Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 21315 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 21315 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Sulmona il 31/07/1947;
avverso l’ordinanza emessa il 31/01/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto impugnato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, su richiesta del Tribunale della Repubblica di San Marino, ha disposto il sequestro conservativo di beni e utilità, sino alla concorrenza dell’importo di euro 2.700.000,00, riconducibili a NOME COGNOME, condannato in primo grado per i delitti di amministrazione infedele, di interesse privato in att
d’ufficio e di truffa ai danni dello Stato.
L’avvocato NOME COGNOME nell’interesse di Granata, ha proposto ricorso avverso questo provvedimento e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, il difensore ha dedotto l’inosservanza degli artt. 724 cod. proc. pen. e 7 e ss. della I. 8 aprile 2024 n. 51 (Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021).
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma avrebbe, infatti, accolto la richiesta emessa dal Pubblico ministero presso il medesimo Tribunale su rogatoria del Tribunale della Repubblica di San Marino in violazione dell’art. 724, comma 7, lett. a), cod. proc. pen., in quanto il reato di abuso di ufficio è stato abrogato dal legislatore italiano.
Il sequestro conservativo, inoltre, sarebbe estraneo all’ambito applicativo della Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata a Roma, fra l’Italia e la Repubblica di San Marino, il 31 marzo 1939, come evidenziato dai provvedimenti di” rigetto adottati da alcuni uffici del Pubblico Ministero (del Tribunale di Roma, di Perugia, di Napoli) della richiesta di assistenza giudiziaria formulata dal Commissario di Legge presso il Tribunale di San Marino nei confronti del ricorrente.
L’art. 29, comma 1, di tale Convenzione fa, infatti, riferimento solo al sequestro degli «oggetti costituenti corpo del reato» e questa precisazione sarebbe incompatibile con l’assistenza giudiziaria in materia di sequestro conservativo.
Il difensore rileva, inoltre, che, diversamente da quanto richiesto dall’art. 28 della Convenzione di amicizia e buon vicinato tra Italia e San Marino stipulata nel 1939, la richiesta di assistenza non è corredata da una copia autentica della sentenza o del provvedimento e da una dichiarazione dell’autorità richiedente dalla quale risulti che contro la sentenza o il provvedimento stesso non sono ammessi, secondo la legge dello Stato richiedente, ricorsi od opposizioni.
Le disposizioni delle legge n. 51 del 2024 sarebbero, inoltre, applicabili solo ai procedimenti penali iscritti dopo la sua entrata in vigore e, dunque, non sarebbero invocabili nel caso di specie.
2.2. Con il secondo motivo il difensore ha censurato l’esercizio, da parte del giudice, di una potestà riservata dalla legge a organi amministrativi ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
In particolare, il difensore ha dedotto che, secondo l’art. 15 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria, le commissioni rogatorie debbano
essere trasmesse al Ministero della giustizia e non alle singole autorità giudiziarie italiane, che gli accordi internazionali non si applicano al provvedimento di cui si chiede l’esecuzione e che, infine, l’art. 724 cod. proc. pen. riguarda esclusivamente le attività di acquisizione probatoria e di sequestro a fini di confisca e non i sequestro conservativo.
Il difensore ha osservato, altresì, che avverso il provvedimento di sequestro conservativo emesso dall’autorità giudiziaria sammarinese, è stata ritualmente proposta impugnazione dinanzi a quest’ultima ai sensi dell’art. 58 nonies cod. proc. pen.
2.3. Il difensore, con il terzo motivo, ha eccepito la mancanza di motivazione in relazione all’art. 316, comma 2, cod. proc. pen., in quanto sarebbe stata omessa la notifica della richiesta presentata dal pubblico ministero unitamente al decreto oggetto di impugnazione, pur essendo richiamata da quest’ultimo con riferimento ai beni da sottoporre a sequestro.
Il ricorrente, pertanto, non sarebbe neppure a conoscenza di quali beni non potrebbe disporre.
Il difensore, infine, ha dedotto l’insussistenza del fumus commissi delicti per effetto della mancata indicazione delle condotte specifiche ascritte al Granata, e del peri culum in mora, non avendo questi realizzato condotte atti a dimostrare un progetto di dispersivo delle proprie risorse ai danni dei creditori.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 30 marzo 2025, il Procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono infondati.
Con il primo motivo di ricorso, il difensore ha dedotto l’inosservanza degli artt. 724 cod. proc. pen. e 7 e ss. della I. 8 aprile 2024 n. 51.
Il motivo è inammissibile per aspecificità e, comunque, infondato.
2.1. Il Giudice per le indagini preliminari ha, infatti, posto a fondamento del provvedimento di sequestro non solo la Convenzione di amicizia e buon vicinato, ma anche la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.
Il ricorrente ha, tuttavia, contestato solo l’applicabilità della prim convenzione e non già della seconda; il motivo è, dunque, aspecifico, in quanto contesta solo una delle due, autonome e autosufficienti, rationes decidendi poste
a fondamento del provvedimento impugnato (ex plurimis: Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448 – 01).
2.2. La censura è, peraltro, infondata, in quanto il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha legittimamente dato esecuzione alla richiesta di assistenza.
Il sequestro richiesto nel caso di specie è indubitabilmente un sequestro conservativo a richiesta della parte civile a tutela delle obbligazioni risarcitorie e restitutorie derivanti dal reato.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la Convenzione bilaterale di amicizia e buon vicinato tra l’Italia e la Repubblica di San Marino, stipulata a Roma il 31 marzo 1939 e ratificata con legge 6 giugno 1939, n. 1320, disciplina la materia della richiesta di cooperazione giudiziaria a scopo probatorio (Sez. 6, n. 31174 del 13/06/2023, COGNOME, Rv. 285086 – 01) e, dunque, non può trovare applicazione in relazione al sequestro conservativo.
L’art. 29, comma 1, della Convenzione di amicizia e buon vicinato, infatti, quando si riferisce al sequestro, non contempla il sequestro conservativo («L’autorità giudiziaria di ciascuna delle parti contraenti procederà, su richiesta dell’autorità giudiziaria dell’altra parte, alla notificazione di atti, alla esecuzione atti istruttori, compreso il sequestro di oggetti costituenti corpo di reato, e a compimento di ogni altro atto relativo a procedimenti penali che si svolgano avanti alle autorità predette»).
L’art. 28, inoltre, del ai medesimo testo normativo sancisce che «Ciascuna delle parti contraenti potrà procedere, nel proprio territorio, alla riscossione di multe, ammende e pene pecuniarie, comunque denominate, dovute all’altra parte per effetto di sentenze o di altri provvedimenti di giurisdizione penale».
Non trova, inoltre, applicazione nel caso di specie la legge 8 aprile 2024, n. 51, che ha ratificato e dato esecuzione all’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021, in quanto l’art. 11 sancisce che «Il presente Accordo si applica alle richieste di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca presentate in procedimenti in materia penale iscritti dopo l’entrata in vigore dello stesso Accordo».
Nel caso di specie il procedimento penale nel quale è stata proposta la richiesta di assistenza giudiziaria è anteriore all’entrata in vigore dell’accordo.
La giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, affermato che, in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, l’oggetto della richiesta di assistenza giudiziaria avanzata dall’autorità giudiziaria straniera in base alla Convenzione
europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, ratificata e resa esecutiva nel nostro Stato con legge 23 febbraio 1961, n. 215, non è limitato a specifici atti, ma è indeterminato, salve le eccezioni disciplinate dagli artt. 1, comma primo, e 2 della medesima Convenzione, e che nel concetto di «ampia collaborazione» contemplato dall’art. 1, comma primo, della Convenzione, rientra anche l’esecuzione in Italia di un sequestro conservativo (Sez. 1, n. 15996 del 09/03/2006, Biego, Rv. 234255 – 01).
Le censure relative all’asserita violazione della Convenzione di amicizia e buon vicinato tra Italia e san Marino sono, dunque, tutte irrilevanti, in quanto il sequestro conservativo impugnato è stato adottato sulla base della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.
Con il secondo motivo il difensore ha censurato l’esercizio, da parte del giudice, di una potestà riservata dalla legge a organi amministrativi ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. a causa della mancata trasmissione della richiesta di assistenza tramite il Ministero è (manifestamente) infondato.
5. Il motivo è infondato.
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, poiché ai sensi dell’art. 15, comma quarto, della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, ratificata e resa esecutiva nel nostro Stato con legge 23 febbraio 1961 n. 215, le domande di assistenza diverse dalla rogatoria e dalla richiesta di interrogatori e confronti ben possono essere oggetto di comunicazione diretta tra le autorità giudiziarie degli Stati contraenti, nessuna violazione di legge è ravvisabile nel mancato, preventivo inoltro della richiesta al Ministro della giustizia (Sez. 1, n. 15996 del 09/03/2006, Biego, Rv. 234256 – 01, fattispecie relativa alla domanda di assistenza giudiziaria avanzata dall’autorità giudiziaria spagnola direttamente a quella italiana, avente ad oggetto la richiesta di sequestro conservativo).
In tema di rogatorie internazionali, è ammissibile, perché conforme alle norme convenzionali richiamate dall’art. 696, comma primo, cod. proc. pen. e, in particolare, alle prassi instauratesi sulla base di dette norme, la trasmissione diretta della rogatoria tra autorità giudiziarie di Stati aderenti alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, ancorché non facenti parte della cooperazione in ambito Schengen (nella specie, la Svizzera), al di là dei limiti fissati dall’art. 15 di tale convenzione, che, peraltro, non riguardano le richieste di indagini preliminari, tra le quali si pone la richiesta di sequestro probatorio (Sez. 6, n. 23236 del 17/02/2016, COGNOME, Rv. 267251 – 01).
relativamente all’asserita
Infondate sono, inoltre, le censure formula GLYPH
violazione dell’art. 724 cod. proc. pen., in quanto, questa disposizione, pur non richiamando espressamente) / il sequestro conservativo, consente l’adozione di
questa misura cautelare, come è stato chiarito dalla giurisprudenza già richiamata
(Sez. 1, n. 15996 del 09/03/2006, COGNOME, Rv. 234255 – 01).
6. Il difensore, con il terzo motivo, ha eccepito la mancanza di motivazione in relazione all’art. 316, comma 2, cod. proc. pen.
7. Il motivo è infondato.
Le censure relative alla fondatezza del provvedimento oggetto della richiesta di esecuzione sono inammissibili in questa sede e debbano essere sollevate dinanzi
all’autorità giudiziaria che l’ha emesso, come effettivamente risulta aver fatto il ricorrente qualche mese prima di proporre il presente ricorso per cassazione.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, è inammissibile l’istanza di
riesame avverso il decreto di
sequestro probatorio eseguito in seguito a richiesta di assistenza giudiziaria di uno Stato estero, avanzata al fine di far valere l’insussistenza dei presupposti costitutivi del vincolo reale, essendo la verifica della legittimità del sequestro devoluta alla giurisdizione dello Stato richiedente, lì dove sono deducibili innanzi all’autorità giudiziaria dello Stato richiesto le solo questioni relative alla sua esecuzione (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 33258 del 14/04/2021, Marogna, Rv. 282032 – 01, fattispecie relativa a sequestro probatorio disposto a seguito di richiesta di assistenza dello Stato della Città del Vaticano).
Infondate sono anche le censure relative alla mancata previa indicazione dei beni attinti dalla misura cautelare, in quanto questo requisito non è richiesto nello schema legale del sequestro conservativo.
Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
prk Così deciso in Roma, il 18. 2025.