Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6021 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6021 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2023
SENTENZA
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento del provvedimento in relazione alla proporzionalità con rinvio alla Corte d’appello di Roma;
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 26/03/2023 della CORTE d’APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Ricorso trattato ai sensi dell’art.611 c.p.p.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’istanza con cui NOME COGNOME, condannato con sentenza definitiva, richiedeva la revoca del sequestro conservativo di beni immobili riconosciuto nel corso del processo a favore delle parti civi garanzia del risarcimento del danno.
Presentando ricorso per cassazione avverso il provvedimento NOME COGNOME riconosceva di essere stato condannato oltre che a pena pecuniaria e detentiva anche a provvisionali dell’importo complessivo di € 104.000,00 con condanna generica al risarcimento dell’eventuale maggior danno in separata sede civile ma evidenziava altresì che l’importo complessivo delle provvisionali era stato già corrisposto dalla compagnia di assicurazione obbligata in soli quale responsabile civile e che le parti civili non avevano proceduto alla riassunzione in se civile della causa risarcitoria.
Di qui la formulazione di un motivo di ricorso fondato su violazione o erronea applicazion dell’articolo 275 comma 2 c.p.p. in relazione all’articolo 606 lett. b) dello stesso codice.
Infatti, seppure il sequestro conservativo “sopravvive” anche al pagamento delle provvisionali, ciò non esime il giudice di merito dal dovere di valutare ed argomentare in ordi alla persistente proporzionalità della misura cautelare rispetto ai fatti sopravvenuti.
Con un secondo motivo di ricorso si lamenta la motivazione apparente in relazione al medesimo profilo cioè la assenza di argomentazione nel provvedimento impugnato sulla questione della proporzionalità tra il valore del bene sottoposto a misura e que dell’eventuale credito da farsi valere ad istanza delle parti civili.
Con memoria inviata per PEC il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato in relazione al secondo profilo (proporzionalità) con rinvio al Corte d’Appello di Roma per nuova valutazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, fondato su un motivo manifestamente infondato (il primo) e su uno non consentito (il secondo), è inammissibile.
Con il primo motivo di ricorso il tema della proporzionalità del sequestro conservativo vie introdotto sotto il profilo della violazione di legge (sebbene riferito erroneamente alla let piuttosto che c dell’art.606 c.p.p.) con riferimento all’art.275 comma 2 c.p.p.. Si lamenta c giudice non abbia valutato la persistenza del requisito della proporzionalità tra oggetto vincolo e debito residuo.
La questione proposta dal ricorso è manifestamente infondata.
È ben vero che il principio di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari – operan anche con riferimento alle cautele reali – deve costituire oggetto di valutazione preventiv non è eludibile da parte del giudice che le disponga e di quello che sia investito di istan riesame (il principio, inizialmente riconosciuto con la sentenza Sez. 1, n. 2264 del 05/04/19 lmp. Baldassar Rv. 204819 – 01 ha trovato numerose successive conferme). Tuttavia, come si legge nel provvedimento impugnato (pg.2), tale aspetto era stato esaminato nel provvedimento genetico, consolidatosi e convertitosi in pignoramento a seguito del passaggio in giudicato della sentenza.
Non si ignora che il rapporto di proporzione tra quanto sequestrato e quanto dovuto possa essere soggetto a mutamenti a seconda degli sviluppi processuali (a seguito di condanna risarcitoria inferiore al valore dell’immobile, ad esempio) o di vicende extra-process (pagamenti di acconti, accordi stragiudiziali…); tuttavia il mezzo per far valere tali s non è quello individuato dal ricorrente. In tal senso va menzionato, seppure riferentes fattispecie parzialmente differente da quella oggi in esame, il precedente di questa stes Sezione n. 26340 del 28 febbraio 2018 Rv. 272882 – 01 secondo cui «In tema di sequestro preventivo.., il tribunale del riesame, tranne nei casi di manifesta sproporzione tra il valo beni e l’ammontare del sequestro corrispondente al profitto del reato, non è titolare del pot di compiere mirati accertamenti per verificare il rispetto del principio di proporzionalità, conseguenza che il destinatario del provvedimento di coercizione reale può presentare apposita istanza di riduzione della garanzia al pubblico ministero e, in caso di provvedimen negativo del giudice per le indagini preliminari, può impugnare l’eventuale decision sfavorevole con l’appello cautelare».
In linea con il principio ora delineato, la sede propria ove formulare l’istanza di riduzio
seguito della conversione del sequestro in pignoramento, è quella indicata dall’art.496 c.p.c. tema di riduzione del pignoramento.
Il secondo motivo non è consentito.
Va infatti ricordato che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge, cioè per censurare errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Il secondo motivo deduce un vizio di motivazione (“motivazione insufficiente”, art. 606 lett. e c.p.p.) e non è pertanto consentito. Né, a sal motivo dalla sanzione dell’inammissibilità soccorre l’indicazione contenuta nell’ultima par della relativa rubrica (“motivazione apparente”) che fa riferimento ad un vizio (difett motivazione) idoneo ad integrare gli estremi della violazione di legge. Infatti, second giurisprudenza di questa Corte, tale ipotesi si manifesta solo quando l’apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento risulti privo dei requisiti minimi di coerenz completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dall’organo investito del procedimento ovvero, rispettando la forma del provvedimento, sia, per le predette ragioni, sostanzialmente vuoto contenuto argomentativo (vedi Sez. U., n. 5876 del 13.2.2004, COGNOME, Rv. 226710- 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, COGNOME, Rv. 279284- 01).
Quanto si lamenta (che il provvedimento impugnato non abbia fornito risposta sul tema della proporzionalità tra valore sequestrato e debito residuo, a seguito dei pagamenti del provvisionali ad opera della coobbligata) è manifestamente infondato. Infatti, è il tema ste della sproporzione tra valore dei beni sequestrati e debito residuo ad essere generico come è testimoniato dallo stesso ricorrente che definisce `presunto’ -e quindi, allo stato, indefinit dei due termini -il secondo- su cui fonda il giudizio di sproporzione. D’altra parte, è inconte che la determinazione del danno causato dalle condotte illecite di cui si è reso responsabil l’imputato sia in fieri. Proprio perché sussiste l’esigenza di completare tale accertamento nel giudizio civile la Corte d’appello ha concluso per l’infondatezza della richiesta difensiva (pg fondo), essendo alla Corte stessa preclusa, come si è detto sopra in relazione al primo motivo ogni valutazione sul punto.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condan del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 2 novembre 2023 GLYPH
DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE