Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9422 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9422 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a TRIESTE il 03/01/1978 COGNOME NOME nato a POSTUMIA( SLOVENIA) il 27/07/1979
avverso l’ordinanza del 18/07/2024 del TRIBUNALE di UDINE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con ordinanza in data 18/7/2024 il Tribunale di Udine, decidendo sulla richiesta di riesame presentata nell’interesse di COGNOME NOME e NOME NOME, indagati per i reati di cui agli artt. 727 comma 2 e 515 cod. pen., avverso i decreti di ispezione, perquisizione e sequestro emessi in data 17/6/2024 e i verbali redatti in esecuzione dei medesimi in data 25/6/2024 con cui venivano sottoposti a vincolo esemplari di cani, kennel e documenti, rigettò l’istanza di restituzione dei documenti, ritenne l’illegittimità del sequestro degli “individui di labrador”, i quanto effettuato d’iniziativa della PG senza che fosse intervenuta la convalida del PM, dichiarando tuttavia inammissibile l’istanza di restituzione in quanto non
proposta con le modalità previste dall’art. 263 cod. proc. pen. e condannò i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso per Cassazione COGNOME e COGNOME denunciando, con il primo motivo, la violazione di legge in relazione agli artt. 244 comma 1, 253 comma 1, 125 comma 3, 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. Si deduce che: i decreti impugnati riportavano unicamente “gli articoli del codice penale che si assumono violati” richiamando, per il resto, un atto di indagine che non era allegato; la motivazione con cui il Tribunale del riesame aveva disatteso la doglianza difensiva, ritenendo che la difesa aveva avuto comunque la possibilità di accedere al fascicolo, confliggeva con l’ormai consolidato orientamento di legittimità formatosi in materia che richiede che l’atto richiamato sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile “nel momento in cui si rende attuale l’esercizio della facoltà di valutazione e di critica ed, eventualmente, di gravame e, GLYPH conseguentemente, GLYPH di GLYPH controllo GLYPH dell’organo GLYPH della GLYPH valutazione GLYPH o dell’impugnazione” ( Sez. 2, n. 55199 del 29/5/2018); la necessità che il decreto di sequestro sia “autosufficiente” trova conferma nell’introduzione dell’art. 252 bis cod. proc. pen. che consente di impugnare il decreto di perquisizione senza però che sia previsto il deposito del fascicolo del PM.
Con il secondo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 309 comma 9, 324 comma 7, 364 comma 3, 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. deducendo che il Tribunale non aveva dato risposta al motivo che lamentava la violazione dell’art. 364 comma 3 cod. proc. pen. non essendo stato dato avviso al difensore ventiquattrore prima dell’ispezione.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 592 comma 1 cod. proc. pen. sostenendo che l’illegittimità del sequestro precludeva comunque di condannare gli istanti al pagamento delle spese del procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo dei ricorsi è inammissibile in quanto proposto per ragioni non consentite in sede di legittimità.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo ritenuto che, in caso di perquisizione seguita da sequestro, i vizi della perquisizione illegittima possono essere eccepiti con il riesame, a condizione che risulti la stretta interdipendenza
fra le due statuizioni, con la conseguenza che con il ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame non possono essere dedotti, come nel caso di specie, motivi attinenti esclusivamente ai presupposti e alla legittimità della perquisizione ( Sez. 1, n. 30130 del 24/06/2015, Laezza, Rv. 264489 – 01; Sez. 5, n. 15648 del 23/03/2022, Graviano).
Nel caso di specie, i ricorsi non censurano alcun provvedimento di sequestro.
Inammissibile risulta anche il secondo motivo dei ricorsi, non essendo i decreti di ispezioni impugnabili con la richiesta di riesame. Va anche aggiunto che nella congerie di provvedimenti di ispezione, di perquisizione e di sequestro intervenuti non è dato comprendere l’interesse, suscettibile di tutela attraverso la richiesta di riesame, che i ricorsi mirano a salvaguardare attraverso la contestazione dei predetti decreti.
3. È invece fondato il terzo motivo d’impugnazione.
Ritiene il Collegio di dover dare continuità all’orientamento di legittimit secondo il quale “non può essere pronunciata, per difetto di soccombenza, la condanna al pagamento delle spese processuali se in sede di riesame, pur dichiarata la richiesta inammissibile, sia comunque accertata l’illegittimità del sequestro impugnato per motivi, pregiudiziali e di rito, rispetto alle censure formulate con la richiesta di riesame dichiarata inammissibile (Fattispecie in cui il Tribunale, pronunciando sulla richiesta di riesame avverso decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M., aveva rilevato la genericità della descrizione delle cose da ricercare e sottoporre a vincolo, affermando così che il provvedimento di sequestro doveva ritenersi compiuto d’iniziativa della polizia giudiziaria con conseguenti inammissibilità della richiesta di riesame e diritto dell’interessato di ottenere la restituzione dei beni per mancata convalida del P.M. (Sez. 3, n. 26101 del 05/05/2010, M., Rv. 247695-01; Sez. 2, 12 luglio 2007, n. 35469, NOME, Rv. 237803 – 01)” (Sez. 6, n. 51138 del 20/11/2019, COGNOME, Rv. 277446 – 01).
Tale principio si attaglia al caso in esame, avendo il Tribunale del riesame, pur dichiarando inammissibile l’istanza di restituzione degli animali e delle gabbie, ritenuto i sequestri del 25/6/2024 quali atti di iniziativa di PG “cui avrebbe dovuto far seguito un provvedimento di convalida mai intervenuto”.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata relativamente alla statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali, statuizione che elimina. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.
Così deciso il 21/1/2025