Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44723 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44723 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato il 18/07/2004 ad AVERSA
avverso l’ordinanza in data 11/07/2024 del TRIBUNALE DI TERNI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; sentito l’Avvocato NOME COGNOME che ha illustrato i motivi d’impugnazione e ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME NOMECOGNOME per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l’ordinanza in data 11/07/2024 del Tribunale di Terni, che ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di riesame proposta avverso il decreto in data 06/06/2024 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni, che aveva disposto il sequestro dei telefoni cellulari in uso all’indagato, in relazione al reato di truffa aggravata.
Va precisato che l’inammissibilità veniva dichiarata sul presupposto della sopravvenuta carenza d’interesse, in quanto i dispositivi venivano dissequestrati nelle more della trattazione del riesame.
Deduce:
Inosservanza di norma processuale, in relazione agli artt. 125, comma 3 e 324 cod. proc. pen., per omessa motivazione in ordine al rispetto dei canoni di proporzionalità e adeguatezza del sequestro probatorio, per avere il tribunale erroneamente ritenuto la sopravvenuta carenza d’interesse.
Secondo il ricorrente, la restituzione del telefono cellulare e della SIM Card non aveva fatto venir meno l’interesse all’impugnazione, atteso che l’oggetto del sequestro sono i dati informatici contenuti nel dispositivo e non il dispositivo in sé, che costituisc un mero contenitore.
A sostegno dell’assunto cita la sentenza di questa Corte n. 17312 del 15 febbraio 2024 e la sentenza delle Sezioni Unite n. 40963 del 7 settembre 2017.
Inosservanza di norma processuale in relazione agli artt. 125, comma 3, 253, comma 1 e 324 cod. proc. pen., per omessa motivazione sul nesso di pertinenzialità tra il bene sequestrato e il reato per cui si procede.
A tale riguardo,si osserva che con la memoria difensiva in sede di riesame di denunciava anche l’omessa motivazione circa il rapporto di pertinenzialità tra bene sequestrato e reato e sul punto non vi è stata alcuna risposta da parte del tribunale.
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché aspecifico.
3.1. Va, innanzitutto, rilevato che il Tribunale di Terni ha ritenuto che NOME non avesse più interesse all’impugnazione in quanto il telefonino cellulare e la carta SIM sequestrati gli erano stati restituiti.
Il ricorrente assume che, invece, conservava l’interesse a impugnare, atteso che oggetto del sequestro erano i dati contenuti nel telefono e nella carta SIM, estratti mediante c.d. copia forense e non il mero contenitore, costituito dai dispositivi elettronici.
A tale proposito occorre osservare che fsecondo un pacifico orientamento di questa Corte, in caso di sequestro probatorio di un telefono cellulare contenente dati informatici e pur già restituito all’avente diritto previa estrazione di “copia forense”, sussiste di p sé l’interesse di questi a proporre . riesame per la verifica della sussistenza dei presupposti applicativi della misura, senza necessità della dimostrazione relativa alla disponibilità esclusiva di quanto ivi contenuto, essendo lo smartphone un dispositivo destinato per sua natura a raccogliere informazioni personali e riservate (Sez. 6, n. 17878 del 03/02/2022, COGNOME, Rv. 283302).
Va ulteriormente precisato che l’applicazione del principio di diritto ora enunciato pretende che la restituzione del dispositivo sia stata preceduta dall’effettiva realizzazione della c.d. copia forense.
Proprio sotto tale profilo il ricorso difetta del requisito dell’autosufficienza.
3.2. Invero, va ribadito che «in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall’ar comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell’onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli
atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l’allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato» (Sez. 5 , Sentenza n. 5897 del 03/12/2020 Ud., dep. il 2021, Cossu, Rv. 280419 – 01).
Tale onere, nel caso in esame, si concretizzava nell’allegazione ovvero nell’indicazione dell’atto e/o degli atti utili a documentare l’avvenuta riproduzione mediante copia forense dei dati contenuti nei dispositivi elettronici e nella carta SIM.
In assenza di tale preliminare ed essenziale allegazione e/o indicazione -del tutto mancante- il ricorso risulta aspecifico e, comunque, manifestamente infondato, atteso che non viene dimostrata la sussistenza del presupposto fattuale necessario a far ritenere la dedotta persistenza di un interesse a impugnare.
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell’irnpugnazione, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 novembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente