Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 43389 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 43389 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/01/2023 del TRIB. LIBERTA di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ssa COGNOME, la quale si riporta alla requisitoria scritta e depositata e conclude per il rigetto de ricorso.
uditi i difensori:
l’avvocato AVV_NOTAIO si riporta alle note difensive già depositate e conclude per il rigetto del ricorso;
l’avvocato NOME COGNOME si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento degli stessi.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 12 gennaio 2023 il Tribunale di Bologna ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del 7 – 8 novembre 2022, con la quale il Tribunale di Bologna aveva disposto il sequestro conservativo, ai sensi dell’art. 316 cod. proc. pen., in favore della parte civile RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale, in particolare, ha ravvisato una carenza di interesse concreto ed attuale all’impugnazione, rilevando che quest’ultimo, dovendo essere correlato alla restituzione del bene, presuppone l’esecuzione della misura, ossia la concreta operatività del vincolo giuridico sui beni dell’impugnante. Poiché grava su quest’ultimo l’onere di dedurre la sussistenza dell’interesse ad impugnare, si sarebbe dovuto, innanzi tutto, affermare che il sequestro era stato eseguito e quindi dimostrare l’intervenuta esecuzione, soprattutto alla luce del fatto che quest’ultima, ove riguardi un sequestro conservativo a favore della parte civile, non è documentata dagli atti del processo penale. L’ordinanza impugnata aggiunge che l’esattezza di tale soluzione trova conferma nel fatto che i termini per la proposizione del riesame decorrono esclusivamente dalla data di esecuzione del provvedimento.
Nell’interesse del COGNOME è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 324, comma 3, 568, 591, comma 1, lett. a), 373, 357, cod. proc. pen., nonché, per analogia, dell’art. 100 disp. att. cod. proc. pen., rilevando: a) che, alla stregua di tali previsioni, non sussiste alcun onere del ricorrente di produrre l’atto impugnato o copia dello stesso o di quelli connessi, dal momento che l’acquisizione degli stessi è posta a carico degli uffici giudiziari; b) che era l’ufficiale giudiziario che avrebbe dovuto depositare presso la cancelleria del Tribunale il verbale di esecuzione del sequestro che, incluso nel fascicolo dell’esecuzione, avrebbe dovuto essere trasmesso al giudice del riesame; c) che il COGNOME aveva ricevuto soltanto una raccomandata, ritirata in data 6 dicembre 2022, con la quale l’ufficiale giudiziario aveva comunicato di avere notificato l’atto di sequestro conservativo presso terzi a richiesta di Banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. alla stessa banca e ad RAGIONE_SOCIALE Giustizia.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta nullità dell’ordinanza impugnata per omessa motivazione rispetto alle doglianze con le quali si era contestata la sussistenza dei presupposti per l’adozione del sequestro conservativo.
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2.3. Con il terzo motivo si lamenta nullità dell’ordinanza impugnata per assenza di motivazione in relazione alla dedotta perdita di efficacia della misura cautelare, per tardiva trasmissione al tribunale degli atti, ai sensi dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., tornando a sollecitare, come già fatto in occasione della richiesta di riesame, un ripensamento delle conclusioni di Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266790 – 01, secondo cui, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, il rinvio dell’art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., alle disposizioni contenute nell’art. 309, comma decimo, cod. proc. pen’ deve intendersi tuttora riferito alla formulazione originaria del predetto articolo; ne deriva che sono inapplicabili le disposizioni introdotte nel predetto comma decimo dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 – relative al termine perentorio per il deposito della decisione ed al divieto di rinnovare la misura divenuta inefficace.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché una memoria contenente motivi nuovi nell’interesse della parte ricorrente. Con questi ultimi, si rileva: a) che, successivamente all’ordinanza impugnata era stata presentata una seconda richiesta di riesame in data 1 febbraio 2023, avverso la medesima ordinanza di sequestro conservativo del 7 novembre 2022, in esito all’esecuzione di atti di sequestro presso terzi in data 11-24 gennaio 2023 e in data 12-23 gennaio, entrambi notificati il 26 gennaio 2023 a NOME COGNOME; b) che il Tribunale di Bologna ha dichiarato inammissibile anche questa seconda richiesta di riesame, utilizzando, tuttavia, motivazioni del tutto antitetiche rispetto a quelle formulate nella ordinanza impugnata in questa sede; c) che, infatti, il Tribunale ha ritenuto tardiva la richiesta di riesame, per essere stato proposto oltre il termine di dieci giorni dalla esecuzione del sequestro avvenuta, rispetto all’imputato, con la notificazione, in data 6 dicembre 2022, dell’atto di citazione di pignoramento mobiliare presso i terzi Banca FINNAT ed RAGIONE_SOCIALE. È stata trasmessa anche memoria nell’interesse della parte civile, con la quale si chiede il rigetto del ricorso.
All’udienza del 16 ottobre 2023 si è svolta la discussione orale.
Considerato in diritto
Il terzo motivo di ricorso è logicamente preliminare, posto che il giudice del riesame deve dichiarare l’inefficacia della misura anche in caso di
inammissibilità della richiesta, trattandosi di potere officioso (v., infatti, su un piano AVV_NOTAIO Sez. U, n. 14 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216261 – 01, secondo cui l’omissione, da parte del giudice del riesame, della pronuncia, anche d’ufficio, della sopravvenuta perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., costituisce un vizio della decisione che, come tale, può essere fatto valere esclusivamente con il ricorso per cassazione nell’ambito del procedimento de libertate).
Ciò posto, si osserva, innanzi tutto, che la questione dedotta ha natura giuridica con la conseguenza che è del tutto inconducente la deduzione del vizio di assenza di motivazione. Come chiarito da questa Corte, infatti, l’esame di siffatte questioni va condotto indipendentemente dalle argomentazioni utilizzate dal giudice di merito per giustificare le proprie conclusioni, come risulta confermato dalla previsione dell’art. 619, comma 1, cod. proc. pen.
La doglianza è, tuttavia, infondata, dal momento che le conclusioni di Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266790 – 01 sono state confermate, con argomentazioni che il Collegio condivide, dalla giurisprudenza successiva di questa Corte, a mente della quale, in tema di riesame di provvedimenti di sequestro, anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 47 del 2015, che ha novellato l’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, bensì il diverso termine indicato dall’art. 324, comma 3, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria, per cui, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre dal momento in cui il tribunale ritiene completa l’acquisizione degli atti (Sez. 6, n. 47883 del 25/09/2019, NOME COGNOME, Rv. 277566 – 01).
2. Il primo motivo è fondato.
La tesi secondo la quale l’interesse ad impugnare un provvedimento cautelare reale presuppone l’esecuzione della misura, ossia la concreta apposizione del vincolo (v., ad es., Sez. 3, n. 17839 del 05/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275598), destinato a durare per il tempo occorrente ad ottenere la pronuncia in thesi favorevole – del giudice del riesame, non è convincente (nella stessa prospettiva, v. Sez. 5, n. 35183 del 27/05/2011, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 251199 – 0; ma v. le puntualizzazioni, con riguardo al sequestro preventivo, di Sez. 6, n. 45869 del 14/10/2022, Auteri, n.m.). In particolare, non appare condivisibile che il destinatario di un provvedimento cautelare, in sé perfetto e
giuridicamente esistente, dopo il deposito dello stesso, non lo possa impugnare anche prima della sua esecuzione, dovendo prima tollerare il sacrificio del suo diritto per poi contestare la legittimità del provvedimento.
Invero, l’ammissibilità dell’impugnazione è subordinata alla presenza di un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un’utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso (Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, dep. 2022, Migliore, Rv. 282542 – 01). La consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite ha, infatti, concluso nel senso che la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulti idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell’impugnante, con la conseguenza che l’eliminazione, o la riforma, della decisione gravata, renda possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso. Dunque, la legge processuale non ammette l’esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione o la correttezza formale del procedimento. Non ammette, in altri termini, un’impugnazione che non produca alcun effetto pratico favorevole alla posizione giuridica del soggetto, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto (v., ad es., Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, COGNOME, Rv. 249002; Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, COGNOME, Rv. 244110; Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 240815).
Ora, è indiscutibile l’interesse del destinatario di un provvedimento cautelare a rimuovere il titolo che legittima l’interessato (sia il p.m. o la parte civile) ad eseguirlo e a determinare il concreto pregiudizio derivante dall’apposizione del vincolo. Peraltro, proprio con riferimento alla materia dei sequestri conservativi, depone in tal senso la disciplina processualcivilistica, che non richiede affatto l’esecuzione del provvedimento per l’esperimento del reclamo di cui all’art. 669 terdecies cod. proc. civ.
Ma, a prescindere da tale rilievo, si osserva che la tesi secondo la quale l’interesse ad impugnare deve identificarsi nella possibilità di conseguire il risultato tipizzato per lo specifico schema procedinnentale, ossia quello alla restituzione del bene sequestrato, non è persuasiva nella sua assolutezza. Il principio viene affermato con riguardo alla posizione dell’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., ma, in concreto, privo di interesse alla restituzione del fondo su cui siano state realizzate opere abusive, quando, senza essere il proprietario del fondo e senza
poter vantare una detenzione qualificata, sia il mero committente di tali opere (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, COGNOME COGNOME, Rv. 281098 – 01; per l’affermazione dello stesso principio, in generale e sempre con riguardo alla posizione dell’indagato non titolare del bene, v. anche Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005 – 0). La ratio di siffatta conclusione va ravvisata nel fatto che, laddove il ricorrente – a differenza di altri – non abbia titolo alcuno alla restituzione del bene, non è ravvisabile un interesse a contrastare il provvedimento che appone il vincolo. E, in tali casi, nei quali l’interesse non emerge con chiarezza dagli atti, è del tutto ragionevole esigere che chi impugna indichi, a pena di inammissibilità le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, relazione che consentirebbe di conseguire la restituzione del bene.
Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, COGNOME, ritiene che il ricorrente dovrebbe anche dedurre l’avvenuta esecuzione del sequestro (nello stesso senso, v. anche Sez. 3, n. 13283 del 25/02/2021, Albano, Rv. 281241 – 0). Ciò, si ripete, in quanto è proprio la morfologia delle misure cautelari reali – che impongono un vincolo giuridico sul bene – a rendere indispensabile l’effetto di restituzione quale connotato essenziale ed imprescindibile dell’interesse ad impugnare, da cui la sussistenza della relazione con la cosa sottoposta a vincolo (v., in tal senso, Sez. 3, n. 13283 del 25/02/2021, Albano cit.). In coerenza con tale ricostruzione, si è ritenuto che è inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo che non sia stato ancora eseguito, in quanto, in tale situazione, non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale a proporre impugnazione (Sez. 6, n. 16535 del 26/01/2017, Habour, Rv. 269875 – 01). La sentenza ha, in motivazione, escluso la sussistenza dell’interesse ad impugnare allorché l’impugnazione sia attivata al mero fine di ottenere una pronuncia di illegittimità di un provvedimento che non ha ancora inciso in alcun modo nella sfera patrimoniale del ricorrente. Nello stesso senso Sez. 3, n. 17839 del 05/12/2018, dep. 2019, COGNOME, sopra citata, che ha chiarito, ancora una volta, che l’interesse ad impugnare non può consistere nel mero fine di ottenere una pronuncia di illegittimità di un provvedimento che non ha ancora inciso nella sfera patrimoniale del ricorrente, poiché il mezzo di impugnazione è volto a rimuovere il vincolo reale e ad ottenere la restituzione della cosa sequestrata.
Ora, in disparte il fatto, sul quale si tornerà infra, che il ricorrente ha dedotto l’intervenuta esecuzione del sequestro in data 6 dicembre 2022 e che il Tribunale ha ridimensionato tale rilievo sulla base di una mera congettura (dal fatto che il ricorrente ha dedotto di avere ricevuto nella stessa data la notifica del provvedimento, si è tratta la conclusione che l’espressione adoperata nella richiesta di riesame – “l’ordinanza è stata eseguita in data 6.12.2022 e notificata
in pari data” – intendeva solo esprimere il fatto che la parte civile si fosse limitata a notificare all’imputato l’ordinanza che aveva disposto il sequestro), si osserva che non si rinviene il fondamento normativo che, a fronte di un evidente interesse del titolare del bene ad evitare l’esecuzione del sequestro, imporrebbe di attendere l’imposizione del vincolo per giustificare l’interesse a reclamare un controllo sulla legittimità del provvedimento.
In altri termini, rispetto alla situazione giuridica di soggezione all’altrui iniziativa esecutiva in cui il destinatario del provvedimento viene a trovarsi per effetto della semplice emissione di quest’ultimo, l’interesse ad impedire l’apposizione del vincolo non è di mero fatto o semplicemente teorico, perché l’impugnazione intende rimuovere proprio la situazione di soggezione giuridica della quale s’è detto. Soggezione, peraltro, che non incontra neppure i limiti previsti dal codice di procedura civile, dal momento che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il mancato rispetto del termine perentorio di giorni trenta per l’esecuzione del sequestro conservativo di cui all’art. 675 cod. proc. civ. non determina la decadenza del provvedimento emesso dal G.i.p., sia perché il richiamo alle “forme previste dal codice di procedura civile” contenuto nell’art. 317, comma 3, cod. proc. pen. attiene esclusivamente alle modalità esecutive e non alle altre statuizioni del relativo codice di rito aventi finalità diverse e proprie del procedimento civile, sia perché il comma successivo del predetto art. 317 già disciplina in termini autonomi la perenzione del sequestro, ricollegandola non già ad eventuali inerzie nel dare esecuzione alla misura, bensì al sopravvenire della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, non più soggetta a impugnazione. (Sez. 6, n. 45480 del 06/10/2015, Conga, Rv. 265456 – 01).
Né si giustifica il ritardo nella realizzazione della tutela giurisdizionale rispetto alla situazione soggettiva potestativa riconosciuta al p.m. o alla parte civile e in grado di incidere sul patrimonio del destinatario del provvedimento.
Questione parzialmente diversa è quella che sorge in presenza di provvedimenti di sequestro a struttura mista, tipici in materia tributaria (per i quali v. ancora Sez. 3, n. 13283 del 25/02/2021, Albano cit.), nei quali è disposto il sequestro preventivo in via diretta dei beni e, in via subordinata, il sequestro nella forme per equivalente; situazione che, proprio per la diversa struttura e presupposti applicativi delle misure ablative, necessariamente presuppone non solo la prova dell’avvenuta esecuzione, ma anche la specificazione dei beni oggetto di sequestro di cui si chiede la restituzione, la relazione tra il bene e il soggetto ricorrente, nonché la specificazione se l’ablazione del bene sia avvenuta in via diretta o per equivalente e ciò in quanto il diverso titolo di ablazione postula diversi presupposti applicativi.
In questo caso, infatti, l’onere di allegazione vale a determinare il thema decidendum e non attiene alla tematica dell’interesse ad impugnare.
Dall’accoglimento del primo motivo e dal conseguente annullamento con rinvio del provvedimento impugnato discende l’assorbimento del secondo motivo, dal momento che è il giudice di merito che deve esaminare le restanti doglianze proposte con la richiesta di riesame.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per il giudizio al Tribunale di Bologna.