Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35680 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35680 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Sulmona il DATA_NASCITA;
avverso il decreto emessa il 19/03/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con GLYPH il decreto impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha rigettato de plano l’incidente di esecuzione proposto dall’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOMECOGNOME avverso l’ordinanza emessa in data 31 gennaio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.
Con questo provvedimento il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, su richiesta del Tribunale della Repubblica di San Marino, ha disposto il sequestro conservativo di beni e utilità, sino alla concorrenza dell’importo di euro
2.700.000,00, riconducibili a NOME COGNOME, condannato in primo grado per i delitti di amministrazione infedele, di interesse privato in atti d’ufficio e di truffa ai danni dello Stato.
L’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, ha proposto ricorso per cassazione avverso questo decreto e ne ha chiesto l’annullamento, proposto quattro motivi di ricorso.
2.1. Il difensore, con il primo motivo, ha censurato l’inosservanza dell’art. 666 cod. proc. pen. in ragione della mancata fissazione dell’udienza in camera di consiglio per decidere l’incidente di esecuzione, in quanto le censure proposte non sarebbero state manifestamente infondate e, dunque, non avrebbero dovuto essere disattese de plano.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il difensore ha dedotto l’inosservanza degli artt. 724 cod. proc. pen. e 7 e ss. della I. 8 aprile 2024 n. 51 (Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021).
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma avrebbe, infatti, accolto la richiesta emessa dal Pubblico ministero presso il medesimo Tribunale su rogatoria del Tribunale della Repubblica di San Marino in violazione dell’art. 724, comma 7, lett. a), cod. proc. pen., in quanto il reato di abuso di ufficio è stato abrogato dal legislatore italiano.
Il sequestro conservativo, inoltre, sarebbe estraneo all’ambito applicativo della Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata a Roma, fra l’Italia e la Repubblica di San Marino, il 31 marzo 1939, come evidenziato dai provvedimenti rigetto adottati da alcuni uffici del Pubblico Ministero (del Tribunale di Roma, di Perugia, di Napoli) della richiesta di assistenza giudiziaria formulata dal Commissario di Legge presso il Tribunale di San Marino nei confronti del ricorrente.
L’art. 29, comma 1, di tale Convenzione fa, infatti, riferimento solo al sequestro degli «oggetti costituenti corpo del reato» e questa precisazione sarebbe incompatibile con l’assistenza giudiziaria in materia di sequestro conservativo.
Il difensore rileva, inoltre, che, diversamente da quanto richiesto dall’art. 28 della Convenzione di amicizia e buon vicinato tra Italia e San Marino stipulata nel 1939, la richiesta di assistenza non è corredata da una copia autentica della sentenza o del provvedimento e da una dichiarazione dell’autorità richiedente dalla quale risulti che contro la sentenza o il provvedimento stesso non sono ammessi, secondo la legge dello Stato richiedente, ricorsi od opposizioni.
Le disposizioni delle legge n. 51 del 2024 sarebbero, inoltre, applicabili solo ai procedimenti penali iscritti dopo la sua entrata in vigore e, dunque, non sarebbero invocabili nel caso di specie.
2.3. Con il terzo motivo il difensore ha censurato l’esercizio, da parte del giudice, di una potestà riservata dalla legge a organi amministrativi ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
In particolare, il difensore ha dedotto che, secondo l’art. 15 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria, le commissioni rogatorie debbano essere trasmesse al Ministero della giustizia e non alle singole autorità giudiziarie italiane, che gli accordi internazionali non si applicano al provvedimento di cui si chiede l’esecuzione e che, infine, l’art. 724 cod. proc. pen. riguarda esclusivamente le attività di acquisizione probatoria e di sequestro a fini di confisca e non il sequestro conservativo.
Il difensore ha osservato, altresì, che avverso il provvedimento di sequestro conservativo emesso dall’autorità giudiziaria sammarinese, è stata ritualmente proposta impugnazione dinanzi a quest’ultima ai sensi dell’art. 58 nonies cod. proc. pen.
2.4. Il difensore, con il quarto motivo, ha eccepito la mancanza di motivazione in relazione all’art. 316, comma 2, cod. proc. pen., in quanto sarebbe stata omessa la notifica della richiesta presentata dal pubblico ministero unitamente al decreto oggetto di impugnazione, pur essendo richiamata da quest’ultimo con riferimento ai beni da sottoporre a sequestro.
Il ricorrente, pertanto, non sarebbe neppure a conoscenza di quali beni non potrebbe disporre.
Il difensore, infine, ha dedotto l’insussistenza del fumus commissi delicti per effetto della mancata indicazione delle condotte specifiche ascritte al COGNOME, e del periculum in mora, non avendo questi realizzato condotte atti a dimostrare un progetto di dispersivo delle proprie risorse ai danni dei creditori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
I motivi proposti dal ricorrente, che attengono ai profili genetici e non già esecutivi del provvedimento che ha disposto il sequestro conservativo, sono i medesimi già rivolti avverso il provvedimento originario, esaminati e disatteso con la sentenza n. 21315 del 18/04/2025 di questa Corte.
Il presente ricorso si risolve, dunque, in un mera duplicazione del ricorso già rigettato.
Alla stregua, di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 16/10/2025.