’esecuzione del sequestro avviene con l’apprensione del materiale informatico (comprensivo sia dell’hardware che dei dati informatici in esso contenuti) e il termine di dieci giorni ex art. 324 cod. proc. pen. per la presentazione dell’istanza di riesame decorre da quel momento. Nel caso di specie l’esecuzione del sequestro è da coliocarsi in data 13 giugno 2023, al momento della notifica del decreto di perquisizione e dell’apprensione dell’intero materiale informatico, con conseguente intempestività della impugnazione.
Certo non può escludersi che un c:oncreto interesse della parte ad impugnare possa insorgere solo all’esito della conoscenza dell’effettivo numero e della tipologia delle informazioni concretamente estratte da quel materiale, non essendo l’interessato in alcun modo in grado di conoscere prima quali documenti verranno estratti e dunque nemmeno in grado di pronosticare i risultati di questa successiva attività.
Come è stato, infatti, in precedenza evidenziato, la presentazione dell’istanza di riesame è strettamente legata al concreto interesse ad impugnare della parte e, nella ipotesi della perquisizione informatica e del conseguente sequestro probatorio di una “indistinta massa di dati” gradualmente selezionati e ridotti sino alla individuazione di quelli che assumono una rilevanza investigativa, la difesa- a fronte della ampiezza oggettiva del sequestro – può essere in cirado di valutare il proprio interesse ad impugnare solo all’esito della concreta enucleazione dei dati considerati di rilievo investigativo.
In tal caso, in relazione all’esercizio di un compiuto ed effettivo diritto d difesa, potrebbe venire in rilievo la questione circa la possibilità della decorrenza di un diverso termine per impugnare in relazione alla data di esecuzione del sequestro del materiale “ridotto”, alla data, cioè, in cui all’interessato è comunicato quale sia stato il materiale concretamente estratto, al di là del dies coincidente con l’iniziale apprensione del materiale informatico.
4.1.Tuttavia, trattasi di una prospettazione che avrebbe dovuto essere adeguatamente illustrata e rappresentata dalla difesa al giudice dell’impugnazione (in questo caso il Tribunale del Riesame), rappresentando in quella sede come nello specifico caso il diritto di difesa non si sia potuto effettivamente esplicare sino a quando non si è avuta conoscenza dei dati informatici in concreto estratti e sequestrati con la possibilità appunto di individuare il termine per impugnare a partire dal momento in cui è stata fornita ufficiale comunicazione del materiale effettivamente sequestrato.
4.2.Ciò non è avvenuto nel caso in esame: nella memoria difensiva depositata al Tribunale del Riesame all’udienza del 13 settembre 2023, l’indagato, pur lamentando la violazione dei canoni di proporzionalità e pertinenza in mancanza di una ragionevole delimitazione temporale del sequestro rispetto agli ipotizzati reati, non ha in alcun modo evidenziato un pregiudizio ai fini della successiva impugnazione derivante dalla effettiva conoscibilità dei dati sequestrati unicamente con la formazione dei supporti informatici all’esito della ricerca per parole chiave.
Da qui la manifesta infondatezza del motivo di ricorso, avendo correttamente individuato il Tribunale del Riesame il dies a quo ai fini della impugnazione nel momento esecutivo del sequestro con l’apprensione del materiale informatico (comprensivo sia dell’hardware che dei dati informatici in esso contenuti).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma in data 10 gennaio 2024