Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21868 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21868 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a VENEZIA il 03/02/1946
avverso l’ordinanza del 16/08/2024 del TRIB. LIBERTA’ di TREVISO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 16/08/2024, il Tribunale di Treviso in funzione di riesame dei provvedimenti cautelari ha provveduto sulla richiesta ex art. 324 cod. proc. pen., avanzata nell’interesse di NOME COGNOME avverso le ordinanze di sequestro conservativo disposte dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Treviso rispettivamente in data 18/07/2024 e in data 19/07/2024, disponendone la parziale revoca.
COGNOME era imputato per l’omicidio di NOME COGNOME e il tentato occultamento del cadavere, avvenuto il 18 maggio 2023. I provvedimenti di sequestro conservativo avevano ad oggetto denaro contante (nella misura di 32.861 euro), un camper di proprietà dell’imputato e diversi assegni in suo possesso.
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Treviso aveva ritenuto sussistente il fumus boni iuris essendo a tal fine sufficiente l’emissione del decreto che dispone il giudizio (nella forma del giudizio immediato), mentre il periculum inmora Ł stato ravvisato nella situazione patrimoniale del COGNOME, già insufficiente e destinata a peggiorare per la sua condizione di detenuto, privo di entrate sin dal gennaio 2024 e tenuto ad affrontare ingenti spese. Pertanto, con decreto del 18/07/2024, era stato disposto il sequestro conservativo della somma di €33.901, rettificata in €32.861, nonchØ del camper CI KIROS (tg. CODICE_FISCALE) e, in parziale accoglimento dell’istanza avanzata in udienza del 19/07/2024, con successivo decreto, anche degli assegni rinvenuti nella disponibilità dell’imputato, ad eccezione di quelli aventi come beneficiario la società RAGIONE_SOCIALE
1.1 Con l’istanza di riesame il difensore di COGNOME ha dedotto innanzitutto l’illegittimità dei provvedimenti per l’omessa quantificazione dell’importo del credito da assicurare, evidenziandone l’indeterminatezza, e, in secondo luogo, la riferibilità delle somme sequestrate all’attività della società RAGIONE_SOCIALE rilevando che i contanti, unitamente ai documenti di trasporto e agli altri reperti, rappresenterebbero incassi della ditta di pescheria temporaneamente detenuti presso l’abitazione dell’imputato in attesa del versamento in banca.
Quanto poi agli assegni sequestrati, tra essi vi sarebbero titoli tratti da un conto corrente RAGIONE_SOCIALE intestato a tale società e consegnati al Battaggia a titolo di garanzia per la restituzione di un prestito, non destinati all’incasso.
1.2 il Tribunale ha revocato la misura reale conservativa relativamente ai reperti indicati ai numeri 6 (una mazzetta di banconote dell’importo di euro 245,00), 7 (banconote per euro 310,00), 8 (banconote per euro 665,00), 9 (banconote per euro 620,00), 13 lett. e) (piø mazzette di diverse importo ciascuna) del verbale di sequestro redatto dai Carabinieri di Treviso e ha ordinato la restituzione delle somme al richiedente nella qualità di amministratore e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale riteneva che anche per queste somme al pari degli assegni dei quali il Giudice per le indagini preliminari non aveva disposto il sequestro risultavano elementi che le rendevano riconducibili all’attività dell’impresa commerciale. I contanti rinvenuti in sede di perquisizione – in particolare quelli annessi ai relativi documenti di trasporto (DDT) – risultavano riconducibili, con elevati margini di verosimiglianza, all’attività d’impresa della medesima società, come evidenziato dalla sostanziale coincidenza degli importi indicati nei DDT con quelli in banconote.
Per quanto riguarda le restanti somme di denaro sequestrate, la documentazione raccolta non permetteva di riconoscerle come derivanti in modo specifico all’attività commerciale della società, nØ le dichiarazioni difensive – in particolare quelle relative agli assegni emessi da un conto RAGIONE_SOCIALE risultavano adeguatamente supportate
Avverso il suddetto provvedimento il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso, articolando tre motivi.
2.1 Con il primo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., l’erronea applicazione della legge penale nella parte in cui non Ł stato determinato, nemmeno in via approssimativa, l’importo del credito, nonchØ ex art. 606, comma 1, lett. e) la motivazione manifestamente apparente sul punto.
L’omessa indicazione del credito da garantire avrebbe impedito di verificare la proporzionalità della misura, la congruità dell’eventuale cauzione e la sussistenza del pericolo di dispersione, elementi fondamentali per la legittimità del provvedimento. La difesa critica il fatto che la motivazione, pur essendo formalmente presente, risulti meramente apparente e priva di un ragionamento concreto e coerente, limitandosi a riferimenti generici alle spese processuali e al risarcimento danni, senza elaborare una stima basata su dati oggettivi.
2.2 Con un secondo motivo, si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., l’erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 316 c.p.p., nonchØ ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., l’omessa motivazione sul punto. Non erano stati valutati elementi essenziali per l’accertamento del periculum in mora come la carenza di reddito e il comportamento della parte.
