Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25090 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25090 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2024 del TRIBUNALE di VERONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23 gennaio 2024, il Tribunale di Verona, su accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a NOME, concesse le circostanze attenuanti generiche in equivalenza alla contestata recidiva, la pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa in ordine al delitto di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, disponendo altresì il sequestro conservativo della somma di denaro già in sequestro.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione NOME NOME a mezzo del suo difensore, deducendo un motivo di doglianza, con cui assume l’inosservanza della legge penale ex art. 606, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’ordinanza con cui il giudice ha disposto il sequestro conservativo della somma di denaro sequestrata per violazione dell’art. 316, comma 1, 445, comma 2, e 448, comma 2 bis, cod.proc.pen.
In particolare impugna l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Verona in data 23.1.2024 confermata con la sentenza oggetto di gravame, atteso che l’imputato non è tenuto al pagamento delle spese di giustizia stante il disposto dell’art. 445, comma 1, cod.proc.pen. non essendovi altre ragioni per mantenere il vincolo sulla somma di denaro.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
L’imputato ha lamentato l’illegittimità per insussistenza dei presupposti giustificativi, del disposto sequestro conservativo della somma di denaro già sottoposta a sequestro in virtù dell’ordinanza del 23.1.2024.
Tale provvedimento è stato emesso, nella ritenuta ricorrenza delle condizioni e dei presupposti necessari, in accoglimento di una richiesta del P.M. ex artt. 316 e 317 cod. proc. pen. di conversione del sequestro della somma di denaro a garanzia del pagamento della pena pecuniaria e delle spese di giustizia.
Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 44578 del 07/06/2016, COGNOME, Rv. 267930; Sez. 6, n. 4459 del 24/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269614;) la misura cautelare del sequestro conservativo, prima della definitività della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, è suscettibile di revoca solo nel caso in cui venga offerta idonea cauzione e non anche per il venir meno dei presupposti che ne hanno legittimato l’adozione, non
essendovi nell’ordinamento processuale una norma che ne autorizzi la revoca, esplicitamente invece prevista per il sequestro preventivo (in senso analogo, Sez. 5, n. 2196 del 6/10/1995, Rv. 203591; Sez. 5′ n. 40407 del 17/04/2012, Rv. 254631; Sez. 3, n. 44578 del 07/06/2016, Rv. 267930; Sez. 6, n. 2101 del 03/10/2023, dep. 2024, Rv. 285889).
Le stesse Sezioni unite (n. 34623, del 26/06/2002, n. 34623, COGNOME, Rv. 222261), seppure con un obiter dictum, hanno confermato tali conclusioni, affermando che il sequestro conservativo, al contrario delle misure cautelari personali, è «misura irrevocabile», con la conseguenza che la mancata impugnazione del relativo provvedimento impositivo ai sensi dell’art. 318 cod. proc. pen, ne determina la definitività. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza di applicazione della pena, la competenza ad adottare ogni provvedimento relativo al bene oggetto del vincolo è devoluta al giudice civile, stante l’automatica conversione del sequestro in pignoramento (Sez. 5, n. 16312 del 08/02/2013, Rv. 255190).
Dunque una richiesta di restituzione sin dall’inizio inammissibile e un motivo di ricorso per cassazione non consentito dalla legge, considerato peraltro il tenore perplesso di tale atto che non individua chiaramente il provvedimento impugnato, ovvero l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Verona o la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. che ha disposto il mantenimento del vincolo. In conclusione il ricorso manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11.4.2024