Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35238 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35238 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato in Kazakistan il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 6/8/2025 emessa dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO NOME
NOME, il quale insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Nei confronti del ricorrente veniva disposto l’arresto provvisorio su richiesta dell’autorità giudiziaria statunitense, in relazione ai reati di frode informatica associazione per delinquere, estorsione realizzata mediante mezzi informatici,
ricettazione e minaccia.
La Corte di appello, oltre a convalidare l’arresto, con l’impugnata ordinanza disponeva, ai sensi dell’art. 714 cod. proc. pen., il sequestro dei beni rinvenuti in possesso dell’estradando, consistenti in documenti, denaro, carte di credito e dispositivi elettronici.
Nell’interesse del ricorrente è stato formulato un unico, articolato, motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancanza di motivazione e l’assenza di finalità probatoria del sequestro.
Sostiene la difesa del ricorrente che l’autorità statunitense aveva chiesto di procedere al sequestro probatorio dei beni dell’estradando, senza fornire ulteriori indicazioni specifiche. Sulla base di tale indicazione, la Corte di appello aveva disposto il sequestro da quanto rinvenuto, senza fornire alcuna motivazione circa le ragioni sottese all’imposizione del vincolo.
La carenza di motivazione risulterebbe particolarmente evidente in relazione al denaro e alle carte di credito, posto che tali beni non potrebbero in alcun modo fornire elementi di prova a carico del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
Prima di procedere all’esame nel merito, occorre valutare il profilo relativo alla necessità o meno di disporre la convalida del sequestro ai sensi dell’art. 716 cod. proc. pen. e, quindi, unitamente alla convalida della misura cautelare eseguita d’urgenza dalla polizia giudiziaria.
Sul tema, infatti, si registra una risalente pronuncia secondo la quale il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti a reato, eseguito in via di urgenza dalla polizia giudiziaria in danno delle persone nei confronti delle quali sia stata presentata domanda di arresto provvisorio (art. 716 cod. proc. pen.), non è soggetto a convalida (Sez.6, n. 2328 del 7/6/1995, Monya, Rv.202821).
A tale conclusione si giungeva valorizzando il fatto che l’art.716, comma 3, cod. proc. pen., stabilisce che il Presidente della Corte di appello convalida l’arresto, senza prevedere analogo provvedimento anche in relazione al sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti.
Nella citata sentenza, la Corte valorizzava il fatto che, con riguardo alle misure coercitive ed al sequestro da eseguirsi nei procedimenti relativi a domanda di estradizione per l’estero, la normativa in tema di estradizione deroga a quella
ordinaria e richiama l’osservanza delle disposizioni generali in materia di misure coercitive e di sequestro, solo “in quanto applicabili”.
Uno degli aspetti in cui la disciplina ordinaria e quella estradizionale divergono riguarderebbe proprio il sequestro disciplinato dall’art. 716 cod. proc. pen., lì dove, al primo comma, si definiscono i poteri d’urgenza conferiti alla polizia giudiziaria, la quale – ricorrendone le condizioni – può procedere sia all’arresto della persona sia al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.
I successivi commi secondo, terzo e quarto contemplano soltanto l’arresto, disponendone la comunicazione al Ministro RAGIONE_SOCIALE e giustizia, con la messa dell’arrestato a disposizione del presidente della Corte di Appello (comma secondo), la liberazione dell’arrestato o la convalida dell’arresto da parte del predetto presidente (comma terzo), infine la revoca della misura coercitiva se il Ministro RAGIONE_SOCIALE giustizia non ne chiede il mantenimento (comma terzo).
Il legislatore, quindi, avrebbe inteso prevedere la convalida dell’arresto, mentre il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato, eseguito in via di urgenza dalla polizia giudiziaria in danno della persona nei confronti della quale sia stata presentata domanda di arresto provvisorio, non sarebbe soggetto a convalida.
2.1. Tale soluzione sembrerebbe trovare conferma in una successiva pronuncia che, tuttavia, al di là della perentorietà del principio massimato, in motivazione contempla la convalida del sequestro (Sez.6, n. 2038 del 3/6/1999, COGNOME, Rv.214075).
La questione esaminata nella citata sentenza riguardava la possibilità di impugnare con il riesame il sequestro disposto in sede estradizionale, soluzione ritenuta non corretta, in quanto l’unico mezzo di impugnazione esperibile è stato individuato nel ricorso per cassazione ex art. 719 cod. proc. pen.
In quell’ipotesi, peraltro, la Corte ha annullato l’ordinanza di convalida del sequestro in assenza della necessaria motivazione.
2.2. Ritiene la Corte che l’orientamento volto a negare la necessità della convalida del sequestro operato d’urgenza dalla polizia giudiziaria non possa essere condiviso, dovendosi in primo luogo valorizzare il dato sistematico, secondo cui l’ordinamento interno non contempla ipotesi di vincoli cautelari, sia pur reali, in assenza di un provvedimento da parte dell’autorità giudiziaria.
È pur vero che l’art. 716 cod. proc. pen. non prevede espressamente la convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria, ma è altrettanto innegabile che l’arresto e il sequestro vengono disciplinati in maniera sostanzialmente unitaria.
Diversamente opinando si dovrebbe ipotizzare che il sequestro disposto dalla
polizia giudiziaria sarebbe destinato a permanere valido ed efficace pur in assenza di qualsivoglia controllo da parte dell’autorità giudiziaria.
Una volta esclusa la convalida, infatti, non troverebbero neppure applicazione le ulteriori norme che disciplinano il sequestro in seno alla procedura estradizionale.
L’art. 714, comma 1, cod. proc. pen. presuppone che la richiesta di sequestro sia avanzata dal Ministro, mentre l’art. 715, comma 4, cod. proc. pen. consente alla Corte di appello di disporre il sequestro nell’ambito della procedura volta all’applicazione provvisoria di misure cautelari.
Entrambe le ipotesi, tuttavia, non sono in alcun modo compatibili con il diverso modulo procedimentale che si instaura a seguito dell’arresto e del sequestro eseguiti d’iniziativa dalla polizia giudiziaria.
Sulla base delle tre diverse ipotesi in cui si può procedere al sequestro, si dovrebbe ipotizzare che per il solo caso di sequestro disposto dalla polizia giudiziaria non sia richiesta alcuna verifica da parte dell’autorità giudiziaria, né i via preventiva, né in sede di convalida.
Una simile soluzione porrebbe evidenti problemi anche a livello di legittimità costituzionale, stante la lesione del diritto di difesa del destinatario del sequestro e risultando, peraltro, irragionevole la soluzione di escludere il controllo da parte del giudice di merito per una sola delle ipotesi di sequestro contemplate in sede estradizionale.
2.3. Il deficit di giurisdizione relativamente all’omessa previsione della convalida del sequestro non potrebbe neppure ritenersi sanato ammettendo che il controllo sulla legittimità dell’abiezione sia differito all’impugnazione in sede d legittimità, ai sensi dell’art. 719 cod. proc. pen.
Ostano a tale soluzione una pluralità di ragioni, prima fra tutte quella derivante dall’interpretazione letterale della norma, posto che l’art.719 cod. proc. pen. contempla il ricorso per cassazione avverso i «provvedimenti emessi dal presidente della corte di appello».
Ove si ritenga che il sequestro disposto d’urgenza non richieda la convalida da parte del presidente della Corte di appello, non risulterebbe esperibile neppure il ricorso in cassazione, non essendo contemplato che tale forma di impugnazione possa aver ad oggetto il provvedimento di sequestro emesso dalla polizia giudiziaria ed a ciò ostandovi il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.
Quanto detto comporta che, escludendo la convalida ex art. 716 cod. proc. pen., il sequestro disposto d’urgenza in sede estradizionale risulterebbe insuscettibile di qualsivoglia controllo giurisdizionale, sia da parte del giudice chiamato a verificare nel merito l’iniziativa della polizia giudiziaria, sia da part
della Corte di cassazione, non essendovi un provvedimento suscettibile di ricorso ex art. 719 cod. proc. pen.
2.4. Traendo le conclusioni da quanto detto, si ritiene che l’unica interpretazione costituzionalmente legittima dell’art. 716 cod. proc. pen., sia quella di richiedere la convalida da parte del Presidente della Corte di appello anche del sequestro disposto d’urgenza dalla polizia giudiziaria, congiuntamente all’analogo provvedimento richiesto in relazione all’arresto.
L’interpretazione costituzionalmente orientata consente di superare il dato letterale dell’art.716 cod. proc. pen. posto che tale norma non esclude espressamente la convalida del sequestro e, anzi, nel disciplinare congiuntamente tale misura con quella dell’arresto, delinea una evidente contestualità procedurale che legittima una regolamentazione unitaria.
Superato l’aspetto preliminare relativo alla necessità o meno della convalida del sequestro, si può procedere alla verifica in ordine alla nullità della convalida per l’omessa motivazione delle esigenze sottese all’ablazione dei beni rinvenuti in possesso dell’estradando.
3.1. L’art. XVIII – (Consegna di beni, strumenti, oggetti e documenti) del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America (ratificato con I. 26 maggio 1984, n.225), stabilisce che: «Tutti i beni, strumenti, oggetti di valore, documenti e altre prove riguardanti il reato possono essere sequestrati e consegnati alla Parte richiedente. Tali beni possono essere consegnati anche nel caso in cui l’estradizione non possa essere, effettuata».
La norma, pertanto, indica genericamente la possibilità di disporre il sequestro dei beni, limitandosi a prevedere che il sequestro deve ricadere su cose «riguardanti il reato».
Anche l’art. 714, comma 1, cod. proc. pen. prevede che può essere disposto, a richiesta del Ministro della giustizia, il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato per il quale è domandata l’estradizione specificando, al comma 2, che si applicano le previsioni contenute al libro III, titolo III, capo (contenente la disciplina del sequestro probatorio).
Sulla base dei predetti riferimenti normativi, deve ritenersi che il sequestro disposto nell’ambito della procedura estradizionale può considerarsi legittimo solo a condizione che sia specificato il rapporto tra i beni oggetto dell’apprensione e il reato per il quale si procede e la funzione probatoria sottesa all’acquisizione dei beni.
In tal senso si è recentemente pronunciata questa Corte affermando, sia puri,
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al Tr ( —–7a -adizionale tra Italia e Argentina, che il sequestro di beni da consegnare allo Stato richiedente postula che gli stessi siano connessi al reato oggetto della domanda estradizionale, costituendone mezzi di prova od oggetti da esso provenienti, questi ultimi intesi, conformemente al disposto dell’art. 714, comma 1, cod. proc. pen., quali corpo del reato o cose ad esso pertinenti (Sez.6, n. 15113 del 20/3/2025, Rv.287929).
3.2. Il principio sopra richiamato è pienamente applicabile anche al caso in esame, con la conseguenza che deve valutarsi se il provvedimento di convalida del sequestro fornisca o meno giustificazione aie’ nesso esistente tra i beni appresi e i reati oggetto della richiesta di estradizione.
La Corte di appello, sia pur con motivazione implicita, ha dato atto che i beni sequestrati erano attinenti ai reati ipotizzati (associazione per delinquere finalizzata alla frode informatica, riciclaggio di denaro, estorsione informatica), potendosi ritenere che tale giudizio sia fondato in relazione ai dispositivi informatici e ai documenti trovati in possesso dell’estradando.
La tipologia di beni appresi, infatti, essendo strettamente connessa alla tipologia di reato ipotizzata, consente di ritenere che – sia pur con motivazione estremamente sintetica – la Corte di appello abbia dato conto del collegamento tra i beni e i reati ipotizzati.
3.2. A diverse conclusioni deve giungersi, invece, in relazione al denaro e alle carte di credito poste in sequestro, trattandosi di beni di per sé privi di una autoevidente rilevanza probatoria, rispetto ai quali la Corte di appello avrebbe dovuto specificare le esigenze sottese al sequestro.
Nel compiere tale valutazione, peraltro, la Corte di appello non può procedere in via autonoma all’individuazione del nesso di pertinenzialità, dovendosi comunque tener conto del contenuto della richiesta di sequestro formulata dallo Stato richiedente, sul quale grava l’onere di fornire le informazioni necessarie affinchè la Corte di appello possa procedere alla verifica demandatagli dalla normativa convenzionale, nonché da quella dettata in via generale dall’art.714 cod. proc. pen.
3.3. Le considerazioni svolte possono condurre all’affermazione del principio di diritto in virtù del quale, in tema di sequestro disposto d’urgenza dalla polizia giudiziaria nell’ambito della procedura estradizionale, la Corte di appello è tenuta a procedere alla convalida, dovendo motivare – sulla base della normativa convenzionale, nonché della previsione dell’art. 714, comma 1, cod. proc. pen. ove non derogata – in ordine alla sussistenza del nesso di pertinenzialità tra i beni oggetto di apprensione e il reato per il quale è stata richiesta l’estradizione, valutando le esigenze probatorie prospettate dall’autorità estera richiedente.
Applicando i principi sopra indicati, ne consegue che il ricorso deve essere accolto limitatamente all’avvenuto sequestro del denaro e delle carte di credito, posto che in relazione a tali beni difetta l’indicazione del nesso pertinenziale con i reati oggetto della procedura estradizionale.
L’annullamento parziale comporta il rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al sequestro del denaro e delle carte di credito, rinviando per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
Rigetta nel resto il ricorso.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente