Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41105 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41105 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nata a Benevento il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/04/2024 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo che, in accoglimento del «secondo motivo» di ricorso, ritenuto assorbente, l’ordinanza impugnata venga annullata con rinvio al Tribunale di Roma;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 08/04/2024, il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di riesame che era stata proposta, ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., da NOME contro il provvedimento del 10/11/2023 del Tribunale di Roma con il quale era stato disposto, su richiesta della parte civile NOME COGNOME, il sequestro conservativo dei beni dei coimputati (del reato di truffa aggravata) NOME e NOME COGNOME fino a concorrenza della somma di € 250.000,00.
Avverso tale ordinanza del 08/04/2024 del Tribunale di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME, affidato a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2905 cod. civ., dell’art. 671 cod. proc. civ. e degli artt. 125, comma 3, 316 e 317 cod. proc. pen., «per mancata indicazione dei beni da sottoporre a vincolo».
La NOME lamenta che il Tribunale di Roma, violando le invocate norme di legge, abbia reputato che non fosse necessario che la richiesta di sequestro della parte civile e il provvedimento di sequestro indicassero i beni da sequestrare, essendo sufficiente la sola indicazione dell’importo delle obbligazioni da garantire, nonostante la suddetta indicazione si dovesse ritenere invece necessaria, in particolare, al fine di consentire la verifica della pignorabilità dei beni.
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 2055 e 2905 cod. civ. e degli artt. 125, comma 3, 316 e 317 cod. proc. pen., per «mancata motivazione in ordine al periculum».
COGNOME lamenta che il Tribunale di Roma, violando le invocate norme di legge, avrebbe: a) «formula ex novo una motivazione originariamente mancante» (in ordine al periculum in mora) nel provvedimento di sequestro; b) «dato rilievo, per giustificare la misura ablatoria, alla pura e semplice incapienza in sé del patrimonio del debitore, basando la propria decisione su di un giudizio di mero sospetto sulla possibile intenzione del debitore di sottrarre alla garanzia tutti o alcuni dei propri beni»; c) omesso «di considerare il richiamo così operato all’art. 2055 c.c. che stabilisce il principio della responsabilità solidale di tutti i sogge cui sia imputabile il singolo fatto dannoso e la necessità, in tal senso, di avere riguardo alla circostanza che il patrimonio di ciascun singolo imputato si presenti adeguato o no al fine di garantire l’integrale soddisfazione delle pretese creditorie avanzate dalla parte civile. alcun rilievo è stato dato alla solidarietà ex parte debitoris, così risultandone carente la motivazione sul piano della ricostruzione oggettiva del fatto storico».
2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2905 cod. civ. e degli artt. 125, comma 3, 316 e 317 cod. proc. pen., con riguardo al rigetto della propria richiesta di riduzione del sequestro nel senso della limitazione di esso al solo immobile di sua proprietà sito in Bologna, INDIRIZZO.
COGNOME lamenta che il Tribunale di Roma, violando le invocate norme di legge, abbia rigettato tale sua richiesta determinando il valore del suddetto immobile sulla base del criterio del valore catastale – il quale sarebbe sproporzionato per difetto rispetto al valore effettivo – anziché sulla base del criterio del valore di mercato, il quale, «in base alla banca dati delle quotazioni immobiliari», si attesterebbe attorno alla somma di € 220.000,00, «di poco inferiore al debito presuntivamente e generalmente ascrivibile all’imputata».
2.4. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 2055 e 2905 cod. civ. e degli artt. 78, 125, comma 3, 316 e 317 cod. proc. pen., con riguardo alla «legittimazione della parte civile in fase predibattimentale».
La COGNOME lamenta che il Tribunale di Roma, violando le invocate norme di legge, abbia ritenuto la legittimazione della parte civile a formulare la richiesta d sequestro conservativo nonostante non fosse ancora intervenuto un provvedimento in ordine all’ammissibilità della costituzione di parte civile (ma solo la notificazione e il deposito della dichiarazione di costituzione); in particolare, ordine al rispetto del requisito – previsto dalla novellata (dall’art. 5, comma 1, let b, n. 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) lett. d) del comma 1 dell’art. 78 cod. proc. pen. – dell’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda «agli effetti civili».
Secondo la ricorrente, l’interpretazione fatta propria dal Tribunale di Roma si porrebbe in contrasto, attesa l’irrevocabilità della misura del sequestro conservativo, con il diritto di difesa e con il principio della non colpevolezza dell’imputato sino alla condanna definitiva. Per tale ragione, la NOME ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata «anche previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale con riferimento alla legittimità dell’art. 316, co. 2, c.p.p. c riferimento al novellato art. 78 lett. d), c.p.p.».
CONSIDERATO IN DIRITTO
In ordine logico, deve essere esaminato per primo il quarto motivo.
Esso è manifestamente infondato.
1.1. Il Tribunale di Roma ha reputato, in conformità con il costante orientamento della Corte di cassazione, il quale è condiviso dal Collegio, che la parte civile assume la qualità di parte nel processo sin dal momento della sua costituzione, mediante il deposito della dichiarazione in udienza o con la notificazione della stessa alle altre parti ai sensi dell’art. 78 cod. proc. pen., senz necessità di un provvedimento di ammissione, sia pure implicito, del giudice, fatta salva la possibilità di provvedere all’esclusione della stessa d’ufficio o su richiesta delle altre parti ex artt. 80 e 81 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 15768 del 18/02/2020, O., Rv. 280264-02; Sez. 5, n. 474 del 25/06/2014, dep. 2015, Casa massima, Rv. 263221-01; Sez. 3, n. 12423 del 06/02/2008, Di COGNOME, Rv. 239335-01).
Infatti, come è stato chiarito dalle pronunce che si sono appena citate, le norme di legge non prevedono un provvedimento di formale ammissione della costituzione di parte civile ma, al contrario, il potere delle altre parti di richiede l’esclusione (art. 80 cod. proc. pen.) e il potere del giudice di escluderla d’uffic (art. 81 cod. proc. pen.).
Ne consegue che del tutto correttamente lo stesso Tribunale di Roma ha ritenuto che, nella specie, la parte civile costituita fuori udienza con un att notificato alle altre parti fosse per ciò solo legittimata a formulare la richiesta sequestro conservativo (come è stato espressamente affermato da Sez. 3, n. 12423 del 06/02/2008, COGNOME, cit.).
1.2. Come si è visto nella parte in fatto, secondo la ricorrente tale interpretazione, attesa l’irrevocabilità della misura del sequestro conservativo, si porrebbe in contrasto con il diritto di difesa e con il principio della non colpevolezza dell’imputato sino alla condanna definitiva.
Si deve osservare in proposito che l’irrevocabilità del sequestro conservativo, affermata anche dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 34623 del 26/06/2002, COGNOME Donato, Rv. 222261-01: «il sequestro conservativo, al contrario delle misure cautelari personali, sia misura irrevocabile») – salvo il solo caso, di cui all’art. 319 cod. proc. pen., di offerta di cauzione e salva la cessazione degli effetti del sequestro quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere sia divenuta definitiva (art. 317, comma 4, cod. proc. pen.) – non può che essere considerata in relazione al fondamento giustificativo del sequestro conservativo finalizzato a evitare la mancanza o la dispersione delle garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato (comma 2 dell’art. 316 cod. proc. pen.).
Con riguardo a tale finalità, il fondamento giustificativo del sequestro conservativo trae origine dall’inserimento dell’azione civile nel processo penale, atteso che tale misura cautelare si connota, sotto il profilo funzionale, per lo scopo di assicurare l’effettività dell’adempimento delle obbligazioni restitutorie e risarcitorie che conseguono alla sentenza di condanna.
Ne discende che il sequestro conservativo non può che ritenersi revocabile nel caso in cui il giudice, su richiesta di parte o di ufficio, ritenga di escludere la pa civile in ragione del mancato rispetto delle formalità della costituzione che sono previste dall’art. 78 cod. proc. pen.
In tale caso verrebbe infatti meno la stessa indicata funzione strumentale della misura cautelare di assicurare l’effettività dell’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dalla sentenza di condanna, atteso che, poiché verrebbe meno l’azione civile nel processo penale, dalla sentenza di condanna non potrebbe scaturire alcuna obbligazione civile in capo all’imputato e al responsabile civile.
In una prospettiva sostanzialmente analoga si è del resto espressa Sez. 6, n. 21132 del 04/04/2017, COGNOME, Rv. 270675-01, la quale ha affermato che il sequestro conservativo è revocabile, oltre che a seguito di prestazione di idonea cauzione e di sentenza assolutoria definitiva, anche nel caso di sentenza di proscioglimento non irrevocabile, se dall’impugnazione proposta non può
discendere un’evoluzione del procedimento favorevole alla parte civile (la sentenza è in particolare relativa a una fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza che aveva confermato il sequestro conservativo in relazione ai reati per i quali era stata dichiarata la prescrizione in primo grado e la sentenza era stata impugnata dal solo imputato).
Tali considerazioni, smentendo il presupposto interpretativo delle questioni di legittimità costituzionale che sono state sollevate dalla ricorrente costituit dall’irrevocabilità del sequestro conservativo nel caso di mancato rispetto delle formalità della costituzione di parte civile previste dall’art. 78 cod. proc. pen comportano la conseguente manifesta infondatezza delle stesse questioni.
Il primo motivo non è fondato.
Il Collegio ritiene corretta l’interpretazione del Tribunale di Roma secondo cui né la richiesta della parte civile né il provvedimento che dispone il sequestro conservativo debbono necessariamente individuare i beni da sequestrare, potendo l’individuazione specifica dei beni da apprendere essere demandata alla fase esecutiva (che è qui affidata, ai sensi dell’art. 317, comma 3, cod. proc. pen., all’ufficiale giudiziario).
Si deve infatti in proposito osservare come l’invocata specifica individuazione dei beni da sequestrare non sia richiesta né dall’art. 316 cod. proc. pen., con riguardo al contenuto dell’istanza della parte civile, né dall’art. 317 cod. proc. pen. con riguardo al contenuto dell’ordinanza che dispone il sequestro conservativo.
Inoltre, come è stato osservato anche dal Tribunale di Roma, si deve ritenere estensibile al sequestro conservativo, mutatis mutandis, il principio, costantemente affermato dalla Corte di cassazione in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, secondo cui il giudice che emette tale provvedimento non è tenuto a individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura ablatoria, ma si può limitare a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore a ess corrispondente, mentre l’individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero (Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017, COGNOME, Rv. 271736-01; Sez. 2, n. 24785 del 12/05/2015, COGNOME, Rv. 264282-01; Sez. 3, n. 37848 del 07/05/2014, COGNOME, Rv. 260148-01).
L’estensione di tale principio al sequestro conservativo trova giustificazione nella considerazione che, come nel caso del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente – e diversamente dal caso del sequestro preventivo finalizzato alla confisca cosiddetta diretta – anche nel caso del sequestro conservativo la misura ablatoria non riguarda beni che sono collegati al reato da
un nesso di pertinenzialità ma i beni che sono nella disponibilità dell’imputato, indipendentemente dalla loro legittima provenienza.
Si deve pertanto ritenere che la richiesta della parte civile di sequestro conservativo e il provvedimento del giudice che dispone tale sequestro non debbano necessariamente individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura ablatoria, ma si possano limitare a determinare, almeno in termini approssimativi, sulla base di dati oggettivi, il quantum del credito risarcitorio da garantire (Sez. 5, n. 8445 del 01/02/2019, COGNOME, Rv. 276123-01; Sez. 5, n. 16750 del 30/03/2016, COGNOME, Rv. 266702-01. Si veda anche la non massimata sul punto Sez. 5, n. 11945 del 15/11/2019, dep. 2020, P.) – essendo tale indicativa quantificazione indispensabile per la verifica della proporzionalità della misura, dell’idoneità dell’eventuale cauzione offerta e della sussistenza del pericolo di dispersione (Sez. 6, n. 14065 del 07/01/2015, COGNOME, Rv. 26295101) -, mentre l’individuazione specifica dei beni da apprendere, estraendoli da quelli che sono nella disponibilità dell’imputato, e la prima verifica della corrispondenza del loro valore al determinato quantum del credito risarcitorio ben possa essere lasciata alla fase esecutiva demandata all’ufficiale giudiziario.
Come è stato ormai chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza Culasso (Sez. U, n. 38670 del 21/07/2016, Culasso, Rv. 267592-01), le questioni che attengono al regime di pignorabilità dei beni sottoposti al sequestro conservativo (art. 316, comma 1, cod. proc. pen.: «nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento»; art. 320, comma 1, cod. proc. pen.: «MI sequestro conservativo si converte in pignoramento ») sono deducibili dall’interessato con la richiesta di riesame e devono essere decise dal tribunale del riesame, al quale è demandato un controllo “pieno”, che deve tendere alla verifica della legittimità della misura ablativa in tutti i suoi profili.
Diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente ed è stato affermato da Sez. 5, n. 20646 del 05/05/2021, M., non massimata sul punto), né da tale principio – il quale attiene alla competenza a provvedere sulle questioni che riguardano la pignorabilità dei beni (essendo stata esclusa la competenza del giudice dell’esecuzione civile) – né, più in generale, dalle affermazioni che sono contenute nella sentenza Culasso appare doversi trarre la conseguenza che la richiesta della parte civile di cui al comma 2 dell’art. 316 cod. proc. pen. si debba necessariamente accompagnare all’indicazione dei beni sui quali si chiede che venga apposto il vincolo.
È peraltro evidente che, come è stato affermato, in questo caso in modo senz’altro condivisibile, dalla menzionata sentenza M. della Quinta sezione,
l’indicazione, nella richiesta della parte civile, dei beni sui quali si chiede ch venga apposto il vincolo appare necessaria nei casi – che qui non ricorrono – in cui la stessa parte, con la misura cautelare reale, intenda aggredire diritti altrui, atteso che la scelta di fare valere delle ipotesi di revocatoria presuppone un onere, anzitutto, di allegazione del richiedente, il quale dovrà in questo caso senz’altro individuare i beni ai quali la domanda si riferisce e le ragioni giustificative della dedotta inefficacia degli atti che sono stati compiut dall’imputato.
Il secondo motivo è in parte manifestamente infondato e in parte non consentito.
3.1. Il motivo è manifestamente infondato nella parte in cui, con esso, la ricorrente lamenta che il Tribunale di Roma avrebbe «formulato ex novo una motivazione originariamente mancante» in ordine al periculum in mora nel provvedimento di sequestro.
Il fatto, evidenziato dal Tribunale di Roma e non contestato dalla ricorrente, che il provvedimento di sequestro conservativo avesse fatto espressamente riferimento alla molteplicità dei reati di truffa aggravata di cui la NOME era stata chiamata a rispondere e, quindi, alle numerose pretese risarcitorie alle quali la stessa NOME era perciò potenzialmente esposta (atteso che molte delle persone offese si erano già costituite parte civile), appare infatti escludere che, conformemente a quanto è stato ritenuto dal Tribunale di Roma, la motivazione del provvedimento di sequestro in ordine al periculum in mora, sub specie della mancanza delle garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, fosse assolutamente carente e, perciò, non integrabile dal Tribunale del riesame ai sensi dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. (comma richiamato dall’art. 324, comma 7, cod. proc. pen.).
3.2. Il motivo è manifestamente infondato anche nella parte in cui, con esso, la ricorrente lamenta che il Tribunale di Roma avrebbe «dato rilievo, per giustificare la misura ablatoria, alla pura e semplice incapienza in sé del patrimonio del debitore, basando la propria decisione su di un giudizio di mero sospetto sulla possibile intenzione del debitore di sottrarre alla garanzia tutti o alcuni dei propri beni».
Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza COGNOME (Sez. U, n. 51660 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 261118-01), hanno ormai da tempo chiarito che, per l’adozione del sequestro conservativo, è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l’adempimento delle
obbligazioni di cui all’art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore (successivamente, nello stesso senso: Sez. 2, n. 51576 del 04/12/2019, COGNOME, Rv. 277813-01).
Come è stato evidenziato dal Tribunale di Roma, con la stessa sentenza COGNOME è stato precisato «che le garanzie mancano quando sussista la certezza, allo stato, dell’attuale inettitudine del patrimonio del debitore a far front interamente all’obbligazione nel suo ammontare presumibilmente accertato; si disperdono, quando l’atteggiamento assunto dal debitore è tale da far desumere l’eventualità di un depauperamento di un patrimonio attualmente sufficiente ad assicurare la garanzia a causa di un comportamento del debitore idoneo a non adempiere l’obbligazione. I due eventi, come chiaramente espresso dall’art. 316, con la formula disgiuntiva rilevano (o possono rilevare) autonomamente».
La Corte di cassazione ha successivamente dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 316 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, 42, 111 e 117 Cost., quest’ultimo parametro con riferimento all’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU, là dove prevede che, per l’adozione del sequestro conservativo, sia sufficiente che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l’adempimento delle obbligazioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, non occorrendo che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore, essendo rimesso in via esclusiva al legislatore il bilanciamento tra i diritti di proprietà e di tutela del credito (Sez. 5, n. 11945 del 15/11/2019, dep. 2020, Pellegrini, Rv. 278885-01).
