Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46028 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46028 Anno 2023
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Stornarella avverso l’ordinanza in data 21/03/2023 del Tribunale di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria inviata dal difensore del ricorrente; letta la memoria inviata nell’interesse delle parti civili NOME NOME e NOME COGNOME n i .
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21/03/2023 il Tribunale di Milano, in sede di rinvio dopo l’annullamento da parte della Corte di cassazione di precedente ordinanza con cui era stata rilevata l’inammissibilità dell’impugnazione di NOME COGNOME, ha confermato il provvedimento in data 01/03/2022 con cui la Corte di appello di
Milano aveva disposto il sequestro conservativo di beni, in particolare di complesso immobiliare della società RAGIONE_SOCIALE, a garanzia dei crediti risarcitori delle parti civili.
Ha proposto ricorso NOME con atto a firma del suo difensore.
Deduce apparenza di motivazione in merito ai presupposti di periculum in mora e proporzionalità.
Il Tribunale, a fronte del ,sequestro di un complesso immobiliare di valore nettamente eccedente l’importo delle obbligazioni civili, aveva fondato il proprio giudizio sull’indivisibilità del bene, dando rilievo al verbale di esecuzione del sequestro e di affidamento in giudiziale custodia, ma ignorando il documento prodotto dalla difesa, cioè il verbale del 14/4/2016 relativo alle operazioni di sopralluogo e immissione in possesso, da cui risultava che il bene era suddiviso in cantine, appartamenti e box.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale aveva ritenuto di non dover considerare né le condotte delle parti civili né quelle dell’imputato ma solo il fatto che nel patrimonio non vi fossero altri beni aggredibili.
Le parti civili non avevano dimostrato di aver agito per l’esecuzione della provvisionale ma solo di aver inviato diffide e aver effettuato verifiche, peraltro producendo atti di parte privi di ufficialità e contrastanti con atti del processo.
Né avrebbe potuto rilevare la mancata prestazione di cauzione in assenza di effettiva azione esecutiva.
Inoltre, COGNOME è proprietario di diverse società, essendo comunque necessario un controllo nelle forme ufficiali di cui all’art. 492-bis cod. proc. civ., esteso anche alle altre società.
Sarebbe stato inoltre necessario che COGNOME stesse ponendo in essere atti dissipatori, emergendo invece il contrario.
Contesta inoltre il ricorrente il presupposto del fumus boni iuris, essendo stato dedotto che le condotte di truffa, eliminato il reato di abusivismo, si erano riempite di un diverso contenuto.
Ha inviato requisitoria il P.G., concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
Ha inviato una memoria di replica il difensore del ricorrente, nella quale insiste sulle ragioni del ricorso.
Hanno depositato memorie i difensori delle parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME, nelle quali concludono per l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23 comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga da ultimo disposta dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come modificato dall’art. 5-duodecies, d.l. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 199 del 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve, in primo luogo, rilevarsi che le questioni in materia di fumus, solo genericamente proposte, sono comunque precluse in ragione dell’irrevocabilità della sentenza di condanna, conseguente alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi intervenuta con sentenza della Corte di cassazione in data 14/04/2023.
In secondo luogo, va rimarcato come proprio in conseguenza di tale irrevocabilità debba ritenersi prodotto l’effetto tipico del sequestro conservativo, cioè la sua conversione in pignoramento agli effetti dell’art. 320 cod. proc. pen., da ciò discendendo la competenza del giudice civile per lo sviluppo della procedura ed eventuali opposizioni o richieste di riduzione.
In ogni caso si rileva l’intrinseca inammissibilità delle doglianze difensive.
3.1. Il Tribunale ha confermato il sequestro del compendio immobiliare rilevandone l’indivisibilità.
L’argomento difensivo, desunto dal verbale del 29/02/2016, relativo alle operazioni di sopralluogo ed immissione in possesso, nel quale si era dato conto della presenza di appartamenti, cantine e box, è inidoneo a confutare il rilievo del Tribunale, giacché quest’ultimo sottende il riscontro della mancanza di formale frazionamento, che determina l’impossibilità di un vincolo parziale, insuscettibile di idonea trascrizione.
Inoltre, la conferma del sequestro si fonda sul rilievo dell’insussistenza di altri beni aggredibili e sulla conseguente incapienza del debitore, fatta salva la disponibilità di quel bene, anche se di valore eccedente l’importo del credito.
Si tratta di ragionamento corretto, essendo stato affermato che «è sufficiente la valutazione dell’incapienza attuale del patrimonio del debitore» (Sez. 2, n. 51576 del 04/12/2019, COGNOME, Rv. 277813), e che non può ravvisarsi sproporzione allorché l’unico bene sequestrato risulti indivisibile (Sez. 2, n. 33090 del 22/06/2017, COGNOME, Rv. 270922).
3.2. Deve aggiungersi che sono generiche le doglianze incentrate sulla mancata ricerca di beni ulteriori e sul comportamento delle parti civili: deve infatti rilevarsi che l’assunto della disponibilità di altri beni non risulta suffragato dall’indicazione di beni concretamente aggredibili e che non è pertinente in questa
sede il riferimento alla ricerca dei beni in forma telematica di cui all’art. 492-bis cod. proc. civ.; inoltre, può rilevarsi che il Tribunale ha dato conto delle diffide inviate dalle parti civili, cui non sono state fornite risposte, e della documentazione prodotta a conferma di diligenti ricerche relative alla disponibilità di beni ulteriori, valutazione che nel motivo di ricorso è solo assertivamente contestata.
In tal modo deve ritenersi che il Tribunale abbia dato conto dei presupposti del disposto sequestro conservativo e che le censure risultano aspecifiche e manifestamente infondate, fermo restando quanto premesso ·in ordine allo svolgimento della fase esecutiva in sede civile.
In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell’inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/10/2023