Secondo la giurisprudenza, infatti, per disporre un sequestro conservativo Ł indispensabile verificare, attraverso una seria analisi della composizione patrimoniale e degli atteggiamenti nella gestione dei beni del debitore, se sussista un concreto rischio di dispersione delle garanzie del credito. Nel caso di specie, nØ il giudice di prime cure della cautela nØ il Tribunale del riesame avevano operato tale valutazione, sicchŁ mancava un adeguata valutazione del rischio concreto di perdita della garanzia.
Inoltre, la difesa ha insistito sul fatto che i beni sottoposti a vincolo appartengono a RAGIONE_SOCIALE società di cui COGNOME Ł amministratore, il che comporta un pregiudizio per l’attività stessa.
2.3 Con il terzo motivo, si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. l’erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 316 c.p.p., nonchØ ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. la motivazione manifestamente apparente. Era stata erroneamente disattesa la tesi difensiva secondo la quale la documentazione e il denaro rinvenuti nell’abitazione del ricorrente sarebbero riferibili all’attività imprenditoriale di cui egli Ł titolare.
La difesa aveva offerto elementi decisivi: non solo erano state allegate dichiarazioni raccolte in sede di indagini difensive a prova della titolarità delle somme da parte della suddetta società, ma era stato anche dimostrato che tali somme erano state spontaneamente indicate da COGNOME durante la perquisizione, avvenuta quattro giorni prima del sequestro, e che erano custodite nello stesso sacchetto di nylon contenente anche assegni e contanti relativi ai documenti di trasporto.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso depositando memorie scritte e chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł complessivamente infondato e va pertanto respinto.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta che il sequestro conservativo delle somme meglio indicate nel provvedimento impugnato Ł stato giustificato per garantire i crediti che potranno derivare dalla condanna al pagamento delle spese del giudizio e dal risarcimento del danno procurato alle persone offese che si costituiranno parte civile, senza tuttavia procedere ad un adeguato apprezzamento, anche solo approssimativo, ma ancorato a parametri oggettivi per determinare l’ammontare dell’importo da tutelare con l’applicazione del vincolo.
La doglianza era stata già proposta dinanzi al Tribunale del riesame che la ha tuttavia disattesa con condivisibili argomenti che le contrapposte censure non scalfiscono.
Secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato non avrebbe correttamente applicato il principio posto da Sez. U, n. 34623 del 26/06/2022, Rv. 222262 – 01, che impone di specificare con precisione i dati che consentano la valutazione di proporzionalità e l’eventuale offerta di cauzione.
Tuttavia Ł nella stessa decisione indicata dal ricorrente che si legge che «l’indicazione della somma per la quale viene disposto, in corso di giudizio, il sequestro conservativo a garanzia del credito dell’erario per spese di giustizia, non costituisce un elemento essenziale del provvedimento, non essendo quel credito, in pendenza di giudizio, nØ liquido nØ esigibile, circostanza, peraltro, che non impedisce all’interessato di avvalersi della facoltà di versare cauzione in sostituzione del bene sottoposto a vincolo, mediante richiesta al giudice competente di indicazione del presumibile ammontare delle spese».
Ciò che conta Ł che l’importo sia determinabile con un apprezzamento che, pur approssimativo, sia, tuttavia, ancorato a dati oggettivi e ad argomenti sviluppati in termini idonei a rendere comprensibile il ragionamento del giudice; ed Ł stato, ad esempio, ritenuto sufficiente fare riferimento al numero delle parti civili, alla causale delle pretese risarcitorie ed all’ammontare delle somme richieste (Sez. 5, n. 8445 del 01/02/2019, COGNOME, Rv. 276123 – 01; Sez. 5, n. 16750 del 30/03/2016, COGNOME, Rv. 266702 – 01) o al presumibile danno arrecato agli istanti (Sez. 5, n. 35525 del 25/06/2010, Dal, Rv. 248494 – 01), se del caso tenendo conto anche dei danni non patrimoniali (Sez. 5, n. 32468 del 28/05/2019, Rv. 276928 – 01).
Il Tribunale del riesame ha fornito parametri assai indicativi per un calcolo che, per quanto approssimativo, possa agganciarsi a dati oggettivi: quanto alle spese del procedimento ha fatto
riferimento al dato incontestato dello svolgimento di attività di intercettazione, di analisi e di consulenza tecnica che certamente fanno lievitare in maniera cospicua gli importi delle spese oggetto della condanna dell’indagato, ove ritenuto penalmente responsabile, e che sono commisurabili in forza dei dati documentali presenti al fascicolo; quanto alle prevedibili pretese risarcitorie, esercitabili dalle persone offese, l’assassinio per soffocamento della vittima e il successivo tentativo di soppressione del cadavere Ł condotta dalla quale deriva un danno non patrimoniale per i congiunti, che Ł agevole determinare in base alle vigenti tabelle in un importo, anche solo per ciascuno di essi, di per sØ di gran lunga superiori al denaro sequestrato.
