Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40145 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40145 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 19.4.2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanz impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 15.2.2024, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli disponeva una perquisizione locale e informatica a carico dei ricorren al fine di ricercare “oggetti, strumenti e documentazioni afferenti al deli tentato omicidio in danno di COGNOME NOME su qualsiasi supporto (cartaceo o informatico o presente su pamphlet o telefoni cellulari)”. Disponeva, altresì, ch
perquisizione informatica dovesse avvenire sul posto, procedendo a estrarre una copia forense senza il sequestro del supporto.
A seguito dell’esecuzione del decreto, la difesa degli indagati proponev richiesta di riesame, censurando la mancata convalida del sequestro della copi forense dei telefoni e denunciando la illegittimità del decreto di perquisizione non delineava l’ambito del mandato conferito alla polizia giudiziaria.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha dichiarato richiesta inammissibile con ordinanza in data 19.4.2024, osservando che non vi era stato sequestro dei telefoni, ma la mera perquisizione e ispezione de apparecchi in uso agli indagati con immediata restituzione al termine del operazioni.
Nell’ordinanza si osserva che, in forza del generale principio di tassatività d impugnazioni ex art. 568 cod. proc. pen., non sono suscettibili di impugnazione dinanzi al Tribunale del Riesame né il decreto di perquisizione, né il decret convalida, quando l’atto istruttorio sia stato eseguito di iniziativa della giudiziaria. La perquisizione, infatti, è un atto privo di contenuti decisori e idoneo ad attentare alla intangibilità della libertà personale. L’even inosservanza da parte dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria delle che disciplinano la perquisizione e, nei medesimi termini, l’ispezione, non inquadrabile in alcuna delle ipotesi di nullità previste dall’art. 178, comma 1, c), cod. proc. pen. o di inutilizzabilità di cui all’art. 191 cod. proc. pen.
Nel caso in esame – rileva il Tribunale – le copie forensi dei telefoni sono s acquisite in esecuzione di atti di indagine ritualmente adottati dalla Procura d Repubblica ai sensi dell’art. 247, comma 1-bis, cod. proc. pen., che disciplina le modalità esecutive della perquisizione, non impugnabili in sede di riesame L’estrazione della copia forense costituisce la documentazione dell’attività che agenti hanno effettuato ai sensi della predetta disposizione di legge, con conseguenza che il ricorso degli indagati è stato dichiarato inammissibile.
Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso il difensore degli indagat articolando due motivi.
2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. pen., la inosservanza o erronea applicazione del combinato disposto degli artt 252, 253, 257, 355 cod. proc. pen.
Censura che il Tribunale abbia disatteso le disposizioni di cui agli artt. 25 253 cod. proc. pen., che disciplinano il sequestro conseguente a perquisizio nonché l’oggetto e le formalità del sequestro probatorio, e quella di cui all’art cod. proc. pen., che ne prevede il riesame. Evidenzia, che, peraltro, con la riforma Cartabia è stata inserita la disposizione di cui all’art. 252-bis cod.
pen., che prevede l’opposizione a decreto di perquisizione emesso dal pubblic ministero e definisce i criteri di controllo giurisdizionale della legittimit perquisizione.
Il ricorso rileva che, ove anche si ritenesse che nel caso di specie non c’è un sequestro di dispositivi elettronici, in ogni caso si è verificata l’estrapo dei dati in esso contenuti attraverso la procedura della cosiddetta copia fore rispetto a cui la Corte di Cassazione ha già affermato che “è illegittima la mi applicata su una massa indistinta di dati informatici senza selezione e se indicazione dei criteri di estrazione del dispositivo sequestrato. Da ciò deri restituzione all’avente diritto e il suo diritto alla distruzione di tutte le cop in possesso del giudice” (cita Sez. 6, n. 38460 del 28/9/2021).
2.2 Con il secondo motivo, deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorso, subordinatamente a quanto domandato con il primo motivo, chiede di ritenere l’ordinanza impugnata priva di motivazione con riferimento all’ulteri questione sollevata dal difensore dinanzi al Tribunale del Riesame, relativa mancanza dei presupposti legittimanti la perquisizione domiciliare e la procedur di estrapolazione dei dati contenuti nei cellulari in un uso agli indagati.
La difesa, cioè, aveva rappresentato che gli atti a sostegno della perquisizi consistessero in un’informativa nella quale si ipotizzava che il movente del ten omicidio era da rinvenire nel fatto che il cane di proprietà di COGNOME NOME NOME tentato di addentare soggetti appartenenti al RAGIONE_SOCIALE, ragione per la qu costoro NOMEbbero poi impedito allo stesso COGNOME di partecipare ad una parti valida per un torneo di calcetto. Di conseguenza, non c’era alcun fondato motiv in base a tale mera ipotesi investigativa, che legittimasse la perquisizio l’estrapolazione dei dati dei telefoni, difettando un nesso strumentale tra la da ricercare e l’attività criminosa.
Con requisitoria scritta del 6.6.2024, il Sostituto Procuratore general chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, osservando che, se vero che la perquisizione non è ex se sottoponibile a impugnazione, tuttavia si deve ritenere che nel caso di specie, accanto al decreto di perquisizione, sia posto in essere surrettiziamente un decreto di sequestro del pubblico ministero comunque un sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria, che pertanto dove essere sottoposto a convalida.
Non vi è differenza tra il caso in cui il telefono venga sottoposto a seques e poi restituito previa acquisizione di copia forense e il caso in cui la copia f venga effettuata sul posto nel corso della perquisizione. Secondo la giurispruden della Corte di cassazione, il sequestro di uno smartphone e dei dati da esso estr
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comporta un’ingerenza nel diritto al rispetto della corrispondenza ai sensi del 8, comma 1, CEDU (sentenza Saber contro Norvegia, 17 dicembre 2020). L’acquisizione sul posto della copia forense del telefono realizza, di fatto ipotesi di sequestro di iniziativa dell’apparecchio, con successiva immediata restituzione. Di conseguenza, deve trovare applicazione la giurisprudenza dell Corte di cassazione sul punto (cita Sez. 6, n. 17878 del 2022).
A conferma della intervenuta attività di sequestro di iniziativa del telefo milita la circostanza che in questo modo è stato di fatto clonato se contraddittorio l’intero contenuto di uno smartphone, con violazione anche d principi di proporzionalità e adeguatezza che devono necessariamente ispirar l’attività del pubblico ministero e quella di iniziativa della polizia giudiziar Sez. 6, n. 38860 del 27 ottobre 2021).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
La questione che sostanzialmente si pone con il primo motivo è se un decreto di perquisizione, congegnato in modo da incaricare la polizia giudiziaria estrarre la copia forense di un dispositivo contenente dati informatici se formale sequestro, non sia da considerarsi piuttosto un implicito provvedimento d sequestro.
2.1 A questo proposito, deve fungere inizialmente da riferimento la sentenza COGNOME, con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono espresse cir l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di cop dati ivi contenuti (Sez. U, n. 40963 del 20/7/2017, Rv. 270497 – 01).
La pronuncia in questione ha precisato che, quando si verifichi la material apprensione dei dati contenuti nel singolo apparato attraverso un “clone” identi all’originale e, perciò, da esso indistinguibile (perché riversato nella immagine” solo per preservarne l’integrità e l’identità alle condizioni in trovava al momento del prelievo e per consentire successive verifiche accertamenti tecnici), sussiste l’interesse del titolare dell’apparato e dei esso contenuti alla restituzione dei dati in sé oltre che del supporto.
Ma, prima ancora, era intervenuta la sentenza COGNOME (Sez. 6, n. 24617 del 24/2/2015) che – si può dire – ha fornito i criteri per la risoluzione problematica che viene in questione anche nel caso di specie.
Il fulcro argomentativo di tale sentenza è rappresentato dalla L. n. 48 2008, con cui è stata ratificata la RAGIONE_SOCIALE sul Cybercrime. In particolare, dalla legge è risultato chiaro che il concetto di “cosa” copre an dato informatico in quanto tale; a questo proposito, la sentenza richiama relazione esplicativa adottata dal RAGIONE_SOCIALE quale chiarisce, al punto 197, che, in seno alla RAGIONE_SOCIALE, «”sequestrar significa prendere il mezzo fisico sul quale i dati o le informazioni sono regi oppure fare e trattenere una copia di tali dati o informazioni». Dunque RAGIONE_SOCIALE disciplina il dato informatico, assimilandolo ad una cosa e, di rifles considerandolo ex se quale oggetto di sequestro, prescindendosi dal supporto fisico che lo incorpora.
Ne esce, quindi, confermato – rileva la sentenza COGNOME – che la RAGIONE_SOCIALE intendeva disciplinare i “dati” di per sé come “cosa” e considerarli quale ogge di sequestro. In conformità a tale RAGIONE_SOCIALE, larga parte delle modific apportate dalla legge n. 48 del 2008 al codice penale (artt. 635-bis, ter, quater e quinquies) ed al codice di procedura penale (artt. 248, 254, 254-bis, 256, 260 dimostrano come sia stato assimilato il dato informatico a un oggetto “fisic sicché è acquisito che il dato informatico in sé possa essere oggetto di seques
Ora, la disciplina delle “copie” di documenti è prevista dall’art. 258 cod. p pen. e non comporta affatto che qualsiasi acquisizione di copia, con restituzi (o mancata apprensione) dell’originale, integri una situazione di “non sequestr e, quindi, di inesistenza di un diritto al sindacato innanzi al Tribunale del ri
Più precisamente, può affermarsi in generale che il problema non si pone in tutte le ipotesi in cui il documento non ha unico valore in sé, “racchiuso” nel originale (come nel comunissimo caso di banconote ed assegni). Viceversa, in tutt quei casi in cui il valore del documento deriva dalla esclusione dell’accesso di non si può ritenere che il trattenimento di copia risolva il tema del dirit restituzione: chi ha subito lo spossessamento ha ragione di contestare tale per della esclusiva disponibilità che rappresenta il valore in sé.
Su questo sostrato ermeneutico, si reinserisce poi la sentenza COGNOME, quale ha ribadito che nell’ipotesi in cui il documento, sia esso informatico o di tipo, «trasferisca il proprio valore anche sulla copia», venendo così in g l’interesse alla «disponibilità esclusiva del “patrimonio informativo”» restituzione del supporto non può considerarsi risolutiva, dal momento che la mer reintegrazione nella disponibilità della cosa non elimina il pregiudizio, consegue al mantenimento del vincolo sugli specifici contenuti rispetto al contenito incidente su diritti certamente meritevoli di tutela, quali quello alla riserva al segreto.
Si tratta, in definitiva, della logica conseguenza della equiparazione tra informatico e cosa. Dal momento che il valore del dato informatico è in sé, e no già nel contenitore esterno, deve concludersi che la effettuazione della copia con la restituzione del supporto materiale – comporti una perdita giuridicamen apprezzabile, che si sostanza nella lesione di un diritto alla esclusiva disponi del documento informatico.
2.2 Ciò detto, deve tenersi conto che nel caso di specie non è intervenuto formale sequestro, né del supporto materiale che conteneva i dati informatici, dei dati informatici che dallo stesso sono stati estrapolati.
Ma, quando dei dati contenuti in una memoria informatica venga effettuata una copia, quest’ultima, nella sua essenza di documento riproduttivo di u contenuto informativo, ne determina di fatto il sequestro, anche perché acquisisce pregiudizialmente tutto il contenuto del dispositivo, con il concr rischio di apprendere dati personali che nulla c’entrano con l’ipotesi investiga per cui si procede e in violazione del principio di proporzionalità.
Del resto, il decreto di perquisizione del pubblico ministero di Napoli, che agli atti, prevedeva che la perquisizione locale, nella sua forma di perquisizi informatica – ricerca “su qualsiasi supporto (cartaceo o informatico o presente tablet o telefoni cellulari”) – avvenisse a mezzo di un consulente tecnico nominato dal pubblico ministero.
Tuttavia, il provvedimento aggiungeva: “in caso di rinvenimento di quanto sopra indicato (per la documentazione, in qualsiasi forma e su qualsiasi support anche informatico), ne decreta il sequestro e ne ordina il deposito nelle form nei termini di legge”.
Dunque, delle due l’una: o il provvedimento dell’autorità giudiziaria doveva intendersi ab infilo come decreto anche di sequestro e, pertanto, il riesame sarebbe ammissibile; oppure no, ma nella sua esecuzione la perquisizione ha poi assunto le forme del sequestro (ai fini della documentazione informatica de contenuto del supporto), con la conseguenza che NOMEbbe necessitato di convalida e, dunque, che sarebbe parimenti ammissibile il riesame.
Questo vuol dire, quindi, che nel caso di specie non veniva in questione profilo della impugnabilità del decreto di perquisizione, perché non solo perquisizione si tratterebbe, ma anche di sequestro. Di conseguenza, l preliminare pronuncia di inammissibilità della richiesta di riesame da parte Tribunale, senza entrare nel merito dei motivi, è stata effettivamente adottata violazione di legge, pur in presenza di un interesse dei ricorrenti alla verifica sussistenza dei presupposti per l’apprensione dell’intero contenuto dei pro telefoni.
Sotto quest’ultimo profilo, la più recente giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che nel caso di estrazione di “copia forense” dell memoria di un telefono cellulare contenente dati informatici, sussiste di per l’interesse del titolare del supporto alla verifica della sussistenza dei pres applicativi della misura, essendo lo “smartphone” un dispositivo destinato per s natura a raccogliere informazioni personali e riservate (Sez. 6, n. 17878 3/2/2022, Rv. 283302 – 01).
Al tempo stesso, si è affermata l’illegittimità, per violazione del princip proporzionalità e adeguatezza, del sequestro a fini probatori di un disposit elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscrimi apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di e e comunque senza l’indicazione degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6, n. 6 del 9/12/2020, dep. 2021, Rv. 280838 – 01); con la conseguenza che il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione de proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, d illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro este omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca criteri di selezione del , materiale informatico archiviato nel dispositi giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell’imputazio provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con consegue restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17 del 15/2/2024, Rv. 286358- 03).
A fronte della fondatezza delle censure attinenti alla dichiar inammissibilità della richiesta di riesame, rappresentate nel primo motivo, dev considerarsi assorbito il secondo motivo di ricorso relativo alla insussistenza presupposti della perquisizione domiciliare, anche perché si tratta di aspetto non ha costituito oggetto dell’ordinanza impugnata, in ragione della preliminar dichiarazione di inammissibilità che ha di fatto inibito ogni esame nel merito de doglianze difensive.
Ne consegue, dunque, che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo esame dell’ammissibilità della richies di riesame presentata nell’interesse dei ricorrenti, da svolgersi nell’osservanz principi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Così deciso il 5.7.2024