Non sussistendo ragioni per discostarsi dal principio che è stato affermato con la sentenza COGNOME, si deve rilevare come il Tribunale di Roma si sia posto pienamente in linea con lo stesso principio, avendo motivato come «sussiste una situazione di obiettiva insufficienza del patrimonio attuale della NOME a far fronte alle pretese della parte civile».
Ciò in quanto, a fronte di un credito azionato dalla parte civile di circa C 250.000,00, «l’odierna istante non sembra disporre di un patrimonio pari o superiore a detta cifra considerato che gli unici beni di cui l’indagata risult intestataria e che sono stati appresi nella fase di esecuzione del provvedimento cautelare, per le ragioni di cui si dirà meglio in seguito, non sembrano avere un valore pari o superiore al credito», e considerato anche che l’attuale insufficienza del patrimonio della NOME era resa ancora più evidente dall’altro elemento – al
quale, come si è visto al punto 3.1, aveva fatto riferimento anche il giudice che aveva emesso il provvedimento – costituito dalla molteplicità dei reati di truffa aggravata di cui la NOME era stata chiamata a rispondere e, quindi, dalla molteplicità delle pretese risarcitorie alle quali la stessa imputata era perciò esposta a seguito della costituzione di parte civile di molte delle persone offese.
Fatto salvo quanto si dirà in ordine alla manifesta infondatezza del terzo motivo, relativo alla determinazione del valore del sequestrato bene immobile di proprietà della NOME, tale valutazione dello status patrimoniale della stessa NOME risulta il frutto di accertamenti di fatto e di valutazioni di merito, i qua non possono essere sottoposti alla valutazione della Corte di cassazione in presenza di una motivazione sul punto che si deve ritenere senz’altro esistente e non meramente apparente (Sez. 2, n. 51576 del 04/12/2019, COGNOME, cit., non massimata sul punto).
3.3. Il motivo non è consentito nella parte in cui, con esso, la ricorrente lamenta che il Tribunale di Roma avrebbe omesso «di considerare il richiamo così operato all’art. 2055 c.c. che stabilisce il principio della responsabilità solidale tutti i soggetti cui sia imputabile il singolo fatto dannoso e la necessità, in tal sens di avere riguardo alla circostanza che il patrimonio di ciascun singolo imputato si presenti adeguato o no al fine di garantire l’integrale soddisfazione delle pretese creditorie avanzate dalla parte civile. alcun rilievo è stato dato alla solidari ex parte debitoris, così risultandone carente la motivazione sul piano della ricostruzione oggettiva del fatto storico».
Tale profilo di doglianza si deve infatti ritenere precluso, atteso che la questione della valutazione del periculum in mora in presenza di più debitori chiamati a rispondere in solido non risulta essere stata dedotta nella richiesta di riesame – come emerge dall’esposizione dei motivi di riesame che è contenuta nel provvedimento impugnato, la quale non è stata contestata dalla ricorrente -, con la conseguenza che lo stesso profilo di doglianza si appalesa del tutto nuovo, in quanto prospettato per la prima volta davanti a questa Corte e, perciò, non consentito.
4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Il Tribunale di Roma ha infatti fatto corretta applicazione del principio, affermato dalla Corte di cassazione e condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di sequestro conservativo, ai fini della determinazione del valore di beni immobili da sottoporre a vincolo in funzione del giudizio di proporzionalità tra tale valore e l’ammontare del credito da garantire, in difetto, da parte del destinatario del provvedimento, dell’allegazione di idonei elementi di fatto da cui inferire il valore di mercato dei beni stessi, legittimamente il giudice può fare ricorso al criterio
del valore catastale, in quanto valore avente carattere legale, predeterminato e oggettivo (Sez. 1, n. 9936 del 10/12/2020, dep. 2021, Badiali, Rv. 280855-01).
Il Tribunale di Roma ha infatti rilevato come, nel caso di specie, la difesa della COGNOME non avesse allegato (e, quindi, dimostrato) alcun elemento utile che consentisse la ricostruzione del valore di mercato dell’immobile che era stato sottoposto al vincolo cautelare, con la conseguenza che, almeno allo stato, in difetto, come detto, di qualsiasi adeguata piattaforma probatoria, risultava impossibile valutare il bene della COGNOME nell’importo che era stato da essa dedotto nella richiesta di riesame (e, poi, nel presente ricorso), in luogo di quello che è stato perciò legittimamente determinato dal Tribunale sulla base della rendita catastale.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13/09/2024.