La motivazione del provvedimento impugnato ha pertanto fatto buon governo dei criteri applicativi elaborati e ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità.
Inammissibile Ł il secondo motivo con il quale la difesa lamenta l’omessa valutazione della composizione del patrimonio della parte e dell’effettivo pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale generica. Lamenta altresì che tale indagine era stata omessa nonostante la difesa avesse evidenziato che i beni sottoposti a vincolo appartenessero ad altro soggetto, la RAGIONE_SOCIALE società di cui COGNOME Ł amministratore.
La censura risulta del tutto generica perchØ in punto di fatto dal provvedimento impugnato emerge in maniera chiara che il Tribunale del riesame ha tenuto conto delle deduzioni del ricorrente riguardo la riconducibilità di alcuni beni alla RAGIONE_SOCIALE, visto che alcune delle somme sequestrate dal Giudice per le indagini preliminari, in riforma del provvedimento emesso e in accoglimento parziale dell’impugnazione di merito proposta, sono state restituite al COGNOME nella qualità di amministratore di quella società, mentre per altre, ritenute non riconducibili ad essa, Ł stata confermata l’originaria ordinanza cautelare.
SicchŁ la doglianza si rivela assertiva e velleitaria, perchØ, a fronte di tale chiara demarcazione tra somme della società e società di Battaggia, non spiega per quale ragione ritiene che il provvedimento impugnato non abbia ricostruito la composizione del patrimonio riconducibile esclusivamente al ricorrente.
La censura, inoltre, si fonda su una petizione di principio erronea perchŁ contraria all’unanime giurisprudenza di legittimità, che si Ł consolidata sin da Sez. U, n. 51660 del 25/09/2014, COGNOME Rv. 261118 – 01, secondo la quale «per l’adozione del sequestro conservativo Ł sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l’adempimento delle obbligazioni di cui all’art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore».
Lungo questa linea esegetico-applicativa si Ł affermato che il sequestro conservativo si distingue dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente anche perchØ richiede solo l’accertamento della mancanza o insufficienza della garanzia patrimoniale (Sez. 3, n. 31025 del 06/04/2023, COGNOME, Rv. 285042 – 01) e che «ai fini della sussistenza del “periculum in mora” Ł sufficiente la valutazione dell’incapienza attuale del patrimonio del debitore non occorrendo la prova che lo stesso debitore stia ponendo in essere o possa comunque porre in essere attività di dispersione patrimoniale» (Sez. 2, n. 51576 del 04/12/2019, Cavacece, Rv. 277813 – 01).
Tanto che Ł stata considerata «manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 316 cod. proc. pen. – in relazione agli artt. 24, comma 2, 25, comma 2, 27, commi 1 e 3, 42, 111 e 117 Cost. e art. 1, prot. 1 CEDU, laddove prevede che per l’adozione del sequestro conservativo sia sufficiente che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l’adempimento delle obbligazioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, non occorrendo che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore, essendo rimesso in via esclusiva al legislatore il bilanciamento tra i diritti di proprietà e di tutela del credito» (Sez. 5, n. 11945 del 15/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278885 – 01).
SicchŁ nessun’altra verifica poteva richiedersi al provvedimento impugnato se non quella dell’assoluta insufficienza delle somme di cui il ricorrente poteva avere disponibilità rispetto all’importo delle spese del procedimento e alle pretese risarcitorie delle parti civili; verifica effettuata e motivata con argomenti logici e riferimenti matematici.
Del pari inammissibile Ł l’ultimo motivo, che con un approccio meramente controvalutativo lamenta che il Tribunale del riesame non aveva tenuto conto di non meglio precisate sommarie informazioni difensive a riprova della titolarità delle somme sequestrate alla RAGIONE_SOCIALE, del comportamento di COGNOME che all’atto della perquisizione le aveva spontaneamente indicate e del loro rinvenimento nel medesimo sacchetto in cui erano custoditi anche gli assegni intestati alla RAGIONE_SOCIALE, i DDT e i contanti inerenti ai predetti documenti di trasporto.
Tutti elementi che dovevano essere considerati indicativi della riconducibilità delle somme sequestrate non a Battaggia ma alla RAGIONE_SOCIALE
Il ricorrente non solo valica la soglia del merito nel proporre argomenti in ordine alla valenza dimostrativa di dati non univoci ma nemmeno tiene conto del fatto che la motivazione del provvedimento impugnato traccia in maniera logica e precisa la linea di confine tra le somme ricollegabili ad operazioni commerciali che in base ad elementi univoci sono state ritenute da riferire alla società e quelle rinvenute nelle diretta disponibilità del Battaggia e non ricollegabili ad alcuna individuabile operazione commerciale.
A fronte di questa distinzione il ricorrente si limita a ripetere la prospettazione già disattesa, senza nemmeno evidenziare quali passaggi argomentativi della motivazione del provvedimento impugnato possano dirsi affetti da vizi logici.
5. Il ricorso, sorretto da un motivo infondato e da altri inammissibili, deve essere quindi respinto
e il ricorrente deve essere condannato alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 21/02/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME