Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1627 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1627 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Martina Franca il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15 giugno 2022 della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inannnnissibilità del ricorso; letta la memoria dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nell’interesse della parte civile NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso sia per tardività, stante la comunicazione della sentenza contestuale in data 16 giugno 2022, sia per aspecificità dei motivi e loro manifesta infondatezza, con condanna del ricorrente alle spese come da nota allegata; letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME
COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Taranto aveva condannato NOME COGNOME, nella qualità di liquidatore della società RAGIONE_SOCIALE, alla pena di tre mesi di reclusione qualificando il fatto ai sensi dell’art. 388, comma 2, cod. pen., per essersi sottratto agli obblighi derivanti dall’esecuzione del provvedimento cautelare ante causam di sequestro conservativo, emesso dal Tribunale di Taranto a favore di NOME COGNOME, mentre era in corso di svolgimento il giudizio di merito cui il decreto di sequestro accedeva. Inoltre, la sentenza impugnata aveva confermato le statuizione civili in favore di NOME COGNOME da liquidarsi in separato giudizio.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo due motivi, ulteriormente sotto articolati.
2.1. Violazione di legge in relazione all’ art. 388 cod. pen. per avere la Corte territoriale attribuito la responsabilità al ricorrente, nonostante l’assenza di prove. Infatti, la società RAGIONE_SOCIALE: a) non aveva disposto la ripartizione ai soci del capitale residuo, pari ad C 11.056,43 come risulta dal bilancio finale di RAGIONE_SOCIALE; b) aveva chiesto all’Erario il rimborso delle somme di cui era creditrice, pari ad C 8.596 ad oggi ancora non incassati, e dunque non ripartite ai soci (come risulta dalla relazione redatta dal commercialista della società, dottor COGNOME, e confermato dal dottor COGNOME, teste della parte civile; c) non aveva indicato la cifra asseritamente vantata da COGNOME nella voce” fondo rischi ed oneri” del bilancio trattandosi di mera facoltà del liquidatore; d) aveva avviato la procedura di cancellazione dal registro delle imprese dall’ottobre 2017 (delibera di scioglimento e messa in RAGIONE_SOCIALE con atto pubblico) ben prima della domanda giudiziale di COGNOME per il sequestro conservativo e poi di merito.
Peraltro, NOME COGNOME non aveva chiesto il sequestro o il pignoramento del credito tributario come avrebbe potuto.
Alla luce di detti elementi non ricorre l’unica fattispecie applicabile al caso in esame, ovverosia l’art. 388, comma 1, cod. pen., mancando sia atti simulati o fraudolenti, sia il dolo specifico.
2.2. Vizio di motivazione per mancanza o manifesta illogicità in relazione all’ art. 388, comnna 2, cod. pen. in quanto non si era tenuto conto che COGNOME, non disponendo del capitale residuo al momento della redazione del bilancio finale di RAGIONE_SOCIALE e della cancellazione della società, non aveva ripartito questo tra i soci
e, dunque, non aveva omesso di accantonare le somme di cui al sequestro conservativo che non sono mai state oggetto di esecuzione.
Il ricorso censura la sentenza che ha qualificato la condotta di COGNOME come elusiva, nei termini di cui all’ art. 388, comma 2, cod. pen., sebbene il suo fosse, al più, un rifiuto o un’omissione di eseguire l’ordine contenuto nel provvedimento giudiziario che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non costituisce reato, necessitando un comportamento attivo e connmissivo diretto a mostrare l’esecuzione dellfatto.
2.3. Violazione di legge in relazione all’ art. 131-bis cod. pen. in quanto la sentenza impugnata non aveva motivato il rigetto dell’applicazione di detta causa di non punibilità nonostante l’esiguità del danno, la non abitualità della condotta e il minimale precedente, anche risalente, del ricorrente.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell’art 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale e le parti hanno concluso come in epigrafe riportato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.L’eccezione preliminare proposta dalla parte civile è manifestamente infondata.
Infatti, la sentenza, redatta con motivi contestuali, emessa dalla Corte di appello è stata notificata all’imputato ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. il 30 giugno 2022, non il 15 giugno 2022 come scritto dalla parte civile, tanto da rendere il ricorso d NOME COGNOME tempestivamente proposto.
2. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è stato presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge in quanto il ricorrente, senza indicare vizi della motivazione della decisione impugnata o confrontarsi con il contenuto puntuale della sentenza, si è limitato ad elencare i documenti elaborati dalla società RAGIONE_SOCIALE e le prove assunte in dibattimento, ribadendo soltanto la propria tesi difensiva, correttamente disarticolata, punto per punto e con stringente logica argomentativa, dalla Corte di appello.
Il secondo e il terzo motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente in quanto investono entrambi la qualificazione giuridica.
Per comprendere la questione in diritto è necessario inquadrare in termini chiari il fatto, non contestato dal ricorrente anche perché fondato su prove documentali, per come ricostruito dalle sentenze di merito, tra loro convergenti.
NOME COGNOME il 24 marzo 2017 aveva diffidato la società costruttrice e venditrice RAGIONE_SOCIALE per provvedere alla rimozione dei vizi strutturali del garage. Il 12 gennaio 2018 il Tribunale civile di Taranto, inaudita altera parte, aveva disposto il sequestro conservativo sui beni della società in RAGIONE_SOCIALE, notificando il provvedimento al liquidatore, odierno ricorrente, il 9 febbraio 2018.
Il 4 maggio 2018 NOME COGNOME aveva intrapreso il giudizio di merito, per il risarcimento del danno, in cui la società convenuta si era regolarmente costituita, ma ne era stata dichiarata l’estinzione il 21 marzo 2019 per l’avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese a far data dal 30 ottobre 2018.
Il Tribunale aveva qualificato la condotta di COGNOME come fraudolenta ex art. 388, comma 1, cod. pen. in ragione del silenzio, nel bilancio finale di RAGIONE_SOCIALE, dell’esistenza del sequestro e del giudizio di merito per risarcimento del danno, nonché del credito vantato da COGNOME verso la società.
Invece, la Corte di appello ha correttamente ritenuto, nella specie, configurabile il secondo comma dell’art. 388 cod. pen. in quanto la condotta tenuta dal COGNOME era stata elusiva “di misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito” perché, da un lato, aveva omesso di indicare l’esistenza del provvedimento di sequestro, emesso il 12 gennaio 2018, nel bilancio finale di RAGIONE_SOCIALE datato 31 luglio 2018; dall’altro, aveva considerato il credito vantato dall’Erario quale somma da ripartire tra i soci, per effetto dell’estinzione della persona giuridica, peraltro anticipando il momento della cancellazione della società prima che tutti i crediti fossero incassati.
In forza di detti elementi la sentenza impugnata ha puntualmente e congruamente motivato su tutte le questioni di fatto poste dalla difesa di COGNOME, peraltro in gran parte volte a criticare soltanto le scelte difensive in sede civile di COGNOME (come non avere pignorato presso terzi il credito erariale), e in nessun modo contestate dal ricorso se non in termini apodittici e generici attraverso la menzionata elencazione di documenti.
Sempre ai fini della qualificazione giuridica del fatto e della sussistenza dell’elemento psicologico, la Corte di appello, con completa e logica motivazione, ha risolto la questione della mancata riassunzione dell’azione di merito da parte di COGNOME dopo l’interruzione del procedimento, tale da avere determinato la perdita
di efficacia del sequestro, ritenendola non dirimente in quanto la causa estintiva si era verificata dopo che il ricorrente aveva posto in essere l’azione elusiva.
Anche la circostanza che la procedura di RAGIONE_SOCIALE della società fosse iniziata prima della proposizione della domanda di sequestro è stata valutata come non rilevante poiché la contestazione non aveva riguardato detta scelta societaria, ma la modalità della sua gestione ovverosia la mancata indicazione nel bilancio di RAGIONE_SOCIALE dell’esistenza della misura cautelare e del relativo debito, oltre che l’accelerazione della procedura estintiva per consentire l’interruzione rapida della causa civile.
Il ricorso richiama erroneamente il principio, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui “il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziari previsti dall’ art. 388, comma 2, cod. pen., non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che l’obbligo imposto non sia coattivamente ineseguibile, richiedendo la sua attuazione la necessaria collaborazione dell’obbligato, poiché l’interesse tutelato dall’ art. 388, comma 2, cod. pen. non è l’autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l’esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione” (Sez. U, n. 36692 del 27/09/2007, Vuocolo, Rv. 236937; Sez. 6, n. 1649 del 12/11/2019, COGNOME, Rv. 278101)
Il principio affermato, infatti, riguarda il caso in cui l’agente, a cui si impone di assolvere ad un obbligo di facere, non vi provveda per inerzia o rifiuto, mentre nella specie COGNOME ha eluso l’effetto del provvedimento di sequestro conservativo, che avrebbe consentito a COGNOME la realizzazione della propria pretesa, con una condotta ulteriore, appositamente posta in essere, volta ad impedire la realizzazione del risultato concreto cui tende il provvedimento giudiziario (Sez. 6, n. 51668 del 25/11/2014, Italiano, Rv. 261450).
Peraltro, la più volte ribadita distinzione operata dal ricorso tra mera disobbedienza e comportamento commissivo non trova rispondenza nella lettera della legge che si limita a sanzionare l’elusione del provvedimento giudiziale, per come avvenuto nella specie (Sez. 6, n. 1649 del 12/11/2019, COGNOME COGNOME, Rv. 278101).
5. Il quarto motivo di ricorso è generico.
La sentenza impugnata ha puntualmente spiegato di avere escluso la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all’ art. 131-bis cod. pen. in ragione di una valutazione complessiva costituita dal danno arrecato alla creditrice, valle modalità di commissione del fatto e’l mancato soddisfacimento della parte civile, cui si aggiunge la genericità della richiesta, contenuta nell’atto di appello, priva di indicazioni in ordine alla tenuità della condotta. A fronte dì detti argomenti il ricorso
si è limitato a riportare il testo della norma e una massima della Corte di cassazione senza apportare alcun elemento concreto.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile NOME COGNOME, che liquida in 3686 euro oltre accessori di legge.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile COGNOME NOME, che liquida in 3686 euro oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022
La Consigliera estensora
Il Presiplé te