Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3349 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3349 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME
NOMENOME NOME NOME Merano il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 11/08/2025 del Tribunale della libertà di Bolzano visti g li atti, il provvedimento impu g NOME e il ricorso ; udita la relazione svolta dal consi g liere NOME COGNOME ; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore g eneral NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impu g nata; udito il difensore, AVV_NOTAIO del foro di Bolzano, che insiste per
l’acco g limento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Bolzano, costituito ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME, indagato per i delitti di cui agli artt. 3 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, avverso il decreto di sequestro probatorio del proprio telefono cellulare per mancanza di interesse ad agire, essendo stato l’apparecchio dissequestrato dal pubblico ministero con provvedimento dell’Il luglio 2025.
Avverso l’indicato provvedimento, l’indagato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, che deducono:
2.1. l’erronea applicazione della legge con riferimento alla sussistenza dell’interesse ad agire, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (si indicano Sez. 6 n. 17312 del 15.02.2024 e Sez. 3 del 03.02.2022), nel caso di sequestro probatorio di un telefono cellulare contenente dati informatici e pur già restituito all’avente diritto previa estrazione di “cop forense”, sussiste di per sé l’interesse di questi a proporre riesame per la verifica della sussistenza dei presupposti applicativi della misura, senza necessità della dimostrazione relativa alla disponibilità esclusiva di quanto ivi contenuto, essendo lo smartphone un dispositivo destiNOME per sua natura a raccogliere informazioni personali e riservate; in tal caso, infatti, il trattenimento della copia determina la sottrazione all’interessato dell’esclusiva disponibilità dell’informazione, sicché il sequestro permane sulla copia informatica;
2.2. la violazione di legge per mancata trasmissione degli atti ai sensi dell’art. 324, commi 3 e 6, cod. proc. pen. in quanto non sono stati trasmessi alla cancelleria del Tribunale i 41 allegati e i 57 files allegati all’annotazioni della G.d.F. di Merano del 14.04.2025, considerando che il deposito di detti atti, avvenuto il giorno dell’udienza, è comunque tardivo, non rispettando il disposto dell’art. 324, comma 6, cod. proc. pen.;
2.3. violazione di legge e falsa applicazione dell’art 253 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3 e 11 d.lgs. n. 74 del 2000, per violazione del principio di proporzionalità, in quanto il decreto di sequestro del pubblico ministero, con riferimento all’estrazione di copia forense, fa generico riferimento a massaggi di posta elettronica, chat e files informatici relativi a un arco temporale molto ampio (“tra il 2020 all’attualità”), senza specificare i tempi di espletamento delle operazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, nel complesso, infondato.
Il primo motivo – che, come si dirà, ha carattere assorbente – è infondato.
Occorre prendere le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite COGNOME, la quale ha affermato il principio secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l’interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati (Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. 270497 – 01).
Pur dando atto che, nonostante la restituzione del supporto sul quale il dato è contenuto, permane un interesse all’impugnazione del provvedimento ablativo per la verifica della sussistenza dei presupposti applicativi, le Sezioni Unitt chiarito, in motivazione, che “deve tuttavia trattarsi di un interesse concreto ed attuale, specifico ed oggettivamente valutabile sulla base di elementi univocamente indicativi della lesione di interessi primari conseguenti alla indisponibilità delle informazioni contenute nel documento, la cui sussistenza andrà dimostrata, non potendosi ritenere sufficienti allo scopo generiche allegazioni”.
In quella decisione, le Sezioni Unite, inoltre, hanno precisato, “quanto all’acquisizione delle copie (…) che trattasi di materiale verosimilmente di natura documentale, rispetto al quale il ricorrente non ha indicato quale fosse l’interesse alla esclusiva disponibilità delle informazioni in essi contenute, limitandosi a riferimenti del tutto generici a non meglio precisate ‘intrusioni nella sfera personale’ che il sequestro del materiale ‘attinente alla professione’ avrebbe determiNOME“.
Orbene, principi del genere, elaborati a proposito del sequestro probatorio di un computer, valgono, per identità di ratio, per il caso di uno smartphone, già oggetto di sequestro probatorio, poi restituito al proprietario, previa estrazione dei dati in esso contenuti secondo le indicazioni fornite dal pubblico ministero.
E’ ,ben vero che, come evidenziato dal ricorrente – ciò che giustificati’ il rigetto ticorso – secondo alcune pronunce, in caso di sequestro probatorio di un telefono cellulare contenente dati informatici e pur già restituito all’avente diritt previa estrazione di “copia forense”, sussiste di per sé l’interesse di questi a
proporre riesame per la verifica della sussistenza dei presupposti applicativi della misura, senza necessità della dimostrazione relativa alla disponibilità esclusiva di quanto ivi contenuto, essendo lo smartphone un dispositivo destiNOME per sua natura a raccogliere informazioni personali e riservate (Sez. 6, n. 26372 del 03/06/2025, De, Rv. 288535 – 01; Sez. 6, n. 17878 del 03/02/2022, COGNOME, Rv. 283302 – 01).
E tuttavia tale indirizzo pare dissonante rispetto al percorso argomentativo delle Sezioni Unite COGNOME, laddove, come si è detto, si richiede la sussistenza di un “interesse concreto ed attuale, specifico ed oggettivamente valutabile sulla base di elementi univocamente indicativi della lesione di interessi primari conseguenti alla indisponibilità delle informazioni contenute nel documento, cui sussistenza andrà dimostrata, non potendosi ritenere sufficienti allo scopo generiche allegazioni”.
E tale interesse, evidentemente, non può mutare a seconda del tipo di bene (computer o smartphone) su cui è apposto il vincolo investigativo e da cui vengono estrapolati dei dati in esso contenuti.
Del resto, se è certamente vero che lo smartphone è un dispositivo destiNOME per sua natura a raccogliere informazioni personali e riservate, la ricerca investigativa dei dati deve essere mirata, sicché, in relazione a quanto effettivamente appreso mediante copia informatica, il ricorrente è tenuto ad evidenziare l’interesse alla esclusiva disponibilità delle informazioni in essa contenute.
5. Il Collegio ritiene pertanto di dare continuità all’orientamento secondo c in tema di sequestro probatorio, ove il vincolo riguardi dispositivi elettronici contenenti dati informatici, già restituiti all’avente diritto in esito all’estrazion “copia forense”, è ammissibile la richiesta di riesame finalizzata alla verifica della proporzionalità del mezzo di ricerca della prova rispetto ai dati personali non rilevanti a fini investigativi nel solo caso in cui sia dimostrata la sussistenza di u interesse concreto ed attuale alla disponibilità esclusiva dei dati contenuti nella copia estratta (Sez. 2, n. 37409 del 10/09/2024, COGNOME, Rv. 286989 – 01).
In altri termini, in tema di sequestro probatorio di documenti informatici e telematici, il titolare di dati sensibili in essi immagazzinati, che impugni siffat provvedimento anche con riferimento a dati informatici già restituitigli, è tenuto ad allegare l’interesse concreto e attuale alla loro disponibilità esclusiva onde consentire al giudice del riesame di valutare l’effettiva esistenza del rapporto di proporzionalità tra le necessità connesse all’accertamento del reato e il sacrificio imposto alla sfera di riservatezza del soggetto inciso dal provvedimento ablatorio, il cui apprezzamento esige, in base alle indicazioni del diritto
convenzionale, che si abbia riguardo al tipo di dati sensibili che vengono in rilievo e al tempo necessario per selezionare, tra i dati acquisiti, quelli effettivamente utili alle investigazioni (Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv. 287778 – 01).
Nel caso di specie, come indicato nel decreto del pubblico ministero riportato nel ricorso (p. 17), le operazioni di estrapolazione della copia finale dei dispositivi informatici erano volte ad individuare “messaggi di posta elettronica, chat e file informatici o cartacei prodotti nel periodo compreso tra il 2020 e l’attualità (anche al fine di cogliere comunicazioni successive alla scoperta del fatto) e tra essi solo quelli attinenti le comunicazioni tra gli indagati e tra quest terzi relativamente ai fatti oggetto di contestazione”.
Orbene, a fronte di tale motivazione contenuta nel decreto del pubblico ministero, che ha sufficientemente specificato il tipo materiale da ricercare e da selezionare mediante pertinenti criteri obiettivi, ancorati ai fatti per cui è causa e di ordine temporale, il ricorrente non ha nemmeno allegato che il materiale estrapolato in copia forense contiene dati riservati e sensibili relativi alla propri sfera personale e, quindi, sia estraneo alle indicate finalità investigative.
Va da sé che l’accertata insussistenza di un interesse concreto ed attuale alla disponibilità esclusiva dei dati contenuti nella copia forense rende inammissibili i restanti motivi di ricorso.
Per quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 04/12/2025.