Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45018 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45018 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato in Romania il 19/12/1992 avverso l’ordinanza del 13/08/2024 del Tribunale di Ravenna udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1bis , cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Ravenna con provvedimento del 13/08/2024 respingeva l’istanza di revoca del sequestro conservativo disposto con ordinanza del Tribunale di Ravenna del 25/03/2024 nei confronti di NOME COGNOME e della società RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto denaro, beni mobili o immobili o mobili registrati fino al valore di euro ventitremila.
L’imputato, a mezzo del suo difensore, in proprio e quale amministratore unico della società RAGIONE_SOCIALE ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 216 e 320 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 41 e 42 Cost.
Evidenzia che, essendo stato estromesso il responsabile civile (la società RAGIONE_SOCIALE) dal procedimento, ai sensi dell’art. 87, comma 3, cod. proc. pen. in ragione del rito prescelto, son venute meno le ragioni che giustificano il permanere del vincolo; che, del resto, il Tribunale ha condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile il solo ricorrente, non anche la società; che, quanto alla irrevocabilità del sequestro conservativo prima della sentenza di assoluzione o proscioglimento passata in giudicato ovvero nell’ipotesi in cui venga prestata idonea cauzione ai sensi dell’art. 319 cod. proc. pen., la giurisprudenza di legittimità non Ł univoca, sebbene, secondo un orientamento può essere comunque disposta la revoca del vincolo qualora siano venuti meno i relativi presupposti genetici, come appunto verificatosi nel caso di specie.
NOME COGNOME
NOME COGNOME
R.G.N. 29944/2024
Motivazione Semplificata
In data 08/11/2024 Ł pervenuta articolata memoria della parte civile, NOME COGNOME che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il rigetto dello stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile per esser manifestamente infondato l’unico motivo cui Ł affidato.
4.1. Ed invero, la misura cautelare del sequestro conservativo, prima della definitività della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, Ł suscettibile di revoca solo nel caso in cui venga offerta idonea cauzione e non anche per il venir meno dei presupposti che ne hanno legittimato l’adozione, sicchØ la mancata impugnazione del provvedimento impositivo, ai sensi dell’art. 318 cod. proc. pen., ne determina la definitività (Sez. 6, n. 2101 del 03/10/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285889 – 01; Sez. 2, n. 16769 del 14/01/2022, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 44578 del 07/06/2016, COGNOME, Rv. 267930 – 01; Sez. 6, n. 4459 del 24/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269614 – 01; Sez. 4, n. 39171 del 15/05/2013, COGNOME, Rv. 256763; Sez. 5, n. 40407 del 17/04/2012, COGNOME, Rv. 254631).
Dunque, l’unico mezzo per ottenere la revoca del provvedimento Ł l’impugnazione tempestiva proposta innanzi al tribunale del riesame.
4.2. Tanto premesso, il ricorrente deduce di non aver potuto impugnare il provvedimento genetico che ha disposto il sequestro conservativo, in quanto mai notificato alla società.
4.3. Rileva il Collegio che tale circostanza trova netta smentita negli atti del procedimento, atteso che nella stessa istanza di revoca, reietta con il provvedimento qui impugnato, il difensore dichiara di agire anche per conto della società RAGIONE_SOCIALE rappresentata dall’odierno ricorrente quale amministratore unico, con ciò ammettendo la piena conoscenza del provvedimento anche da parte della persona giuridica, quantomeno da quel momento. Orbene, la mancata proposizione dell’istanza di riesame ha reso definitivo il sequestro conservativo, che – prima della definitività della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere – può essere revocato solo previa offerta di idonea cauzione.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME