Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 24904 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 24904 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/05/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 781/2025
NOME COGNOME
CC Ð 27/05/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 10463/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE
avverso lÕordinanza del 18 febbraio 2025 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale NOME COGNOME che ha concluso per lÕinammissibilitˆ del ricorso.
Oggetto dellÕimpugnazione è lÕordinanza con la quale il Tribunale di Catanzaro ha rigettato lÕistanza di riesame avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto del 23 dicembre 2024, con il quale, in accoglimento della relativa istanza avanzata dalla parte civile, veniva disposto, in danno di NOME
COGNOME (indagato per i reati di cui all’art. 81, 640 e 61 n. 5 cod. pen., contestato al capo A, e agli artt. 476, 482 e 61 nn. 2 e 5, contestato al capo B), il sequestro conservativo della somma di 48.737,75 euro, concretamente eseguito sottoponendo a vincolo (anche) le somme giacenti sul conto corrente intestato alla predetta societˆ, ritenute nella concreta disponibilitˆ dellÕindagato.
Il ricorso è proposto nellÕinteresse dellÕindagato e si compone di un unico motivo dÕimpugnazione, con il quale si deduce, sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 316 e 317 cod. proc. pen.), lÕomessa indicazione, nel provvedimento impositivo del vincolo, dei beni (concretamente sottoposti a vincolo) ritenuti nella disponibilitˆ dellÕindagato anche se formalmente intestati a terzi. Omessa indicazione che, sostiene la difesa, avrebbe lasciato tale valutazione all’arbitrio di colui che, in concreto, ha poi eseguito il sequestro.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Va premesso che la difesa non contesta lÕastratta possibilitˆ che il sequestro conservativo possa avere per oggetto beni formalmente intestati a terzi, ma dei quali l’imputato abbia la disponibilitˆ (principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte: , Sez. 5, n. 40286 del 27/06/2014, COGNOME, Rv. 260305; Sez. 2, n. 57829 del 14/11/2018, Rv. 274460). La questione prospettata dalla difesa (e sottoposta alla valutazione di questa Corte) attiene esclusivamente alla necessitˆ o meno che tali beni siano esplicitamente indicati nel provvedimento impositivo del vincolo o, più precisamente, che la valutazione in ordine a tale dato sia riservata allÕorgano giurisdizionale che ha emesso il provvedimento impositivo e non lasciata allÕarbitrio dellÕorgano esecutivo.
Ebbene, tale censura è inammissibile sia perchŽ non dedotta nei motivi di impugnazione avanti al Tribunale del riesame (Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, COGNOME, Rv. 286752), ove il ricorrente si era limitato a dedurre, nel merito, lÕincoerenza tra lÕindicazione del destinatario del vincolo (lo COGNOME, in proprio) e la titolaritˆ delle somme sequestrate (della societˆ), sia perchŽ, nel merito, è manifestamente infondata.
Il sequestro conservativo, invero, costituisce una misura strumentale e prodromica ad una esecuzione individuale nei confronti del debitore e
finalizzata ad evitare che, nelle more del giudizio, possano essere pregiudicati i diritti del ceto creditorio.
L’individuazione specifica dei beni da apprendere pu˜ concretamente essere demandata alla fase esecutiva (che è qui affidata, ai sensi dell’art. 317, comma 3, cod. proc. pen., all’ufficiale giudiziario), dovendo il provvedimento impositivo limitarsi a determinare, anche solo in termini approssimativi, sulla base di dati oggettivi, il del credito risarcitorio da garantire (Sez. 5, n. 8445 del 01/02/2019, SpinazzŽ, Rv. 276123-01; Sez. 5, n. 16750 del 30/03/2016, COGNOME, Rv. 266702), essendo tale indicativa quantificazione indispensabile per la verifica della proporzionalitˆ della misura, dell’idoneitˆ dell’eventuale cauzione offerta e della sussistenza del pericolo di dispersione (Sez. 6, n. 14065 del 07/01/2015, COGNOME, Rv. 262951).
Tale onere (quello della specifica indicazione dei beni da sottoporre a vincolo) sussiste solo ove la richiesta della parte civile, dei beni sui quali si chiede che venga apposto il vincolo, sia riferita a diritti altrui (dovendosi in tali casi specificare le ragioni giustificative della eventuale inefficacia degli atti di alienazione che sono stati compiuti dall’imputato in favore del successivo avente causa: Sez. 5, n. 20646 del 05/05/2021, M., non massimata); non sussiste, invece, ove i beni oggetto della misura siano solo apparentemente nella titolaritˆ di terzi estranei, ma, in realtˆ, nella concreta disponibilitˆ dell’imputato, effettivo titolare di una concreta relazione di appartenenza della situazione giuridica aggredita rispetto allÕoggetto del vincolo.
In tali casi, effettivamente, pur non sussistendo la necessitˆ di una specifica indicazione dei beni da sottoporre a vincolo, la valutazione in ordine allÕeffettiva sussistenza dei presupposti applicativi della misura imposta (e, fra questi, anche quelli afferenti allÕeffettiva titolaritˆ dei beni da apprendere) non pu˜ che essere rimessa allÕorgano giurisdizionale che emette il provvedimento, afferendo alla sussistenza dei presupposti applicativi della misura disposta.
Ed è quanto, in concreto, è avvenuto. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, lÕistanza avanzata dal difensore della parte civile (e, conseguentemente, il provvedimento impositivo, che tale istanza accoglie), nello specificare lÕoggetto della misura richiesta, indica esplicitamente (anche) le somme giacenti sui conti correnti intestati a NOME COGNOME quale amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE (peraltro giˆ oggetto di un pregresso vincolo, imposto in conseguenza di un sequestro preventivo adottato con decreto del giudice per le indagini preliminari emesso il 16 febbraio 2021).
E che le somme confluite nel patrimonio societario dell’odierna ricorrente siano concretamente riferibili allÕindagato è dato ampiamente argomentato nellÕordinanza impugnata alla luce della composizione della compagine societaria
della RAGIONE_SOCIALE (composta, appunto, dal solo Carpino) e della puntuale analisi delle movimentazioni economiche; circostanze che hanno condotto il Tribunale a ritenere (con motivazione insindacabile in questa sede: art. 325 cod. proc. pen.) che la societˆ non rappresentasse altro che uno schermo giuridico, privo di sostanziale autonomia, idoneo a sottrarre i beni in essa confluiti dalle legittime aggressioni dei creditori personali dellÕindagato.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cos’ deciso il 27 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME